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ASSOPESCAINFORMA - ANNO V N. 1/2 - GENNAIO/APRILE 2005


produzione, commercio, consumo
Assicurazioni e Stato contro i rischi delle imprese di pesca
Giuseppe Manente

Importanti innovazioni normative si prospettano nell'ambito del delicato settore degli aiuti dello Stato a favore delle imprese di pesca che, a causa di calamità naturali e avversità meteorologiche di carattere eccezionale, si trovano nella necessità di ricorrere al sostegno finanziario pubblico.
Uno schema di decreto legislativo di recente pubblicazione ridefinisce, infatti, lo spirito e le modalità attuative degli interventi a sostegno delle strutture produttive nel settore della pesca e dell'acquacoltura. Esso, in attuazione a quanto stabilito dalla legge 7 marzo 2003, n.38, va a modificare alcune direttive previste nel decreto legislativo n. 1154 del 26.5.2004. Stabilisce, infatti, l'istituzione di un Fondo di Solidarietà Nazionale della Pesca e dell'Acquacoltura (FSNPA), il quale, diversamente dal passato, "promuove principalmente interventi di prevenzione per far fronte ai danni alla produzione e alla strutture della pesca" provocati da straordinarie situazioni meteomarine.
In particolare, tra l'altro, il fondo interviene:

  • incentivando la stipula di contratti assicurativi da parte degli imprenditori ittici, finalizzati alla copetura dei rischi relativi a gravi danni alle strutture,ivi compresi l'affondamento del natante, al valore della produzione, conseguenti a calamità naturali, e a fluttuazioni dei prezzi delle materie prime.
  • con provvidenze in favore di eredi diretti di marittimi imbarcati sulle navi da pesca deceduti per cause di servizio o a seguito di affondamento, per avversità meteomarine, delle unità di pesca.

Particolarmente significativo ed innovativo è il primo punto, in quanto rovescia la logica che finora ha informato il senso dell'intervento pubblico di sostegno, trasformandolo radicalmente. Infatti, gli imprenditori in difficoltà non ricorreranno più ad esso dopo che i danni prodotti da eccezionali eventi naturali si siano verificati, ma ne usufruiranno ad integrazione di polizze che stipuleranno privatamente con le compagnie assicurative, che li garantiscano dai rischi relativi a sinistri che possono generare gravi danni alle strutture e a improvvise fluttuazioni dei prezzi dei fattori produttivi.
Nel dettaglio, gli aiuti statali saranno "concessi fino all'80% del costo dei premi per contratti assicurativi che prevedono un risarcimento qualora il danno raggiunga il 30% della produzione".
Qualora contratti assicurativi coprano anche altre perdite, dovute ad avverse condizioni non assimilabili a calamità naturali, il contributo dello Stato, per gli interventi conformi agli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato nel settore della pesca, è ridotto fino al 50% del costo del premio.
Nello schema di decreto sono stabiliti i parametri per il calcolo del contributo pubblico sui premi assicurativi distinti per:

  1. tipologia di polizza assicurativa;
  2. area territoriale d'intervento;
  3. evento climatico avverso o altro tipo di garanzia;
  4. tipo di produzione e/o strutture;
  5. fattori e mezzi della produzione e loro prezzi;

Come si vede, si tratta di una importante innovazione che è finalizzata ad integrare iniziativa pubblica ed iniziativa privata, per preservare dai continui rischi connessi alla attività di pesca. La verifica della convenienza di tale iniziativa per gli operatori è oggetto di riflessione da parte delle organizzazioni di settore; comunque, i primi giudizi sono orientati verso la positività.


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