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Anno III - N. 2 - Marzo/Aprile 2003


attualità
Il dibattito sul fermo biologico 2003
A cura dell'Ufficio Stampa e Documentazione Centro Servizi Assopesca

Sul fermo biologico 2003 è stata diffusa da parte degli uffici ministeriali competenti una IPOTESI DI STRUMENTI DI INTERVENTO, che è stata oggetto di un ampio e articolato dibattito. L'Associazione Armatori da Pesca di Molfetta ha contribuito alla discussione avanzando una sua PROPOSTA che sembra essere sostanzialmente condivisa dalle altre Organizzazioni di Categoria pugliesi.

Ipotesi ministeriale di strumenti di intervento

  • Identificazione del periodo di sospensione 16/6-11/10 per il 2003 e dal 14/6 al 16/10 per il 2004. (4 mesi)
  • Sospensione obbligatoria delle attività di pesca con reti da traino per 60 giorni complessivi per tutti i motopesca italiani con reti da traino che operano in Mediterraneo nell'ambito del periodo suddetto.
  • La sospensione della pesca in maniera continuativa ogni anno per 60 giorni può avvenire in un unico periodo oppure in più periodi continuativi di almeno 15 giorni. Tutti i 60 giorni di sospensione devono rientrare nel periodo di sospensione.
  • È data facoltà ai M/P in possesso di più licenze da pesca, di optare per sistemi di pesca non a traino sbarcando le attrezzature per la pesca con reti da traino per tutto il periodo (dal 16 giugno all'11 ottobre per il 2003).
  • Le modalità (per barca, per segmenti, per potenza, ecc.) di individuazione dei periodi di sospensione verranno definiti dalle Regioni competenti per territorio, sentite le Commissioni e i Consorzi locali. In assenza di normative regionali il periodo di fermo viene scelto da ogni impresa di pesca e comunicato alla Capitaneria di Porto di iscrizione 15 giorni prima dell'inizio del periodo prescelto nei 60 giorni.
    Nei periodi individuati i motopesca, oggetto del fermo, dovranno depositare presso l'Autorità Marittima i documenti di bordo e rimanere in porto.
  • Estensione del divieto di pesca con reti da traino da 3 e 5 miglia dalle coste o da 50 a 70 metri di profondità per il periodo 16/6-11/10 per il 2003 e dal 14/6 al 16/10 per il 2004. Le unità abilitate alla sola navigazione entro le 6 miglia con licenza di pesca a strascico e/o volanti di stazza inferiore a 10 TSL, operanti nelle aree ove la pesca è preclusa fino alle 5 miglia dalla costa, potranno essere autorizzate ad effettuare un periodo supplementare di fermo di altri 30 giorni beneficiando, in proporzione, delle misure sociali di accompagnamento.
  • Oppure potranno essere autorizzate ad un'estensione temporanea dei limiti di navigazione per le rimanenti 8 settimane di pesca, qualora vi siano le condlzlom di sicurezza.
  • Oppure gli equipaggi potranno seguire dei corsi di qualificazione professionale organizzati dalle Regioni.
  • Conferma dalle 4 aree di tutela biologica previste dal precedente piano.
  • Istituzione di almeno 6 nuove aree di tutela biologica.
  • Istituzione di comitati regionali (uno per Regione) per la definizione delle regole di pesca all'interno delle aree di tutela biologica (per i sistemi di pesca non a traino eventualmente autorizzati).
  • Monitoraggio e controllo dalle aree di tutela biologica.

Le altre aree di tutela biologica saranno individuate dal Comitato Coordinamento Ricerca in modo che vi sia in linea di massima un'area di tutela biologica per Regione. Quelle nuove potrebbero essere:
Liguria: area esterna alla riserva marina di Portofino fino all'isobata di 300 metri.
Campania: da delimitare fuori la penisola sorrentina fino alla profondità di 300 metri.
Calabria tirrenica: da delimitare fuori dalla costa tra Tropea e Capo Vaticano
Calabria lonica: intorno al Banco dell'Amendolara fino all'isobata di 300 metri
Molise: area esterna a nord della riserva marina delle Isole Tremiti
Marche: area di circa 100 Km2 attorno ad un gruppo di piattaforme denominate Barbare
Emilia Romagna: area di circa 100 Km2 attorno ad un gruppo di piattaforme al largo
di Ravenna (riserva)
Veneto: da delimitare attorno ad un gruppo di tenue (scogli sommersi di origine biologica) (riserva)
Friuli Venezia Giulia: area esterna alla riserva marina di Diramare
Le aree già istituìte sono antistanti alla regione Toscana, Lazio, Puglia adriatica e Abruzzo.

