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Anno III - N. 1 - Gennaio/Febbraio 2003


legislazione - TRANSAZIONI COMMERCIALI
Pagamenti più rapidi per le imprese
Davide de Gennaro - Gianluigi de Fazio

Con il D. Lgs. 231/2002 emanato in attuazione della delega normativa contenuta nella c.d. legge comunitaria 2001, sono stati finalmente recepiti nell'ordinamento italiano, i principi ed i criteri elaborati a livello europeo, al fine di prevenire l'eccessivo ritardo nell'adempimento delle obbligazioni pecuniarie nascenti da transazioni commerciali.
Un intervento legislativo più che mai opportuno, in quanto la Commissione europea aveva messo in evidenza la circostanza che in alcuni paesi europei, tra cui I'ltalia, i termini di pagamento di corrispettivi per transazione commerciale si erano particolarmente dilatati, a danno delle imprese, soprattutto piccole e medie, che vedevano così minacciate liquidità, competitività e redditività.
L'obiettivo di garantire alle imprese uno strumento per ottenere pagamenti più rapidi per i propri beni e servizi viene perseguito innanzitutto tramite I'individuazione di un termine entro il quale il pagamento deve essere obbligatoriamente effettuato; qualora venga violato tale termine, normalmente di trenta giorni, il creditore avrà automaticamente diritto alla corresponsione degli interessi di mora, in misura pari al tasso di riferimento della Banca Centrale Europea, aumentato di sette punti percentuali.
Il debitore potrà essere esonerato dal pagamento automatico di tali "pesanti" interessi, soltanto qualora riesca a dimostrare che il ritardo è stato determinato dall'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile; ma si tratterà di una prova quasi impossibile da fornire.
Dunque, è stato predisposto un apparato di norme che dovrebbe rappresentare un sicuro deterrente contro le violazioni "programmate" degli obblighi contrattuali.
Tale apparato viene completato con alcune disposizioni che mirano a tutelare il creditore nella fase di stipula del contratto ed in quella successiva di gestione del mancato o ritardato pagamento: in quest'ottica vanno infatti interpretate, da un Iato, le norme concernenti il divieto di abuso della libertà contrattuale (art. 7), e dall'altro quelle riguardanti l'eliminazione dei costi aggiuntivi per il recupero del credito (art. 6) e la maggiore tempestività dei provvedimenti giudiziali (art. 9).
La novità legislativa interessa molto da vicino le imprese armatoriali esercenti attività di pesca. Infatti, le imprese armatrici rivestono un duplice ruolo: soggetti creditori, allorché commercializzano il proprio prodotto ed hanno quindi diritto alla controprestazione in denaro, e soggetti debitori, quando acquistano beni o usufruiscono di servizi necessari allo svolgimento dell'attività di pesca.
Sotto il primo profilo, particolare attenzione va rivolta ai commi 3 e 4 dell'art. 3 concernenti il pagamento dei corrispettivi per la cessione dei prodotti alimentari deteriorabili. Per i contratti aventi ad oggetto tale genere di beni, tra i quali vanno annoverati, ai sensi dell'art. 1, comma 1 lett.c) n.4, del D.M. 16/12/93, i prodotti della pesca, è stato previsto un termine di pagamento più lungo, e cioè di sessanta giorni, rispetto a quello ordinario (di trenta). Tale termine decorre dalla data della consegna o del ritiro dei prodotti deteriorabili e, in caso di sua violazione, il saggio degli interessi dovuti dalla parte inadempiente sarà maggiorato, inderogabilmente, di ulteriori due punti percentuali, rispetto al tasso previsto in via ordinaria.

Occorre, infine, rilevare che le parti, nella propria libertà contrattuale, possono anche stabilire un termine di pagamento superiore a quello di sessanta giorni. Per la validità di tale pattuizione è però necessario che essa sia stabilita per iscritto e che, comunque, rispetti i limiti concordati nell'ambito di accordi sottoscritti, presso il Ministero delle attività produttive, dalle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale della produzione, della trasformazione e della distribuzione per categorie di prodotti deteriorabili specifici.


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