Assopesca Molfetta

AssopescaInforma
Anno I N. 3 Novembre/Dicembre 2001


Legislazione
Il servizio di prevenzione e protezione sui natanti di piccole dimensioni
Davide de Gennaro

Il servizio di prevenzione e protezione, previsto dal D. Lgs. n. 271/99, è disciplinato dall'art. 13 che individua i criteri di scelta del responsabile e dei componenti, i requisiti professionali, le garanzie per l'esercizio delle funzioni attribuite. In particolare la norma prevede la designazione da parte dell'armatore "tra il personale di bordo" dei soggetti che espleteranno il servizio di prevenzione e protezione, ivi compreso il responsabile del servizio.
La stessa norma prevede una deroga all'individuazione di tale personale tra quello di bordo per le unità da pesca, nuove ed esistenti, di lunghezza inferiore a 24 m. o con equipaggio sino a sei unità. In tali condizioni, il servizio di prevenzione e protezione può essere istituito a terra e sia il responsabile che i componenti possono essere nominati tra il personale appartenente alla struttura armatoriale di terra.
Tale previsione, pensata per agevolare le imprese con natanti di dimensioni contenute, così com'è strutturata, si rivela inutile proprio per tali tipologie di armatori. Infatti, le imprese più piccole non sono assolutamente dotate di "struttura armatoriale" a terra, essendo evidente come tale struttura, che dovrebbe essere dotata, tra l'altro, di personale ulteriore rispetto a quello imbarcato, possa essere realizzata solo dalle imprese armatoriali di più grandi dimensioni. Si tratta, con tutta evidenza, dell'ennesima incongruenza della disciplina in esame, già ampiamente messa in luce ed a tutt'oggi non risolta, nè dal legislatore nè dal Ministero competente.

Escluso, quindi, che possa individuarsi tra il personale di terra i componenti del servizio di prevenzione e protezione, ed al fine di garantire comunque alle imprese armatoriali di più modeste dimensioni la possibilità di tenere a terra il servizio in questione, deve convenirsi che l'unica soluzione praticabile sia quella di consentire all'armatore lo svolgimento diretto dei compiti di prevenzione e protezione.
Tale soluzione, anche se non è espressamente contemplata dalla legge, non è vietata. Infatti, l'art. 35 del D. Lgs. n. 271/99 sanziona solo la mancata designazione da parte dell'armatore del responsabile del servizio di prevenzione e protezione. Si può ipotizzare, pertanto, che sia l'armatore a svolgere direttamente il servizio di prevenzione e protezione, assommando in se anche la funzione di responsabile del servizio stesso. Depongono a favore di tale soluzione ragioni di ordine sistematico ed organizzativo.
Sotto tale ultimo profilo occorre considerare che per le unità da pesca con sole due unità di equipaggio, di cui uno sia il comandante della nave e l'altro un marinaio, quest'ultimo assolverà al compito di rappresentante per la sicurezza, contemplato dall'art. 16 del D. Lgs. n. 271/99, rimanendo escluso, per evidenti ragioni inerenti le funzioni attribuite, che tale compito possa essere assolto dall'armatore o dal comandante della nave, o che possa essere attribuito al personale di terra della struttura armatoriale, che, come detto, è sicuramente inesistente per tale tipologia di imprese.
 
Le ragioni di ordine sistematico che confortano la tesi prospettata sono invece rinvenibili sia nel testo della disposizione in esame sia nel testo della disciplina di base in materia di sicurezza e salute dei lavoratori e cioè nel D. Lgs. n. 626/94.
Ed in effetti in tale allegato è testualmente previsto, per "le aziende della pesca fino a 20 addetti", lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione.
Occorre però aggiungere, per completezza ricostruttiva, che lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti in esame, secondo la previsione del citato art. 10 del D. Lgs. n. 626/94, presuppone lo svolgimento di un corso di formazione in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro, e la successiva comunicazione all'organo di vigilanza di una dichiarazione attestante la capacità di svolgimento dei compiti di prevenzione e protezione, l'effettuazione della valutazione dei rischi e la redazione del documento di sicurezza, la redazione di una relazione sull'andamento degli infortuni nell'ambito della propria azienda e l'invio dell'attestato di partecipazione al corso di formazione in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro. La soluzione prospettata, però, in aderenza alla ratio dell'intera disciplina in materia, consentirebbe alla stragrande maggioranza delle imprese di pesca di regolarizzare anche tale aspetto della complessa disciplina in materia di sicurezza sul luogo di lavoro senza ulteriori incertezze applicative ed interpretative.
 
 
 

TOP

Associazione Armatori da Pesca - Molfetta
Via S. Domenico, 36 - 70056 Molfetta
Tel. 080.3387900 :: 080.3384557 - Fax: 080.3380437
P. Iva 04540970722
e-mail: info@assopesca.it

artemedia.it