La proposta Assopesca

PREMESSA - L'interruzione temporanea dell'attività di pesca è un provvedimento efficace solo se rapportato all'effettiva tutela delle risorse alieutiche, con risultati misurabili e valutabili. Tale interruzione deve quindi produrre effetti positivi nella protezione del periodo di ripopolamento delle risorse, con costi sociali ed economici tollerabili e con un effetto indotto di tutela dell'ecosistema marino.
L'esperienza fatta nell'anno 2002 con l'individuazione di una fascia di 5 miglia a preclusione totale dell'attività di pesca durante l'intero periodo del "fermo biologico" nei mari Adriatico e Ionio, ha dimostrato che è possibile coniugare tutela efficace delle risorse e scarso o nullo impatto sull'occupazione e sul reddito d'impresa, proponendo un provvedimento che avesse tutte le caratteristiche di un piano di gestione razionale dello sforzo di pesca, senza turbare il mercato. Si sono comunque, evidenziati alcuni problemi relativi al rispetto del divieto di pesca oltre le 5 miglia per le navi abilitate pesca costiera locale entro le 6 miglia. Infatti la scarsa praticabilità di una pesca esercitata nel ristretto limite di 1 miglio ha inciso negativamente sul reddito di queste imprese, favorendo l'insorgere di una forte opposizione all'intera disciplina del "fermo biologico".
Altro elemento di difficile impatto sulla categoria è stato quello di un periodo continuativo molto lungo (45 giorni) previsto per l'interruzione tecnica che ha causato problemi strutturali alle imbarcazioni e problemi economici alle imprese, una lunga sospensione salariale per gli equipaggi, instaurando in una situazione già debole di mercato, difficoltà di approvvigionamento e un considerevole aumento delle importazioni con gravi danni alla bilancia commerciale.
Pertanto, in considerazione dell'esperienza maturata e della necessità di individuare misure efficaci e condivise di tutela delle risorse e di diminuzione dello sforzo di pesca, con il consenso degli Istituti di Biologia marina deputati a valutare scientificamente l'efficacia dei prowedimenti, si è addivenuti ad una proposta di disciplina del "fermo biologico" che potesse risolvere i problemi emersi nello scorso anno 2002.


MODALITÀ ATTUATIVE - La proposta prevede una fascia di 6 miglia totalmente interdetta alla pesca a strascico e/o volanti per un periodo di 4 mesi (preferibilmente da giugno a settembre compreso). Tale durata è ritenuta indispensabile dai biologi per consentire il ripopolamento delle risorse. Per garantire l'effettiva praticabilità della interruzione e una possibilità di lavoro anche per le imbarcazioni abilitate alla pesca locale entro le 6 miglia, si prevede una autorizzazione in deroga a tali imbarcazioni per praticare la pesca entro le 12 miglia.
Al fine di rendere operativa tale possibilità si potrebbe prevedere, alla luce dell'art. 7 del D.M. 218/2002 "Regolamento di sicurezza per le navi abilitate alla pesca costiera", una esenzione temporanea dalla dotazione di sicurezza necessaria per l'abilitazione alla pesca entro le 12 miglia. In alternativa si potrebbero ipotizzare misure economiche di sostegno alle imprese, finalizzate all'adeguamento di tali imbarcazioni alle dotazioni di sicurezza, per ottenere la definitiva abilitazione all'esercizio dell'attività di pesca entro le 12 miglia, ove le caratteristiche tecniche e strutturali delle imbarcazioni lo consentano.
La proposta si completa con una previsione di un periodo più lungo di interruzione tecnica (60 giorni) diluita nell'intero periodo dei 4 mesi individuati, con caratteristiche di flessibilità tali da coniugare tutela delle risorse e possibilità di produrre lavoro, reddito d'impresa e continuità dell'offerta di prodotto ai mercati.


