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Anno II - N. 4/5 Luglio/Ottobre 2002



La regolarizzazione dei lavoratori subordinati extracomunitari
Davide de Gennaro - Marcella de Trizio

E' stata approvata dalla camera il 9 ottobre scorso la tanto attesa legge sulla regolarizzazione dei lavoratori extracomunitari, a grandi linee già delineata dal decreto legge n. 195 del 9 settembre 2002.
La nuova legge ha definito le modalità per "regolarizzare" quei lavoratori extracomunitari che, almeno dal 10 giugno 2002, lavorano nel territorio dello stato italiano.
Hanno avuto accesso alla regolarizzazione tutti i datori di lavoro imprenditori che nell'esercizio dell'attività d'impresa hanno occupato alle proprie dipendenze, almeno dal 10 giugno 2002, lavoratori extracomunitari in posizione irregolare. Tale previsione deve far ritenere ricompresi nel novero anche i datori di lavoro che esercitano attività di impresa di pesca, indipendentemente dalla particolarità del rapporto di lavoro nautico.
Anche per quanto riguarda i lavoratori da regolarizzare sono previste alcune limitazioni. In particolare il lavoratore deve essere irregolare, con riferimento alle norme sull'immigrazione e non solo a quelle sul lavoro. Si ritiene quindi che non debbano essere soggetti a tale procedura i lavoratori extracomunitari in possesso di regolare permesso di soggiorno, ma che prestino attività lavorativa cosiddetta "in nero". Per loro, se sussistono tutti gli altri requisiti, è possibile l'emersione ai sensi della legge n. 338/2001.
Non sono stati ritenuti assoggettabili a detta procedura neppure i lavoratori extracomunitari espulsi per motivi diversi dal mancato rinnovo del permesso di soggiorno; quelli segnalati ai fini della non ammissione nel territorio dello stato; quelli denunciati ed arrestati in flagranza di reato, salvo che il procedimento penale si sia concluso con un provvedimento che abbia dichiarato che il fatto non sussiste o non costituisce reato o che l'interessato non lo ha commesso; i destinatari dell'applicazione delle misure di prevenzione e sicurezza, salvi in ogni caso gli effetti della riabilitazione; i lavoratori extracomunitari sottoposti a procedimento penale per delitto non colposo che non si sia concluso con un provvedimento che abbia dichiarato che il fatto non sussiste o non costituisce reato o che l'interessato non lo ha commesso; quelli risultanti destinatari di un provvedimento di espulsione mediante accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica; quelli che hanno lasciato il territorio nazionale a seguito di provvedimento di espulsione e sia rientrato in Italia senza una speciale autorizzazione.
Per procedere alla regolarizzazione il datore di lavoro deve aver presentato la domanda di emersione redatta sui modelli appositamente predisposti.
Il kit completo di tutto quello che occorreva spedire è stato disponibile presso gli uffici postali. Nella dichiarazione si doveva allegare copia sottoscritta della dichiarazione di impegno a stipulare il contratto di lavoro e copia della busta contenente tutti i documenti. Se la questura accerta la mancanza di motivi ostativi e la Prefettura considera ammissibile la dichiarazione, la prefettura inviterà le parti a presentarsi per stipulare il contratto di soggiorno per il lavoro subordinato e per il contestuale rilascio del permesso di soggiorno.
E' proprio il contratto di soggiorno una delle più grandi novità introdotte dalla legge di riforma; sarà stipulato tra datore di lavoro e lavoratore straniero e determinerà le condizioni e le modalità di svolgimento del rapporto di lavoro; conterrà inoltre la garanzia da parte del datore di lavoro della disponibilità di un alloggio per il lavoratore nonché l'impegno al pagamento delle spese di viaggio per il rientro del lavoratore.
Circa la tipologia di contratto da stipulare, quest'ultimo potrà essere anche a tempo determinato, purché di durata non inferiore a un anno; possibile è inoltre stipulare contratti a contenuto formativo e di collaborazione coordinata e continuativa.
Altro presupposto fondamentale per la regolarizzazione è il pagamento da parte del datore di lavoro dei contributi previdenziali arretrati. Per quelli relativi ai tre mesi antecedenti il 10 settembre, è stato fissato un importo convenzionale e forfetario pari a €700. Per l'eventuale periodo antecedente, l'importo, gli interessi e le modalità saranno definiti con decreto del ministro del lavoro.
Tale disposto sembra introdurre un meccanismo di regolarizzazione del pregresso contributivo diverso da quello già stabilito dalla legge 383/01 per l'emersione dei lavoratori irregolari nazionali
Questo specifico aspetto è indicativo del fatto che il provvedimento non sia stato ben coordinato con i contenuti della citata legge 383. Si creano quindi due tipologie differenziate di emersione, con conseguenti problemi per i datori di lavoro e per i lavoratori interessati.
In conclusione, alla legge 222/02 deve sicuramente riconoscersi il merito di esser riuscita a delineare una procedura chiara e semplice per la regolarizzazione dei lavoratori extracomunitari, ne costituisce una riprova il fatto che a quindici giorni dalla scadenza del termine siano già state presentate più di 408 mila domande.
La nuova legge ha però determinato anche delle situazioni gravissime sia per i prestatori che per i datori di lavoro. Sono già state denunciate truffe ed estorsioni in danno di extracomunitari che, pur di esser messi in regola, sono stati costretti a sborsare ingenti somme di denaro.
Brutte sorprese sono arrivate anche per gli imprenditori che, solo in occasione della regolarizzazione, hanno appreso di aver assunto regolarmente un consistente numero di lavoratori stranieri con permesso di soggiorno falso. Tra le imprese ci sono timori ed incertezze in proposito, visto che la legge 222/02 non prevede in questo senso nessun tipo di garanzia.
Altro punto delicato concerne la non punibilità dei comportamenti posti in essere dai datori di lavoro in violazione delle norme sul soggiorno, sul lavoro e di carattere finanziario. La legge prevede in proposito la non punibilità del datore di lavoro limitatamente alle violazioni compiute prima dell'entrata in vigore del decreto, cioè prima del 10.09.2002.
Nulla dispone invece in riferimento alle violazioni commesse nel periodo intercorrente tra la consegna della domanda di regolarizzazione e il rilascio del permesso di soggiorno, o la comunicazione del provvedimento di rigetto. Tale periodo dovrebbe essere di sessanta giorni e di dieci giorni successivi alla comunicazione. Tali termini tuttavia non sono perentori e devono ritenersi di difficile osservanza soprattutto in quei centri in cui vi è una maggior densità di lavoratori extracomunitari.
Risulta quindi improcrastinabile estendere la non punibilità fino alla data del rilascio del permesso di soggiorno o alla data della comunicazione dei motivi ostativi al rilascio dello stesso.
A questa breve disamina sulla regolarizzazione dei lavoratori stranieri irregolarmente occupati, occorre aggiungere che a seguito della approvazione della Fini-Bossi, ossia della legge 189/2002, si è in attesa di conoscere le disposizioni di dettaglio che andranno a disciplinare la stipulazione del contratto di soggiorno per alcune categorie particolari di lavoratori, ivi compreso il personale marittimo.

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