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Anno III - N. 1 - Gennaio/Febbraio 2003


lavoro, fisco e previdenza
Riparte la stagione dei condoni
Pantaleo Silvestri

Pantaleo Silvestri

La legge finanziaria 2003 ha riproposto, dopo circa dieci anni, il condono fiscale. Contestualmente la legge ha stabilito la proroga di due anni per la scadenza degli accertamenti, al fine di indurre gli indecisi a optare per l'adesione alla sanatoria. L'adesione non è gratis; l'importo dovuto è determinato in funzione della tipologia di perdono applicato.

I periodi di imposta interessati sono quelli compresi tra il 1997 e il 2001 per le imposte sui redditi, mentre agli effetti Iva i periodi vanno dal 1998, essendo già prescritto i11997, a12001.
Le tipologie di sanatoria previste sono: il concordato, la dichiarazione integrativa, il condono tombale e la chiusura delle liti fiscali. Le modalità applicative sono state stabilite dagli articoli 7, 8, 9, 15 e 16 della legge finanziaria 2003, anche se alcune modifiche sono già state approvate dalla Camera dei Deputati e certamente verranno ratificate dal Senato della Repubblica.
Sono state previste anche definizioni agevolate per alcune imposte indirette (imposta di registro, successioni, Invim ecc.) nonché per tributi locali (Ici, Tosap- ecc.) dando facoltà, per queste ultime, agli enti locali (Regioni, Provincia e Comuni) di decidere se applicarle o meno, stabilendone le relative modalità attuative. È concesso, inoltre, la possibilità di definire le violazioni commesse fino al 31 dicembre 2002 in tema di canone televisivo e relative concessioni governative, mediante il pagamento di € 10 per ogni annualità, nonché la possibilità di definire pendenze relative a cartelle esattoriali emesse dal concessionario con il pagamento del 25% della somma iscritta a ruolo.
Le possibilità per il contribuente sono notevoli; quello che preoccupa, però, sono i tempi entro cui le definizioni ed i relativi pagamenti devono essere effettuati (16 aprile 2003 per i condoni).

Il "concordato" permette di definire i redditi mediante autoliquidazione di maggiori imposte dovute; ciò è possibile dopo aver scelto I'annualità oggetto di definizione, mediante l'utilizzo di un apposito programma che verrà messo a disposizione dalla Amministrazione finanziaria. Tale definizione automatica ha effetto ai fini delle imposte dirette, dell'lva e dell'lrap, e si applica con il pagamento delle maggiori imposte dovute a seguito dei maggiori ricavi o compensi indicati dal contribuente. La conseguenza è che l'Amministrazione finanziaria per gli anni oggetto di concordato non potrà effettuare qualsiasi attività di accertamento. Quindi al contribuente è data la facoltà di scegliere, tra il 1997 e il 2001 , gli anni che intende definire con tale metodologia, non essendo obbligato a definirli tutti.
È importante rilevare che se la definizione viene posta in essere da una società di persone (snc -s.a.s. ecc.), la stessa costituisce titolo per eventuale accertamento nei confronti dei soci, nel caso in cui gli stessi non
procedano, a loro volta, a stabilire gli anni definiti dalla società. Il costo è di € 300 per l'anno di imposta 1997; per i periodi successivi i soggetti congrui con i parametri (considerato che per il settore della pesca non sono ancora in vigore gli studi di settore) pagheranno € 300 per ogni annualità. In questa ipotesi di pagamento dell'importo forfetario da parte della società di persone, in quanto coerente con i parametri, i soci non sono tenuti ad alcun adempimento. Per i non congrui l'importo dovuto agli effetti della sanatoria sarà fissato sulla scorta delle metodologie di calcolo che verranno determinate dalla Agenzia delle Entrate.
La "dichiarazione integrativa" permette al contribuente di integrare la dichiarazione a suo tempo presentata oppure di indicare un imponibile per una dichiarazione precedentemente omessa. Anche in questa ipotesi possono essere integrati gli imponibili dei periodi di imposta che vanno dal 1997 al 2001 per le imposte dirette e dal 1998 al 2001 per l'lva. Il costo della integrazione è rappresentato dall'imposta dovuta per l'anno integrato applicando al maggior reddito dichiarato le aliquote vigenti in tale periodo; affinche la dichiarazione integrativa sia valida tuttavia è necessario che nella stessa siano indicati sempre maggiori importi dovuti con un minimo di € 300 per ogni periodo di imposta.
La finalità della dichiarazione integrativa è quella di inibire alla Amministrazione finanziaria l'attività di accertamento nei limiti del doppio del maggior imponibile integrato; in sostanza se sono stati dichiarati inizialmente redditi pari a 1000 e il contribuente ha integrato redditi per 200, l'Amministrazione finanziaria potrà procedere ad accertamento solo se è in grado di determinare redditi superiori a 1.400.
Anche per la dichiarazione integrativa di società di persone sorge l'obbligo per i soci di integrare il proprio reddito dell'anno o degli anni integrati dalla società; in caso di inadempimento del socio, l'Amministrazione finanziaria avrà titolo per accertare nei suoi confronti il maggior reddito non integrato.
Il "condono tombale" è la modalità con cui il soggetto passivo di imposta ottiene l'effetto di definire qualsiasi pendenza, sia tributaria che penale, riveniente dalla presentazione delle dichiarazioni dei redditi. Alla Amministrazione finanziaria è inibita qualsiasi possibilità di accertamento degli anni oggetto di condono e, nel caso in cui l'ufficio abbia iniziato nei primi mesi del 2003 un eventuale controllo, dovrà essere sospesa detta attività se il contribuente manifesta l'intenzione di avvalersi della sanatoria.

