ENTRA IN PIENA OPERATIVITÀ IL “PACCHETTO IGIENE”

17/11/2007

In G.U. n. 261 del 09/11/2007 – S.O. n. 228, è stato pubblicato il Decreto Legislativo del 6 novembre 2007, n. 193 recante "Attuazione della Direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore".

Il Decreto Legislativo in riferimento recepisce, infatti, la Direttiva 2004/41/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004.

Con la predetta direttiva sono state abrogate alcune precedenti direttive in materia di igiene dei prodotti alimentari e di disposizioni sanitarie per la produzione e commercializzazione di determinati prodotti di origine animale, destinati al consumo umano.

Il Decreto in riferimento, emanato con la esplicita finalità di abrogare la normativa nazionale che ha recepito ed attivato le varie direttive europee, a loro volta abrogate dalla Direttiva 2004/41/CE, per quanto di interesse specifico per il settore, ha integralmente abrogato il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 531, riportante "Attuazione della Direttiva 91/493/CEE che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e commercializzazione dei prodotti della pesca".

Con l’abrogazione della precitata normativa, diventa concretamente operativo il così detto "Pacchetto Igiene" ed in particolare entra a pieno regime tutta la normativa comunitaria in materia di sicurezza alimentare e di igiene e sanità dei prodotti alimentari:

  • Reg. (CE) n. 178/2002 – principi e requisiti generali della legislazione alimentare (rintracciabilità);
  • Reg. (CE) n. 852/2004 – igiene e sanità dei prodotti alimentari;
  • Reg. (CE) n. 853/2004 – norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale;
  • Reg. (CE) n. 854/2004 – organizzazione di controlli ufficiali;
  • Reg. (CE) n. 882/2004 – sempre in tema di controlli ufficiali.

Il Decreto in riferimento abroga, infine, anche l’art. 2 della Legge 30 aprile 1962, n. 283, in materia di disciplina igienica per la produzione e vendita delle sostanze alimentari e bevande.

Di interesse e rilievo sono, inoltre, l’art. 6 (Sanzioni) che stabilisce le sanzioni comminabili per violazioni delle normative regolamentari comunitarie) e l’art. 7 (Disposizioni relative al riconoscimento degli stabilimenti).

In applicazione, infine, dell’art. 117, comma quinto, della Costituzione, le disposizioni del Decreto in oggetto, per gli ambiti di competenza regionali, si applicano, nell’esercizio di poteri sostitutivi dello Stato, a decorrere dalla data di scadenza del termine stabilito per l’emanazione di norme regionali in attuazione della Direttiva 2004/41/CE e fino a quando entreranno in vigore le predette norme.

In allegato è consultabile il Decreto Legislativo n. 193 del 6 novembre 2007.