L'ARTICOLATO NORMATIVO
Art. 1 Interruzione temporanea della pesca a strascico e/o volante per l'anno 2003

  1. Il presente decreto disciplina, con le modalità specificate negli articoli seguenti, l'attuazione delle interruzioni temporanee della pesca nell'anno 2003, per le navi abilitate allo strascico e/o volante, ad esclusione delle navi abilitate alla pesca oceanica.

Art. 2 - Interruzione temporanea obbligatoria in Adriatico e Ionio e facoltativa in Tirreno

  1. Per tutte le navi da pesca, autorizzate ad operare con i sistemi a strascico e/o volante, iscritte nei Compartimenti marittimi da Trieste a Crotone compresi, è disposta, nel periodo dal 1 giugno al 30 settembre, una interruzione temporanea obbligatoria della pesca di 60 giorni da frazionarsi, con caratteristiche di flessibilità, in periodi continuativi di non meno di 15 giorni al mese.
  2. Per le navi operanti nei Compartimenti marittimi del Tirreno il periodo di interruzione temporanea è facoltativo.
  3. Le tipologie di durata dei periodi di interruzione temporanea periodica verranno stabilite in sede di Commissioni consultive locali.
  4. Alle singole imprese è consentito di operare per un plafond massimo di 11 giorni mensili, con possibilità di recupero delle giornate perse per cause di forza maggiore, anche nei giorni di fermo tecnico settimanale.
  5. Le navi che operano in aree diverse dai Compartimenti di iscrizione possono effettuare l'interruzione temporanea nel periodo che verrà stabilito per tali aree.
  6. Le navi iscritte nei compartimenti marittimi dell'Adriatico e dello Ionio, impegnate nella pesca dei gamberi di profondità nel Tirreno, sono soggette all'obbligo dell'interruzione dell'attività di pesca in tali Compartimenti, solo se previsto.

Art. 3 - Ulteriori misure tecniche

  1. Fermo restando quanto previsto dal CCNL in materia di riposo settimanaIe, nel periodo 1 giugno-30 settembre, le navi abilitate alla pesca a strascico e/o volante, restano ferme di norma il sabato, la domenica e i giorni festivi, con possibilità di recupero delle giornate perse per il maltempo o per altre cause di forza maggiore.
  2. Nei periodi di interruzione temporanea nelle aree di cui all'art. 2 e per un periodo di 30 giorni successivi al termine dell'intero periodo di interruzione temporanea, l'esercizio della pesca con i sistemi a strascico e/o volante, è vietato a tutte le navi provenienti da altre aree non soggette al periodo obbligatorio di fermo.
  3. Nel periodo compreso tra il 1 giugno e il 30 settembre 2003, nell'ambito dei Compartimenti marittimi per i quali è disposta l'interruzione temporanea dell'attività di pesca, in conformità al presente decreto, è comunque interdetta la pesca a strascico e/o volante entro una distanza dalla costa inferiore a 6 miglia, ovvero con una profondità d'acqua inferiore a 70 metri.

Art. 5 - Aree di tutela biologica
(vedi ipotesi ministeriale).

Art. 6 - Misure di accompagnamento sociale alle interruzioni temporanee

  1. Alle imprese armatrici delle navi da pesca costiera locale entro le 6 miglia dalla costa è concessa una misura finanziaria finalizzata all'adeguamento delle dotazioni di sicurezza ai fini dell'abilitazione all'esercizio della pesca e navigazione entro le 12 miglia dalla costa.


Art. 7 - Norma transitoria

  1. Alle navi abilitate alla pesca costiera locale entro le 6 miglia dalla costa, nel periodo di interruzione temporanea previsto dall'art. 2 del presente Decreto, in deroga alle prescrizioni relative alle dotazioni di sicurezza previste dal Regolamento di sicurezza vigente, è consentito l'esercizio della pesca entro la fascia delle 12 miglia dalla costa.

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