Dal momento che gli effetti sono.rappresentati da una copertura totale a favore del contribuente, il tombale è soggetto a particolari adempimenti e a costi diversi dalle altre forme di sanatoria.
Oggetto del condono tombale devono essere le imposte dovute per gli anni definibili (dal 1997 al 2001 per le imposte dirette e dal 1998 al 2001 per l'lva); non è possibile scegliere di definire alcuni periodi di imposta sì e altri no.

Il costo del tombale è costituito da una percentuale sulle imposte a suo tempo dichiarate, tenendo conto che l'importo dovuto non può essere inferiore ai minimi stabiliti per legge.
Il contribuente dovrà versare per le imposte dirette un importo percentuale che varia dal 4 all'8% di quanto originariamente dichiarato, mentre agli effetti iva dovrà versare una somma pari al 1 o 2% dell'imposta relativa alle cessioni effettuate e dell'imposta detratta.
Senza entrare nel dettagli sulla specifica disamina degli importi minimi previsti, che variano da un minimo di € 400 ad un massimo di € 600 ad anno per le imposte dirette e un minimo di € 500 ad un massimo di € 700 per l'iva, è opportuno precisare che i contribuenti che hanno dichiarato ricavi non inferiori a quelli determinabili sulla base dei parametri (ribadiamo che per la pesca per tali anni non esistono studi di settore) possono chiudere tutti i periodi di imposta con il condono tombale mediante il versamento di € 500 per ogni annualità. Questo importo, naturalmente, ha rilevanza sia per le imposte dirette che per l'lva.
Il caso di congruità con i parametri è l'ipotesi più abbordabile e da non farsi sfuggire per essere tranquilli nei riguardi del fisco. La tranquillità nei confronti dell'Amministrazione finanziaria ha un prezzo; è un ulteriore balzello che le imprese, sebbene diligenti nel dichiarare ricavi non inferiori ai parametri, devono sopportare tenendo ben a mente che l'aver dichiarato ricavi congrui con i parametri non costituisce causa assoluta per evitare l'attività di accertamento.

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Un nuovo sistema retributivo per il socio lavoratore
Una modifica legislativa, che soddisfa una richiesta da tempo avanzata dalle Cooperative di pesca, è contenuta nella legge di riforma del mercato del lavoro, di recente licenziata dal Senato. Essa riguarda la norma che regola il trattamento economico del socio lavoratore, che fa riferimento alla legge 250/58, che è stata integrata con un comma che delinea un nuovo sistema di retribuzione.
Il comma recita: "in deroga alle disposizioni di cui al comma 1, le cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958 n. 250, possono corrispondere ai propri soci lavoratori un compenso proporzionato all'entità del pescato, secondo criteri e parametri stabiliti dal regolamento interno". Tale deroga permetterà, quindi, ai soci lavoratori di essere retribuiti in proporzione alla quantità di pescato, cioè alla parte, senza i vincoli determinati dalla contrattazione collettiva nazionale.


 


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