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Anno III - N. 2 - Marzo/Aprile 2003


legislazione - L'adeguamento degli statuti sociali entro il 30 settembre 2004
La riforma delle società di capitali


Il 1° gennaio 2004 è la data di entrata in vigore della riforma delle società di capitali; le società esistenti dovranno adeguare i propri statuti alla nuova disciplina entro la data del 30 settembre 2004; le società di nuova costituzione e quelle esistenti potranno adottare anche prima della data del 1° gennaio 2004 norme statutarie conformi alle nuove disposizioni con efficacia però solo dalla data del 1° gennaio 2004 e dopo il deposito della relativa delibera nel registro delle imprese.
Da questi primi rilievi temporali emerge in tutta la sua ampiezza la portata della riforma in esame, che riguarderà la totalità delle società di capitali: queste dovranno necessariamente dotarsi di nuovi statuti adeguati alla rinnovata disciplina, ma soprattutto adeguati alla filosofia riformatrice che la sottende.
La riforma del diritto societario approvata dal Governo con i decreti legislativi nn. 5 e 6 del 2003 (5.0. n. 8 della G.U. n. 17 del 22 gennaio 2003) sulla scorta della legge delega per la riforma del diritto societario n. 336 del 3 ottobre 2001 - rappresenta la prima grande riforma organica del codice civile dalla data della sua entrata in vigore nel lontano 1942. L'opzione di fondo operata dal legislatore è quella di privilegiare l'autonomia negoziale dei soggetti economici, a fronte dell'arretramento delle disposizioni di carattere imperativo e formale.
La scelta del modello societario ed all'interno di questo del contenuto dello statuto, vero e proprio regolamento negoziale degli interessi dei soggetti coinvolti, costituirà il primo momento di regolazione delle opzioni di fondo dell'attività d'impresa che si intende realizzare.
Le molteplici opportunità offerte dal sistema, sia in termini di graduazione del rischio da parte degli operatori, attraverso lo strumento della limitazione della responsabilità, sia in termini di meccanismi di gestione, orientati sempre più a forme trasparenti e verificabili, col fine di favorire l'afflusso e l'investimento di capitali, consentiranno a chiunque lo voglia di ritagliarsi un abito societario su misura, adeguato per gli scopi che si intendono raggiungere e per i mezzi che si intendono impiegare.
Non è in questa sede che si può esaminare compiutamente l'intera riforma del diritto societario, è doveroso però preannunciare che nell'ambito delle attività della Rivista "Assopesca informa" verrà pubblicata una agile guida alla riforma del diritto societario, con particolare riferimento ai tipi di società di capitali più diffuse nel settore della pesca: le società a responsabilità limitata e le cooperative.
Tuttavia, una sintetica disamina delle principali novità che riguardano questi due tipi di società, verrà affrontata sia in questo che nel prossimo numero della rivista.
Per le società a responsabilità limitata - ferma restando la costituzione per atto pubblico di natura contrattuale se riguarda più soci o unilaterale se si tratta di società unipersonaie - si registrano importanti novità sin dalla disciplina dei conferimenti: l'art. 2464 c.c. prevede che il capitale sociale possa essere conferito oltre che in denaro anche in beni in natura o in crediti, ed in tal caso occorrerà allegare una relazione di stima di un esperto, o mediante prestazione d'opera o di servizi da parte del socio in favore della società, garantiti però, per il loro intero valore, da una polizza di assicurazione o da una fideiussione bancaria, sostituibili con una cauzione se lo statuto lo prevede.
La circolazione delle quote di partecipazione è libera e può avvenire sia per atto tra vivi che per successione a causa di morte, salvo disposizione contraria dello statuto. L'eventuale limitazione alla circolazione delle quote, spiegabile con la natura della società a r.l. di società di persone a responsabilità limitata, è però contemperata dalla previsione del riconoscimento del diritto al recesso da parte del socio, subordinandone eventualmente l'esercizio al decorso di un termine dalla costituzione della società o dalla sottoscrizione della partecipazione, mentre rimane fermo il regime della pubblicità per la circolazione delle quote.
Le quote sociali possono essere costituite in pegno o concesse in usufrutto e sottoposte ad espropriazione. In tal caso il creditore del socio deve notificare alla società il titolo esecutivo e chiederne l'iscrizione nel registro delle imprese, mentre gli amministratori provvederanno all'annotazione nel libro soci.
Vengono ampliate le ipotesi di recesso del socio, previsto anche nel caso di dissenso sulle delibere di scissione e fusione anche se non ne derivi una modificazione dell'oggetto sociale, e di dissenso sulle delibere che modificano i diritti riservati dallo statuto ai soci in tema di amministrazione o distribuzione degli utili. Lo statuto della società potrà prevedere anche ipotesi diverse o più ampie di recesso di quelle innanzi evidenziate, come anche contenere specifiche ipotesi di esclusione del socio per giusta causa.
Con riferimento all'amministrazione della società, e ferma restando la possibilità di conferire la stessa ad uno o più soci, che in tal caso operano come consiglio di amministrazione, questa può essere conferita, ove previsto dallo statuto, anche ad estranei. Nel caso di pluralità di amministratori è consentita la possibilità di assumere le deliberazioni mediate consultazione scritta o sulla base di del consenso espresso per iscritto da ciascun amministratore; infine lo statuto può prevedere la possibilità della riunione del consiglio mediante teleconferenza.
Gli amministratori sono responsabili per i danni arrecati alla società ove abbiano agito senza la diligenza che l'incarico richiede, e la relativa azione di responsabilità, che può essere promossa da ciascun socio, indipendentemente dalla quota di capitale posseduta, può essere preceduta dalla richiesta cautelare al tribunale competente di revoca dell'amministratore per gravi irregolarità nella gestione. Anche alla società spetta il diritto all'azione di responsabilità, previa valutazione assembleare della esistenza dei relativi presupposti. La responsabilità degli amministratori si estende in via solidale a quella dei soci non amministratori che abbiano partecipato od autorizzato intenzionalmente l'operazione dannosa per la società.
Continueremo sul prossimo numero del bollettino la disamina della disciplina delle società a r.l. e delle cooperative.


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