Assopesca Molfetta

AssopescaInforma
Anno III - N. 2 - Marzo/Aprile 2003


panorama comunitario - Le nuove modalità e condizioni delle azioni strutturali comunitarie REGOLAMENTO (CE) N. 2369/2002
I regolamenti per l'attuazione della nuova Politica Comune della Pesca


Con il Regolamento (CE) n. 2369/2002 del 20 dicembre 2002, il Consiglio dell'Unione Europea ha modificato le modalità e le condizioni delle azioni strutturali comunitarie nel settore della pesca contenute nel regolamento (CE) n. 2792/1999.
Nella comunicazione sulla riforma pescherecci, della Politica comune della pesca, diffusa col titolo "Calendario", la Commissione Europea sottolinea la necessità di adottare una politica della flotta più semplice, efficace e trasparente, basata su tre principali linee di azione:

  • restrizioni in materia di aiuti per l'ammodernamento, il rinnovo e l'esportazione delle navi da pesca;
  • misure speciali per le imbarcazioni interessate dai piani di gestione pluriennali;
  • un sistema più semplice per limitare la capacità di pesca.

Queste linee di azione, tradotte nel regolamento sulla conservazione e lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca e nel regolamento che istituisce una misura comunitaria di emergenza per la demolizione dei implicavano necessaria mente la revisione del regolamento (CE) n. 2792/1999, emanato conte stualmente alla istituzione dello Strumento Finanziario di Orientamento alla Pesca (SFOP) che finanzia l'adattamento delle strutture del settore alla politica comune della pesca.
Le modifiche hanno avuto come obiettivo la coerenza tra la politica della ristrutturazione del settore della pesca e tutti gli altri aspetti della nuova politica comune della pesca; in particolare si è avuto riguardo per il conseguimento di un equilibrio stabile e duraturo tra la capacità delle flotte pescherecce e le loro opportunità di pesca nelle acque comunitarie e alloro esterno.
Pertanto, gli aiuti alla modernizzazione della flotta sono consentiti solo se destinati al miglioramento della sicurezza, dell'igiene, delle condizioni di lavoro o della qualità dei prodotti della pesca a bordo o al miglioramento dei metodi di pesca (selettività degli attrezzi, ecc.).
Gli aiuti di Stato all'esportazione di imbarcazioni verso paesi terzi, anche nell'ambito di società miste, vanno limitati nella consistenza e nel tempo, in quanto misure di questo tipo comportano il trasferimento della sovracapacità comunitaria verso paesi terzi.
Le misure, poi, a favore della piccola pesca costiera non devono incrementare lo sforzo di pesca nei fragili ecosistemi marini costieri in cui operano, ne aumentare l'impatto degli attrezzi da traino sugli organismi bentonici.
Le misure di tipo socioeconomico, inoltre, sono state decisamente finalizzate a sostenere la riqualificazione professionale dei pescatori e quindi, ad orientarli a intraprendere attività professionali a tempo pieno in settori diversi dalla pesca marittima. Si può ugualmente favorire la diversificazione delle attività dei pescatori verso altri settori, consentendo loro di continuare la pesca come occupazione a tempo parziale, purche ciò contribuisca a una riduzione dello sforzo di pesca.
(L. C.)

 

La misura comunitaria di emergenza per la demolizione dei pescherecci
REGOLAMENTO (CE) N. 2370/2002

La misura prevede la concessione di uno speciale incentivo per garantire agli Stati membri i fondi necessari per cofinanziare le ulteriori demolizioni di pescherecci interessati dai piani di ricostituzione.
Sono ammessi a fruire di un premio maggiorato alla demolizione tutti i pescherecci interessati da un piano di ricostituzione adottato dal Consiglio a condizione che:

a) siano già ammessi a fruire dei premi alla demolizione di cui al regolamento (CE) n. 2792/1999;
b) abbiano dovuto ridurre il loro sforzo di pesca del 25 %o più in conseguenza di un piano di ricostituzione.
L'articolo 3 afferma che gli armatori dei pescherecci ammessi a fruire di premi alla demolizione possono beneficiare di aiuti pubblici maggiorati del 20 % rispetto ai massimali previsti.

L'articolo 7 stabilisce che per il periodo 2004-2006, i fondi necessari per finanziare la presente misura comunitaria di emergenza per la demolizione dei pescherecci sono reperiti grazie alla riprogrammazione dei Fondi strutturali prevista dagli articoli 41 e 44 del regolamento (CE) n. 1260/1999 e sono inseriti nei programmi esistenti dello SFOP.
(L. C.)

La conservazione e lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pescaREGOLAMENTO (CE) N. 2371/2002

La nuova politica comunitaria della pesca si fonda su un principio di base ampiamente condiviso dalla marineria europea: la salvaguardia delle risorse ittiche è vitale per il futuro della pesca, al fine di uno sfruttamento sostenibile che non penalizzi la redditività delle imprese di pesca e che tenga in attenta considerazione le specificità regionali. Le modalità di attuazione di tale principio sono un banco di prova su cui si misurerà la capacità della Commissione europea di interpretare pienamente le esigenze reali degli operatori della pesca europei e di trovare quindi una sintesi che non penalizzi nessuna area continentale in cui si esplica l'attività di pesca.

