Assopesca Molfetta

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Anno I N. 2 Settembre/Ottobre 2001



Precisazioni... senza polemica
Cosimo Forinola Direttore Assopesca-Molfetta

La rivista "L'Armatore" nel numero 5/6 - 2001, in un articolo a firma di Stefano Cosmacini, fa riferimento al manuale d'informazione n. 4 - Procedure e disposizioni per i casi di emergenza edito dal nostro Centro Servizi. L'articolista, citando le pubblicazioni sulla sicurezza del lavoro a bordo delle navi da pesca curate e non semplicemente distribuite, come egli sostiene, dal Centro Servizi Assopesca Molfetta, parla di alcuni "dati errati" nel manuale n. 4 a pag. 37. Ovviamente nessuno di noi ha pretese di infallibilità, tanto che, in premessa, avevamo segnalato questa eventualità, del resto ammissibile in un lavoro di tal mole, che si misurava con una realtà nuova, tentando di armonizzare le norme a volte contraddittorie, decretate dal Legislatore in materia di sicurezza del lavoro a bordo delle navi da pesca, senza considerare attentamente e doverosamente le specificità e le peculiarità di un tale lavoro. Avevamo, infatti, invitato i lettori a segnalarci eventuali inesattezze o errori, aiutandoci a migliorare il nostro lavoro.
L'annotazione critica contenuta ne "L'Armatore" su un aspetto singolo e limitato in un pacchetto che comprende una raccolta legislativa, un modello di piano per la sicurezza, cinque manuali di informazione ai lavoratori marittimi, una videocassetta e un CD Rom, anche se rispondesse a verità, credo non inficierebbe il lavoro fatto dagli esperti del Centro Servizi Assopesca di Molfetta.
Più di ogni altra considerazione ci consola, però, il fatto che questi materiali siano stati unanimemente apprezzati da tecnici e operatori del settore e dalle Autorità.

Comunque, alcune annotazioni è opportuno fare in merito alle presunte inesattezze contenute nel nostro manuale. 

Forse una maggiore e più attenta considerazione della norma richiamata dall'articolo, a riprova dei "dati errati", mi riferisco alla SOLAS 74, avrebbe certamente impedito all'esimio articolista di incorrere in una malevola e ingiustificata accusa. Infatti la norma richiamata non si applica alle navi da pesca. (Capo I, regole 1-111)
Inoltre devo precisare che l'intento principale del nostro oneroso, lungo e difficile lavoro è stato quello di rispettare lo spirito e la lettera del dettato contenuto nell'art. 6, comma 5 e art. 27, comma 1 del D. Lgs 271/99 e del DPR n. 435/91, capo V, realizzando materiali di informazione sulle procedure e i rischi connessi con il lavoro a bordo delle navi da pesca che l'armatore è tenuto a fornire all'equipaggio, realizzando, così, un servizio importante alle imprese da pesca, come è negli scopi del nostro Centro Servizi.
Contenuto ed oggetto dell'informazione che l'armatore deve fornire ai marittimi imbarcati sono le procedure ed i rischi e non fare pubblicità a strumenti certamente utili ma non obbligatori.
Infine mi preme segnalare che la pag. 37 del manuale n. 4 riguardava esclusivamente i DPI e non gli strumenti per il recupero dell'uomo in mare, argomento abbondantemente trattato alle pag. 28 e 29 dello stesso manuale informativo.
Il nostro è un Centro Servizi e non un'azienda che produce e vende equipaggiamenti marittimi. Da questo punto di vista ci sembra una caduta di stile aver richiamato nell'articolo una valutazione negativa di una tale azienda nei confronti del nostro manuale. 


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