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Anno II - N. 1/2 Gennaio/Aprile 2002


Legislazione
Pescherecci con Blue Box e lavoratori più sicuri
Luigi Campo

L'articolo 65 della Finanziaria 2002, nella parte che attiene all'armamento da pesca nazionale, rappresenta un segnale significativo di una rinnovata attenzione da parte del Governo e del Parlamento verso un settore produttivo caratterizzato da una estrema debolezza delle imprese e dall'eccessiva vetustà dei mezzi produttivi.
Il corpo dell'articolo di legge in esame si compone di quattro commi, di cui i primi tre riguardano le imprese di pesca e l'ultimo detta interventi finalizzati alla salvaguardia e tutela sia delle imprese armatoriali delle unità mercantili che del relativo personale marittimo.
L' articolazione della norma
Il comma 1 definisce l'ambito d'applicazione e i criteri d' allocazione delle agevolazioni finanziarie previste nell'articolato medesimo nella misura di 7,50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004. In particolare, destinatari delle predette risorse finanziarie pubbliche possono essere:
 
a) le imprese armatrici di unità da pesca che ottemperino a quanto stabilito dall'art.3 del Regolamento (CE) del Consiglio 12 ottobre 1993 n. 2847, che intendano conseguire per le stesse l'abilitazione alla categoria di pesca appropriata all'attività cui il peschereccio è funzionalmente orientato;
b) le imprese armatrici delle unità da pesca esistenti e aventi lunghezza fra le perpendicolari superiore a diciotto metri che,debbano essere adeguate alle previsioni di cui al Decreto Legislativo 17 agosto1999 n. 298.

In entrambi i casi il contributo è volto a sostenere le spese di investimento per gli interventi strutturali di adeguamento necessari per soddisfare le prescrizioni previste dalle succitate normative comunitarie e nazionali. Nel particolare, le imprese di cui alla lettera a) sono quelle che hanno proceduto all'installazione a bordo della cosiddetta "blue box" (sistema di localizzazione satellitare, analogo alla scatola nera degli aeroplani) afferente:
  • in forma obbligatoria le unità di lunghezza superiore ai 24 metri;
  • quelle di lunghezza superiore ai 12 metri nel caso in cui intendano accedere a contributi pubblici alla modernizzazione (D.M. del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali 30 agosto 2001 );
la condizione è rappresentata dal fatto che le suddette imprese realizzino lavori di ristrutturazione dello scafo e/o ampliamenti delle strumentazioni o dotazioni di bordo finalizzati a ottenere i più elevati standard di sicurezza necessari per mantenere o conseguire l'abilitazione per esercitare l'attività di pesca cui l'unità è funzionalmente orientata.
In altre parole, il legislatore nazionale ha ritenuto di destinare risorse finanziarie per consentire l'adeguamento del naviglio da pesca susseguentemente all'adozione del sistema di localizzazione satellitare che vale tanto a evitare l'accesso illegale della flotta peschereccia alle risorse ittiche nazionali, comunitarie e di Paesi terzi, quanto pure al controllo delle unità stesse al rispetto dei limiti di abilitazione assegnati sulla base delle sistemazioni e delle dotazioni di sicurezza presenti a bordo. Alle unità rispettivamente destinatarie dell'obbligo (lunghezza superiore a 24 metri fuori tutto) e a quelle che vi si sottopongano volontariamente (lunghezza compresa tra 12 e 24 metri) sono quindi resi disponibili contributi in conto capitale - in misura del 30% più elevata rispetto a quanto previsto per la generalità degli interventi di modernizzazione proprio in virtù della natura degli interventi e dell'impulso alla maggiore sicurezza degli addetti e alla trasparenza dei comportamenti.
Quanto all'altra fattispecie dello stesso comma 1 dell'art. 65 - in precedenza indicata sub lettera b) - l'intervento, ugualmente maggiorato rispetto al regime contributivo ordinario, è previsto in favore delle imprese armatrici di navi da pesca aventi unità di lunghezza superiore ai 18 metri tra le perpendicolari, cui - a partire dal 24 novembre 2002 - si applicheranno le disposizioni del Decreto Legislativo 298/1999 (si tratta del provvedimento che recepisce la direttiva n. 93/103/CE, relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e salute per il lavoro a bordo delle da realizzarsi per allineare la sicurezza delle unità da pesca italiane ai parametri stabiliti in sede comunitaria).

In questo caso il contributo finanziario è volto a incrementare la sicurezza con riguardo alla prevenzione degli infortuni sul luogo di lavoro (nave da pesca intesa come unità produttiva ove si esplicano attività particolarmente rischiose sotto il profilo infortunistico).
Il comma 2 dell'art. 65 si segnala per due importanti aspetti: il primo è che, come accennato, il contributo concesso per le fatti specie sopra delineate risulterà elevato del 30% rispetto ai massimali di intervento previsti dall'allegato IV del Regolamento (CE) del Consiglio n. 2792/1999; ciò a testimonianza del carattere di eccezionale importanza che il Governo nazionale riconosce a dette misure e reso possibile dal ricorso a quanto previsto dall'art. 19 dello stesso Regolamento. L'ulteriore rilevante profilo, di natura fiscale, che attiene sempre al disposto del comma 2, si sostanzia nel fatto che i contributi in questione non concorrono a formare il reddito imponibile.
 
Il trattamento fiscale
Con tale formulazione il legislatore ha inteso non assoggettare a imposizione diretta (Irpef/lrpeg)
tale contributo. Circa la tassazione agli effetti Irap, in mancanza di esplicita esclusione, è da ritenere che il contributo soggiace alla tassazione secondo quanto precisato dalla risoluzione ministeriale 28 gennaio 2000 n. 8/E. In tale circostanza il ministero ha chiarito che con l'entrata in vigore dell'art. 11 del Dls. 15 dicembre 1997 n. 446 ne è derivata una generale assoggettabilità ai fini Irap di tutti i contributi erogati in base a norma di legge, salvo quelli correlati a componenti negative che non sono ammessi in deduzione ai fini della predetta imposta.
Il contributo di cui alla fattispecie del comma 2 dell'art. 65 della legge finanziaria 2002 non ha infatti nulla a che vedere con i costi non deducibili agli effetti Irap; è erogato in funzione agli investimenti per interventi strutturali sui natanti, come sopra specificato, pertanto assoggettato a tutti gli effetti alla tassazione Irap.
Infine, a completamento delle sopra descritte opportunità di adeguamento, il comma 3 del predetto articolo prevede che i non trascurabili oneri di installazione e funzionamento delle "blue box" siano interamente posti a carico del fondo centrale per il credito peschereccio, istituito con legge 17 febbraio 1982 n. 41, ovviamente nei limiti della dotazione finanziaria assegnata al Ministero di riferimento (Politiche Agricole e Forestali).
Le imprese di pesca che manifesteranno quindi l'intenzione di sottoporsi all'istallazione della 'blue box', pur non essendovi obbligate, potranno accedervi senza spese, ovvero verso rimborso delle spese eventualmente anticipate.
 
(da Il Sole 24 Ore - Guida Normativa, n. 7, 15 gennaio 2002, pag. 29)

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