Il Regolamento 2371/02 del 20 dicembre 2002 offre già una prima risposta a tale esigenza, delineando le direttive relative "alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della Politica Comune della Pesca".
Esso precisamente si occupa di:

  • conservazione delle risorse e sostenibilità del prelievo;
  • adeguamento della capacità di pesca;
  • accesso alle acque e alle risorse;
  • sistemi di controllo;
  • procedure decisionali e di consultazione.

Riguardo al primo punto, il Regolamento individua nello CSTEP (Comitato europeo Scientifico, Tecnico ed Economico per la Pesca) e nei Consigli Consultivi Regionali gli strumenti che dovrebbero offrire i criteri da usare per stabilire tutte le misure tecniche riguardanti la limitazione delle catture, il contenimento dello sforzo di pesca e la sua regolamentazione, l'introduzione degli incentivi alla pesca selettiva e i piani di ricostruzione. Si ribadisce, così, l'importanza della ricerca e del decentramento nella determinazione dei piani di gestione delle risorse. In caso di congiunture straordinarie, il Regolamento prevede misure di emergenza, che la Commissione può approvare su richiesta di uno Stato membro, dando ad esse una validità massima di sei mesi. Anche uno Stato membro può adottare autonomamente una misura di emergenza della validità massima di tre mesi, da sottoporre comunque alla ratifica della Commissione, oltre a provvedimenti per la gestione delle risorse nella zona delle 12 miglia nautiche, purche non discriminatori.
Per quanto concerne l'adeguamento della capacità di pesca, il Regolamento ribadisce la necessità di "conseguire un equilibrio stabile e duraturo tra essa e le possibilità di pesca di cui gli Stati membri dispongono".
In tale ottica rientrano, tra l'altro, le disposizioni circa l'ammodernamento dei pescherecci di età pari o superiore a cinque anni. Esso può autorizzarsi a condizione che riguardi "il ponte principale per migliorare la sicurezza di bordo, le condizioni di lavoro, l'igiene e la qualità dei prodotti". È consentito che dall'ammodernamento derivi" l'aumento della stazza della nave, purche non determini un aumento dello sforzo di pesca".
Circa le rottamazioni e le nuove costruzioni di pescherecci, gli Stati membri gestiscono l'entrata e l'uscita di navi all'interno della propria flotta, ma in caso di concessione di aiuti pubblici, si dovrà ridurre del 3% la capacità globale del proprio parco pescherecci.
Se tutte le misure tese ad adeguare la capacità di pesca ai parametri fissati dalla Commissione vengono rispettate, lo Stato membro interessato può accedere ai finanziamenti SFOP previsti dal Regolamento CE 2792/1999 del Consiglio.
Molto importante è, infine, il Capitolo V del Regolamento, che definisce il "Sistema Comunitario di controllo e di esecuzione".
Esso, dopo aver ribadito l'obbligo, per le navi di lunghezza superiore a 18 metri fuori tutto dal 1/1/2004 e per quelle di 18 metri fuori tutto dal 1/1/2005, di installare a bordo un sistema di localizzazione per il controllo a distanza, dispone una serie di adempimenti tesi al rispetto delle norme comunitarie per la salvaguardia delle risorse e per una corretta commercializzazione.
Esse si basano su un sistema di ispezioni che vede coinvolti sia gli Stati membri che gli organismi di controllo comunitari. I primi hanno il compito di sorvegliare sul rispetto delle regole comunitarie nelle acque soggette alla loro sovranità e sull'attività dei propri pescherecci operanti fuori della propria giurisdizione. I secondi, in rappresentanza della Commissione Europea, possono, di propria iniziativa e con i propri mezzi, awiare azioni di indagine e ispezioni anche sulle navi da pesca e nei luoghi di primo sbarco 0 di prima vendita del pescato, se ricadenti su zone o relativi a stock oggetto di un programma di controllo specifico. In tali ispezioni gli Stati membri sono tenuti a fornire tutta l'assistenza necessaria ai funzionari europei.
Le sanzioni previste nei casi di infrazione sono pesanti e proporzionali alla gravità degli stessi e vanno dalle "semplici" multe al sequestro o all'immobilizzazione temporanea della nave, fino al ritiro della licenza di pesca.
È di chiara evidenza che tutto il sistema dei controlli e delle sanzioni rappresenta l'aspetto più delicato e potenzialmente più controverso del Regolamento e merita una riflessione attenta sulle conseguenze, anche negative, che la sua applicazione potrebbe provocare sull'attività delle imprese. Assopescainforma si impegna, quindi, a tornare sull'argomento nei prossimi numeri con spirito costruttivo e propositivo, contando sul contributo di idee degli operatori e degli addetti ai lavori.
(G.M.)


TOP

Associazione Armatori da Pesca - Molfetta
Via S. Domenico, 36 - 70056 Molfetta
Tel. 080.3387900 :: 080.3384557 - Fax: 080.3380437
P. Iva 04540970722
e-mail: info@assopesca.it

artemedia.it