Informazioni obbligatorie a tutela del consumatore - pesce e cefalopodi freschi

02/09/2013

In G.U. 177 del 10 agosto 2013 è stato pubblicato il Decreto Ministero della Salute 17 luglio 2013 riportante: Informazioni obbligatorie a tutela del consumatore di pesce e cefalopodi freschi e di prodotti di acqua dolce, in attuazione dell'art. 8, comma 4 del DL 13 settembre 2012, n. 158 convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189"

Il decreto obbliga l'operatore del settore alimentare che offre in vendita al consumatore finale pesce anche di acqua dolce e cefalopodi freschi, sfusi o preimballati per la vendita diretta ad esporre un apposito cartello, in maniera ben visibile dalla posizione in cui il consumatore prende o riceve la merce, contenente le seguenti informazioni:

"In caso di consumo crudo, marionato o non completamente cotto il prodotto deve essere preventivamente congelato per almeno 96 ore a - 18°C in congelatore domestico contrassegnato con tre o più stelle".

In allegato pubblichiamo il testo del decreto