Assopesca Molfetta

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Anno II - N. 3 Maggio/Giugno 2002


Un'opportunità per i giovani, imbarcati sulle navi da pesca
Dispensa dagli obblighi di Leva
Davide de Gennaro - Gianluigi de Fazio

Il D.M. 30 luglio 2001, integrando il D.M. del 16 ottobre 2000 relativo all'individuazione delle condizioni per la dispensa dagli obblighi di leva, ha introdotto in favore dei giovani disponibili all'avviamento alle armi una nuova possibilità di usufruire del beneficio della esenzione dal servizio militare.
Entrambi i decreti ministeriali si inseriscono nel quadro normativo di ridisegno delle Forze Armate, con il progressivo esaurimento del servizio obbligatorio di leva in favore del professionismo dei militari in servizio e, contestualmente, mirano a favorire l'occupazione giovanile, offrendo spazi immediati di formazione professionale. Destinatari del beneficio sono gli arruolati disponibili all'awiamento alle armi che siano stati selezionati da enti pubblici e privati ai fini dell'assunzione, già in fase di concreta ed avanzata definizione, purche venga prodotta la comprovante documentazione.
Per poter accedere a questo beneficio occorre, dunque, presentare una domanda di esenzione dalla leva (operazione possibile fino al giorno che precede l'incorporazione), domanda che deve essere corredata di una serie di informazioni relative all'instaurando rapporto, tra le quali, la data di inizio ed, eventualmente, la durata dello stesso.
Infatti, l'esenzione dal servizio militare potrà essere ottenuta attraverso la stipulazione di contratti, non solo a tempo indeterminato, ma anche a tempo determinato, purche di durata non inferiore ai nove mesi e sempreche la data di inizio del rapporto di lavoro cada nell'arco temporale di disponibilità per l'avvio alle armi.

Non potranno, invece, godere del beneficio coloro che risultano essere già assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in quanto, ai sensi dell'art. 77 del D.P.R. 237/64, il rapporto di lavoro è solo sospeso per la durata del servizio militare ed al lavoratore deve essere garantita la conservazione del posto.
L'estensione del beneficio dell'esonero anche a coloro i quali dovessero stipulare contratti a tempo determinato, consentirà, come è facile ipotizzare, un più ampio ricorso alla normativa in questione; tale estensione, del resto, è facilmente riconducibile agli attuali indirizzi di politica legislativa (vedere Decreto Legislativo n. 368 del 2001 ) che, proponendosi il difficile obiettivo di mediare tra la domanda dei lavoratori ad una occupazione stabile e continuativa e le esigenze di flessibilità nell'uso della forza-lavoro espresse dall'organizzazione produttiva, individua nel contratto a tempo determinato uno strumento idoneo a coprire tutti i frammenti di occupazione possibile.
Meno comprensibile è, invece, la limitazione effettuata dal decreto ministeriale relativamente agli enti la cui attività di selezione può essere rilevante ai fini della concessione del beneficio. Infatti, nell'elencazione degli enti, possibili assuntori, risultano in pratica individuate tutte le tipologie di datori di lavoro tranne quella dell'imprenditore individuale.
Tale esclusione potrebbe, forse, spiegarsi con l'esigenza di accordare l'esenzione dalla leva alla concreta sussistenza di tutte le condizioni previste dalla legge ed, in particolare, al reale svolgimento dell'attività lavorativa da parte del giovane richiedente il beneficio.
 
Evidentemente, si crede (e si teme) che la stipulazione di contratto di lavoro e l'effettivo svolgimento di una prestazione lavorativa possano essere più facilmente simulati se datore di lavoro è un imprenditore individuale.
Questa ricostruzione della ratio normativa non permette, comunque, di eliminare i dubbi su una disposizione che si rivela discriminatoria e preclude l'accesso al beneficio a quei giovani che, pur effettivamente impegnati in attività lavorativa, si "ritrovano" come datore di lavoro un "semplice" imprenditore individuale.
Tale limitazione non dovrebbe, peraltro, riguardare coloro che si accingono a stipulare un contratto di arruolamento, dal momento che le imprese armatrici rivestono, nella maggioranza dei casi, la veste giuridica di società di persone o di capitali.
In ultima analisi, i giovani potenzialmente interessati a svolgere attività lavorativa nel settore della pesca possono oggi accostarsi al mestiere di marinaio pescatore senza timore che il servizio militare vada ad interrompere quel periodo di formazione e apprendimento, sicuramente necessario in un settore nel quale, all'esperienza sul "campo", deve accompagnarsi la padronanza delle nuove tecniche di pesca, indispensabili per affrontare le sfide legate al progresso tecnologico ed alla crescente concorrenza a livello mondiale.

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