Anno I N. 2 Settembre/Ottobre 2001
Attività di vigilanza e sistema sanzionatorio nei Decreti Legislativi n. 271/99 e n. 298/99
Davide de Gennaro
Anche le norme dedicate all'attività di vigilanza ed alle sanzioni, contenute nei provvedimenti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori a bordo delle navi mercantili e da pesca, risentono della tecnica legislativa adottata in fase di redazione. Si ritrovano, infatti, sovrapposizione di competenze, assenza di norme di dettaglio che attribuiscano compiti specifici alle autorità di controllo, scarsa operatività ed efficacia nella fase di controllo, eccessiva rilevanza dell'apparato sanzionatorio penale rispetto a quello amministrativo, disparità di trattamento nel momento irrogativo della sanzione penale.
L'art. 41 del D. Lgs. 271/99, affida in via generale all'autorità marittima i compiti di accertamento delle violazioni alle norme contenute nel decreto, mentre alla vigilanza ai fini penali, alle prescrizioni ed alla applicazione delle disposizioni del Capo II del D. Lgs. 758/94 devono provvedere gli organi di vigilanza individuati all'art. 3, comma 1 lett. i) in coordinamento tra di loro.
Se alcun dubbio od incertezza può sollevarsi in ordine ai compiti di vigilanza affidati all'autorità marittima per l'intera disciplina, non è dato capire come tale attività, allorche sia svolta ai fini penali, sia effettuata da tre organi distinti e con diverse competenze, quali l'autorità marittima, la AUSL e gli uffici di sanità marittima, che devono agire previo coordinamento tra di loro.
In mancanza di precise norme di dettaglio e regolamentari che garantiscano uniformità di applicazione ed omogeneità di comportamenti, non è azzardato ipotizzare che anche l'attività di controllo e vigilanza, finirà per essere esercitata o in maniera indiscriminata anche da parte di organi sforniti (competenze tecniche specifiche o peggio, omessa del tutto. È pertanto necessario che al più presto venga data attuazione all'art. 28, comma 3 del D. Lgs. 271/99 che prevede l'adozione di un atto di indirizzo e coordinamento per l'individuazione di criteri per assicurare unitarietà ed omogeneità nell'applicazione delle norme della disciplina in materia di sicurezza e salute a bordo dei natanti mercantili e da pesca nazionali.
L'apparato sanzionatorio previsti sia nel D. Lgs. 271/99 che nel D. Lgs 298/99 si articola in una numerosa serie di fattispecie, sanzionate quasi esclusivamente con sanzione penale, ed in piccolissima parte con sanzioni amministrativa. Per l'esattezza, con riferimento al D. Lgs. 271/99 è dato rilevare 53 comportamenti variamente attribuibili all'armatore, al comandante al lavoratore, al medico competente ed al titolare dell'impresa appaltatrice, - analiticamente indicati nell'allegata tabella - che sono passibili di sanzioni penale, mentre solo 3 sono le fattispecie, attribuibili all'armatore o al comandante, sanzionabili in via amministrativa il D. Lgs. 298/99 prevede, invece la fattispecie di comportamenti, attribuibili all'armatore od al comandante, sanzionate penalmente ed una sola, fattispecie punita con sanzione amministrativa.
I comportamenti penalmente rilevanti sono di natura prevalentementl omissiva ed afferiscono per l'armatore ad esempio, alla mancata redazione invio o aggiornamento del "Piano di sicurezza" e degli allegati, all'omessa attività di formazione dell'equipaggio all'omessa fornitura di DPI, all'omessa designazione del medico competente o del personale addetto la servizio di prevenzione e protezione; mentre per il comandante si segnalano l'omessa predisposizione di procedure ed istruzioni per l'equipaggio in materia di igiene, salute e sicurezza del lavoro a bordo, l'omessa informazione al personale imbarcato dei rischi connessi alla navigazione ed all'attività svolta a bordo.
Per quanto riguarda il lavoratore marittimo è importante sottolineare che vengono puniti penalmente i comportamenti costituiti dalla mancata osservanza delle misure in materia di igiene e sicurezza, o l'effettuazione di propria iniziativa di operazioni o manovre rischiose per la sicurezza, o lo scorretto utilizzo delle attrezzature di lavoro, dei DPI o dei dispositivi tecnicosanitari di bordo.
Le pene per l'armatore ed il comandante variano dall'arresto da due a quattro mesi o l'ammenda da uno a cinque milioni di lire, sino all'arresto da tre a sei mesi o l'ammenda da tre ad otto milioni di lire; per il lavoratore marittimo, invece, la sanzione penale è costituita dall'arresto sino ad un mese o dall'ammenda da lire quattrocentomila ad unmilioneduecentomila.
È altresì prevista dall'art. 41, per tutti i comportamenti sanzionati penalmente, l'applicazione delle disposizioni del Capo II del D. Lgs. 758/94. L'art. 20 di tale disciplina prevede l'istituto della "prescrizione", da parte dell'organo di vigilanza. In sostanza, quando viene accertata la commissione di una infrazione alle norme del D. Lgs. 271/99, al fine di eliminare la contravvenzione l'organo di vigilanza emana una prescrizione che il contravventore deve provvedere ad eseguire nel termine "non eccedente il periodo di tempo tecnicamente necessario", con la possibilità che tale termine venga prorogato in ragione della complessità o difficoltà dell'adempimento, ma con il limite massimo di sei mesi.
Successivamente, in sede di verifica dell'adempimento della prescrizione, ove questa sia stata eseguita, l'organo di vigilanza ammette il contravventore a pagare una sanzione amministrativa pari al quarto del massimo dell'ammenda stabilita: ad esempio per il caso di omessa redazione del piano di sicurezza, tale sanzione ove la prescrizione venga adempiuta ammonterà a £. 2.000.000.
