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Anno I N. 3 Novembre/Dicembre 2001


Lavoro, fisco e previdenza
Nuovi incentivi per le imprese di pesca
Pantaleo Silvestri

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 248 del 24 ottobre 2001 la legge 18 ottobre 2001 n. 383 "primi interventi per il rilancio dell'economia", contenente tra l'altro la disciplina della detassazione del reddito di impresa e di lavoro autonomo reinvestito.
Gli articoli 4 e 5 della legge (meglio conosciuta come Tremonti Bis) ripropongono di fatto le agevolazioni già contenute dalla legge 489 del 1994, prima legge Tremonti, finalizzate ad incentivare le imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi. L'Agenzia delle Entrate, direzione centrale normativa e contenzioso, è intervenuta, con propria circolare n. 90/E del 17 ottobre 2001, fornendo chiarimenti utili in merito alle modalità applicative, evidenziando le principali novità della legge e fornendo interpretazioni che di fatto integrano il disposto normativo.
Il meccanismo della manovra prevede l'esclusione dal reddito di impresa e di lavoro autonomo del 50% dell'ammontare complessivo degli investimenti in beni strumentali nuovi, in eccedenza rispetto alla media degli investimenti realizzati nei cinque periodi di imposta precedenti, con facoltà di escludere dal calcolo l'anno in cui l'investimento è stato maggiore.
In pratica l'applicazione è la seguente: non concorre alla formazione del reddito d'impresa o di lavoro autonomo il 50% della differenza tra ammontare dell'investimento fatto nell'anno e media degli investimenti dei 5 anni precedenti, con facoltà di escludere dal calcolo della media stessa l'anno in cui l'investimento è stato maggiore.
Le novità della Tremonti Bis rispetto alla versione del 1994 riguardano:
  • la possibilità di escludere dal calcolo della media degl'investimenti degli ultimi 5 anni, l'anno in cui l'ammontare degl'investimenti è maggiore;
  • la possibilità di usufruire dell'agevolazione anche per i titolari di reddito di lavoro autonomo;
  • la decadenza del beneficio nel caso in cui i beni oggetto dell'agevolazione fossero ceduti o destinati a finalità estranee all'esercizio di impresa o di lavoro autonomo entro 2 anni, per beni mobili, o 5 anni per i beni immobili;
  • l'estensione della agevolazione per le spese sostenute per la formazione e l'aggiornamento del personale dipendente;
  • la ridefinizione di investimenti in impianti.
A proposito di quest'ultimo punto la riformulazione della definizione di impianti ha previsto che rientrano nel concetto di impianti non solo i beni materiali infissi al suolo, ma anche i beni mobili, che singolarmente o in virtù della loro aggregazione costituiscono beni strumentali.
La circolare n. 90/E chiarisce che l'agevolazione per gli impianti comprende, tra l'altro, anche l'ampliamento, la riattivazione e l'ammodernamento degli stessi. Di conseguenza tali interventi effettuati su natanti da pesca, contrariamente al 1994, sono agevolabili in virtù dell'inserimento tra gli impianti dei beni strumentali mobili.
Ritornando ai principi generali va precisato che l'ambito temporale in cui si applica l'agevolazione riguarda sia il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge, successivamente al 30 giugno 2001, che il periodo di imposta successivo: il 2002.
I soggetti interessati sono i titolari di reddito di impresa e i titolari di reddito di lavoro autonomo, compresi i professionisti.
Non è prevista alcuna distinzione tra soggetti in contabilità ordinaria o semplificata, in quanto entrambi sono ammessi a fruire della agevolazione; quindi i beneficiari sono i titolari di reddito di impresa indipendenttimente dalla loro natura giuridica, i titolari di reddito di lavoro autonomo e i contribuenti forfetari.
Sono esclusi le persone fisiche esercenti attività agricola (art. 29 TUIR), gli enti non commerciali e soggetti che hanno iniziato la attività dopo l'entrata in vigore della legge.
Gli investimenti agevolabili riguardano sia l'acquisto di beni strumentali ammortizzabili nuovi, anche in leasing, che la realizzazione di nuovi impianti, il completamento, la riattivazione e l'ammodernamento di impianti già esistenti.
Per i beni strumentali, la circolare fa riferimento ai beni di cui agli articoli 67 e 68 del testo unico (beni materiali e beni immateriali) purchè rispondenti al requisito della novità, restandone esclusi, di conseguenza, quelli riguardanti beni a qualunque titolo già utilizzati.
Per quanto riguarda la riattivazione e l'ammodernamento di impianti esistenti la norma prevede che:
  • tali interventi siano destinati ad aumentare la potenzialità e la produttività degli impianti con l'aggiunta di nuovi macchinari che possano aumentare la capacità produttiva;
  • si proceda a riportare in funzione
    impianti disattivati;
  • gli interventi straordinari siano mirati all'adeguamento tecnologico dell'impianto.
Rientrano nell'agevolazione anche i beni immobili, ma solo se trattasi di immobili strumentali per natura e non suscettibili di diversa destinazione senza una radicale trasformazione. Secondo le attuali disposizioni trattasi di immobili classificati nella categoria B (collegi, case di cura, uffici pubblici ecc.) nella categoria C (negozi, botteghe, depositi ecc.) nella categoria D (opifici, alberghi, pensioni ecc.) nella categoria E (costruzioni e fabbricati per speciali esigenze pubbliche ecc.) e nella categoria A/10 (uffici e studi privati).
I terreni, poiche non possono essere considerati strumentali, sono in ogni caso esclusi dalla agevolazione. Il requisito della novità per i beni immobili è rispettato se in precedenza non siano stati utilizzati da chiunque per altro uso. Può tuttavia essere considerato nuovo anche un immobile strumentale acquistato da una impresa costruttrice che prima della vendita abbia operato sullo stesso interventi di radicale trasformazione.
Come per la precedente Tremonti, nel calcolo del volume degli investimenti realizzati, devono essere escluse le eventuali cessioni di beni strumentali effettuate nello stesso periodo, nonche il valore normale dei beni destinati al consumo personale o familiare dell'imprenditore.
Infine va rilevato che l'incentivo si applica anche sulle spese sostenute per la formazione e l'aggiornamento del personale. Nella fattispecie l'agevolazione riguarda l'intero ammontare delle spese sostenute, senza alcun confronto con la media degli anni precedenti.
In pratica occorre determinare l'ammontare delle spese di formazione e aggiornamento del personale sostenute nell'anno di riferimento, compreso i costi del personale docente, le spese correnti. A tale costo si aggiunge anche il costo del personale impiegato nella attività di formazione e aggiornamento, fino alla concorrenza del 20% del volume delle relative retribuzioni complessivamente corrisposte in ciascun periodo di imposta.
I soggetti interessati al beneficio devono poter dimostrare che le spese per cui viene richiesta la agevolazione siano state effettivamente sostenute e che non siano già state oggetto di contributo. La norma prevede che la attestazione sia rilasciata dal collegio sindacale, o da un revisore dei conti, da un professionista iscritto all'albo dei dottori commercialisti, dei ragionieri o in quello dei consulenti di lavoro.
Come si può facilmente capire da questa carrellata, gli interventi agevolabili dalla nuova Tremonti bis sono molteplici. Per un maggior approfondimento della applicazione è opportuno fare riferimento alla sopraccitata circolare n. 90/E emanata dalla Agenzia delle Entrate in data 17 ottobre 2001, ponendo particolare attenzione sul coordinamento tra la agevolazione in oggetto e quelle di altre norme che sono ritenute incompatibili.

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