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Anno III - N. 3 - Maggio/Giugno 2003


legislazione
La riforma delle società di capitali Le Società a responsabilità limitata e le Cooperative
Davide de Gennaro

Continuiamo l'esame della riforma del diritto societario con la disamina della disciplina relativa ai controlli sulla gestione e sulla contabilità della s.r.l. e sulla responsabilità dei sindaci e del revisore contabile.
La previsione del collegio sindacale come organo si controllo contabile sull'attività della società è prevista quando il capitale sociale non sia inferiore a quello minimo previsto per le società per azioni, e cioè di Euro 120.000,00. In tale ipotesi al collegio sindacale spettano compiti e funzioni previste per tale organo nella disciplina delle società per azioni, per cui avrà diritto a riceve informazioni periodiche dagli amministratori circa l'andamento dei principali affari, e richiedere informazioni ritenute utili su tutti gli affari, oltre che convocare l'assemblea ove venga ritenuto necessario ed urgente assumere provvedimenti in relazione alle irregolarità riscontrate. Il collegio sindacale deve poi predisporre una relazione al bilancio che deve essere depositata nella sede della società, a disposizione dei soci, prima della riunione degli stessi per l'approvazione del bilancio.
Per le società con capitale sociale inferiore al limite suindicato e quando l'amministrazione della stessa non sia affidata a tutti i soci, o sia in parte affidata ad amministratori esterni, è previsto che il controllo sulla gestione possa essere effettuato dai soci che non partecipano alla gestione, mediate richiesta di informazioni agli amministratori. Il controllo contabile, in queste società, può essere disposto dall'atto costitutivo ed affidato indifferentemente o ad un collegio sindacale o ad un revisore contabile.
La responsabilità del collegio sindacale è direttamente collegata a quella degli amministratori nel caso in cui la violazione dei doveri di questi ultimi sia stata resa possibile dalla inosservanza dei doveri dei sindaci.
A seconda del tipo di amministrazione adottato e cioè se di tutti i soci o solo di alcuni di essi, possono delinearsi diverse modalità di approvazione del bilancio di esercizio. Nella prima ipotesi l'approvazione del bilancio e l'eventuale destinazione degli utili avviene implicitamente sin dal momento della redazione dello stesso. Negli altri casi la volontà dei soci, ove previsto dallo statuto, può formarsi o mediante raccolta progressiva dei consensi per iscritto o mediante consultazione scritta. La approvazione assembleare è espressamente prevista, invece, o quando occorra apportare modifiche allo statuto o all'atto costitutivo,ovvero quando sia richiesta, indipendentemente dall'oggetto, da uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale. In tal caso l'avviso di convocazione va inviato almeno otto giorni prima con lettera raccomandata, salvo diversa previsione statutaria.
I soci hanno un voto che è proporzionato al valore della partecipazione al capitale sociale e le deliberazioni sono valide ove venga raggiunta una maggioranza dei votanti che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.
Al pari di quanto previsto per le s.p.a. è prevista l'assemblea totalitaria anche se la sua validità è subordinata, oltre che alla presenza di tutti i soci anche alla presenza del consiglio d'amministrazione del collegio sindacale.
L'impugnazione delle deliberazioni assembleari è esperibile dai soci dissenzienti, da ciascun amministratore e dal collegio sindacale entro tre mesi dalla trascrizione nel libro relativo, indipendentemente dal loro contenuto.
Circa i vizi delle deliberazioni occorre sottolineare che il conflitto di interessi di uno o più soci con l'interesse sociale, è rilevabile ove il voto dei soci in conflitto sia stato determinante per la formazione della maggioranza assembleare, mentre la sanzione della nullità è comminata per le deliberazioni con oggetto illecito o impossibile ed in caso di difetto assoluto di informazione. Il legislatore ha previsto un termine prescrizionale per l'azione di nullità di tre anni salva l'ipotesi di illiceità od impossibilità dell'oggetto sociale che è imprescrittibile.
Con riferimento alle operazioni sul capitale si segnala che quelle di aumento, previa previsione dei limiti e delle modalità, possono essere delegate dall'assemblea agli amministratori, mentre l'atto costitutivo può prevederne la collocazione al di fuori della cerchia dei soci con la fissazione di un eventuale sovraprezzo, salva però la facoltà del socio dissenziente di recedere dalla società. Le delibere di aumento del capitale sociale sono precluse se non è stato interamente versato il capitale precedentemente sottoscritto.
Le delibere di riduzione del capitale sociale possono esser assunte per qualsiasi ragione, anche se la relativa esecuzione soggiace alla mancata opposizione dei creditori, che deve intervenire entro tre mesi dalla iscrizione della deliberazione nel registro delle imprese, salava la facoltà di adire il Tribunale al fine di ottenere comunque l'esecuzione della deliberazione previa adeguata garanzia.


In caso di perdite superiori ad un terzo del capitale sociale deve, senza indugio, essere convocata l'assemblea dagli amministratori che relazioneranno sulla situazione patrimoniale, mentre all'assemblea è data facoltà di deliberare la riduzione del capitale all'esercizio successivo se l'entità della perdita sussiste. Nel caso in cui le perdite determinino una riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo, occorrerà deliberare l'eventuale ricostituzione o la trasformazione o la liquidazione della società, e se tale delibera non viene assunta dall'assemblea a tanto provvede il Tribunale, su istanza dei sindaci del revisore o di qualsiasi interessato.
Un breve cenno, per concludere l'esame della disciplina delle srl, merita la disciplina della società unipersonaie. L'aspetto più rilevante di tale tipo di società a r.l., costituita con atto unilaterale, è data dal fatto che la limitazione della responsabilità potrà essere opposta ai terzi solo dal momento della trascrizione presso il registro delle imprese degli elementi anagrafici completi di identificazione dell'unico socio, mentre i contratti stipulati dalla società unipesonale e le operazioni compiute in suo favore sono opponibili ai terzi solo se risultano trascritte nel libro delle decisioni degli amministratori oppure da atto scritto avente data certa anteriore al pignoramento eseguito dai creditori.

Sul prossimo numero verrà esaminata la riforma della disciplina per le società cooperative ...

 


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