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Anno II - N. 4/5 Luglio/Ottobre 2002


Attualità
Regolamento di sicurezza per le navi abilitate alla pesca costiera
A cura dell'Ufficio Studi e Informazione - Centro Servizi Assopesca - Molfetta

E' stato pubblicato il decreto interministeriale che detta le norme di sicurezza della navigazione per la pesca costiera, sia locale che ravvicinata, in attuazione al disposto della legge 30 novembre 1994, n. 655.
Anche se con notevole ritardo, dunque, vede finalmente la luce un regolamento organico che recepisce in parte le indicazioni e le esigenze del settore, che Federpesca ha da sempre sostenuto.
In primo luogo (art. 30) c'è l'abrogazione dei decreti ministeriali 22 giugno 1982 e 19 aprile 2000, che finora regolamentavano la sicurezza della navigazione delle unità abilitate alla pesca costiera locale e ravvicinata, e il superamento di tutte quelle circolari ministeriali che, in assenza di un regolamento specifico, stabilivano le dotazioni di sicurezza per le navi abilitate alla pesca costiera ravvicinata entro 40 miglia dalla costa.
Per le navi di lunghezza superiore a 24 metri tra le perpendicolari, quantunque autorizzate all'esercizio della pesca di tipo costiero, prevalgono la normativa internazionale (Convenzione di Torremolinos) e le direttive comunitarie 97/1970/CE e 1999/19/CE recepite nel nostro ordinamento con decreto legislativo 18.12.1999, n. 541.
Queste le novità di rilievo del segmento costiera ravvicinata:
Art. 11
  • le navi devono essere dotate di imbarcazioni di salvataggio di capacità totale sufficiente ad accogliere almeno il 200% del numero delle persone a bordo, mentre in caso di limitazione della navigazione entro 20 miglia dalla costa basta che le unità siano dotate di zattere di salvataggio di capacità sufficiente per tutte le persone a bordo.
  • obbligatoria la dotazione di zattere di salvataggio sufficiente per tutte le persone a bordo anche delle unità abilitate alla pesca costiera ravvicinata con limitazione al solo mare Adriatico (in ragione della specificità di tale mare).
  • per tali unità è possibile ottenere l'esenzione dall'obbligo di essere dotate del battello d'emergenza, quando in relazione alle caratteristiche costruttive, l'installazione di tale battello appaia non necessaria o non ragionevole.
  • il battello d'emergenza è previsto esclusivamente per le unità del segmento costiero di lunghezza superiore a 24 metri tra le perpendicolari.
  • le navi abilitate alla pesca costiera locale è sufficiente che siano dotate di zattere di salvataggio ovvero di apparecchi galleggianti sufficienti per tutte le persone a bordo.
  • nel caso si voglia essere autorizzati all'attività fino a 12 miglia è necessario imbarcare zattere di salvataggio per tutte le persone a bordo ed ottenere parere favorevole dell'ente tecnico. L'autorizzazione, rilasciata dal Capo del compartimento di iscrizione, ha valenza triennale con scadenza coincidente con quella delle annotazioni di sicurezza.
  • sussiste solo l'obbligo di essere dotati di mezzi di salvataggio collettivi per le unità che svolgono l'attività fino ad una distanza massima di tre miglia dalla costa.
Art. 20
  • è prevista la limitazione della dotazione delle carte nautiche alle sole zone ove si svolge in concreto l'attività di navigazione e pesca.
Art. 25
  •  le unità che abbiano subito un periodo di disarmo superiore a sei mesi debbono essere sottoposte a visita occasionale da parte degli organi competenti, per la riconferma delle annotazione di sicurezza.
Art. 28
  •  è prevista l'esenzione dell'EPIRB satellitare per le unità dotate di blue box e fino al 31 dicembre 2004 il sostanziale mantenimento delle strumentazioni radioelettriche già installate a bordo. Decorso il suddetto termine diventerà obbligatorio dotarsi degli apparati radioelettrici prescritti dal capitolo IX del dlgs. 541/99 in relazione al tipo di navigazione effettuata (A1, A2, A3 o A4).
Art. 29
  • in fase transitoria è consentito agli armatori di ottemperare alle prescrizioni del decreto in occasione del rinnovo delle annotazioni di sicurezza e comunque entro il 1 gennaio 2003.
 
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Un'attesa durata 10 anni
L'art. 30 del D.M. n.218/2002 abroga i precedenti Decreti riguardanti la sicurezza della navigazione per le navi abilitate alla pesca costiera locale e ravvicinata, mettendo ordine in una selva di Circolari ministeriali che regolamentavano le dotazioni di sicurezza per le navi che praticano la pesca entro 40 miglia dalla costa.
Così vede la fine una annosa questione e si dà piena attuazione alla Legge 655/94 che estendeva la pesca costiera ravvicinata da 20 miglia a 40 miglia, consentendo la piena operatività delle imprese che esercitano l'attività di pesca nel mare Adriatico, semplificando, al contempo, le norme sulla sicurezza in considerazione del fatto che l'Adriatico ha le caratteristiche di un bacino nel quale le condizioni meteomarine avverse risultano meno pericolose.
Restano ancora irrisolti alcuni problemi: le 40 miglia sono calcolate solo a partire dalla costa italiana e non da tutte le coste del bacino Adriatico limitando di fatto la piena operatività della pesca costiera ravvicinata e vengono rese obbligatorie a partire dal 2004 alcune costose dotazioni di sicurezza senza che siano previste misure di sostegno economico per le imprese che affronteranno gli adeguamenti solamente con risorse proprie, vedendo aggravate le condizioni di crisi in cui il settore versa ormai da lungo tempo.
E' auspicabile, quindi, che la sensibilità e l'attenzione dimostrata dal Sottosegretario on. Scarpa possano spingere il Governo a riconsiderare il Regolamento per farne uno strumento di sviluppo e di innovazione effettiva della pesca italiana.
(F.G.)

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