Nel caso invece il trasgressore non adempia alla prescrizione impartita l'organo di vigilanza informa il pubblico, ministero per l'ulteriore corso del procedimento in sede penale.
Occorre rilevare infine che la disciplina ora descritta sarà di impossibile applicazione per tutte le fattispecie che vedano responsabili i lavoratori, in quanto i comportamenti sanzioni hanno natura istantanea e non sono - per tale ragione - suscettibili di prescrizione, con la conseguenza che la sanzione penale diventa ineludibile contrariamente a quanto avviene per l'armatore ed il comandante.
Con riferimento invece alla disciplina sanzionatoria contenuta nel D. Lgs 298/99 è dato rilevare l'assenza nell'art. 9, dedicato alle sanzioni, del richiamo alla disciplina di cui al D. Lgs 758/94. Si è trattato, evidentemente di una svista del legislatore, che però non ne impedisce la diretta applicablità, posto che la disciplina ivi contenuta fa riferimento a tutte le ipotesi di reato in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, nel cui novero rientrano anche quelle contenute nel D. Lgs 298/99.
Dalla breve disamina delle disposizioni sanzionatorie emerge, per un verso, la necessità della immedia adozione di norme di coordinamento che evitino le paventate disfunzioni, per altro verso, dovrà richiedersi agli organi addetti alla vigilanza, competenza e comprensione delle particolari condizioni in cui si svolge il lavoro a bordo dei nostri natanti, al fine di ottenere, indipendentemente dalla minaccia della sanzione penale, il risultato più importante che la disciplina persegue: la tutela del lavoratore sul luogo di lavoro.
Decreto Legislativo 27 luglio 1999, n. 271 Sanzioni (art. 35, 36, 37, 38, 40) | ||
REATO |
NORMATIVA |
SANZIONE |
ARMATORE | ||
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Art.35 in rif. a: art. 6, comma 1, 2, 3, 5 lett. a); art. 23, comma 3 secondo periodo, art. 24, comma 1; art. 27, comma 2, 3, 4. |
Arresto da tre a sei mesi o ammenda da tre a otto milioni di lire. |
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Art. 38 in rif. a: art. 10, comma 1 e 3. | Arresto da due a quattro mesi o ammenda da tre a otto milioni di lire. |
COMANDANTE | ||
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Art. 35 in rif. a: art. 22 comma 2 art. 24 comma 2. | Arresto da tre a sei mesi o amenda da tre a otto milioni di lire. |
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Art. 7 comma 1 lettere a), b), d), e). |
Arresto da due a quattro mesi o ammenda da uno a cinque miioni di lire. |
Decreto Legislativo 27 luglio 1999, n. 271 Sanzioni (art. 35, 36, 37, 38, 40) | ||
REATO |
NORMATIVA |
SANZIONE |
ARMATORE E COMANDANTE | ||
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Art. 35 in rif. a: art. 6, comma 5 lettere f) ,g), i), n), q); art. 16, comma 4 art. 22, comma 1. |
Arresto da tre a sei mesi o ammenda da tre a otto milioni di lire. |
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Art. 6, comma 5 lett b), c), d) e), h), l) o), p); art.12, com ma 7; art. 27, comma 1. | Arresto da due a quattro mesi o ammenda da uno a cinque milioni di lire. |
Decreto Legislativo 27 luglio 1999, n. 271 Sanzioni (art. 35, 36, 37, 38, 40) | ||
REATO |
NORMATIVA |
SANZIONE |
LAVORATORE MARITTIMO | ||
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Art. 36 in rif. a: art. 8. |
Arresto fino ad un mese o ammenda da lire quattrocentomila a un milione e duecentomila. |
MEDICO COMPETENTE | ||
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Art. 37 in rif. a: art. 23, comma 1 lett. b), c), g). | Arresto fino a due mesi 0 ammenda da uno a sei milioni di lire. |
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Art. 23, comma 1, lettere d), e), f), h), e comma 3 primo periodo. | Arresto fino a un mese 0 ammenda da lire cinquecentomila a tre milioni. |
TITOLARE IMPRESA APPALTATRICE, LAVORATORE AUTONOMO E ARMATORE | ||
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Art. 38 in rif. a. art. 10, comma 2. | Arresto da tre a sei mesi o ammenda da tre milioni a cinque milioni di lire. |
Sanzioni amministrative per comportamenti omissivi | ||
VIOLAZIONE |
NORMATIVA |
SANZIONE |
COMANDANTE E ARMATORE | ||
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Art. 35 in rif. a: art. 6, comma 5, lettera m). | Ammenda da uno a sei milioni di lire. |
ARMATORE | ||
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Art. 35 in rif. a: art. 14. | Ammenda da uno a sei milioni di lire. |
COMANDANTE | ||
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Art. 40. |
Diniego delle "Spedizioni". |
Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 298 Sanzioni (art. 9) | ||
REATO |
NORMATIVA |
SANZIONE |
ARMATORE | ||
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Art. 9 in rif. a. art 3, comma 2, let a), c), d), e), f), art. 4 e art. 7. |
Arresto da tre a sei mesi o ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni. |
ARMATORE E COMANDANTE | ||
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Art. 9 in rif. a: art. 3, comma 2, lett. h) e art. 6. | Arresto da tre a sei mesi o ammenda da lire tre milioni a otto milioni. |
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Art. 9 in rif. a: art. 3, comma 2, lett. b) e art. 5. |
Arresto da due a quattro mesi o ammenda da lire un milione a lire cinque milioni. |
Sanzioni amministrative per comportamenti omissivi | ||
VIOLAZIONE |
NORMATIVA |
SANZIONE |
COMANDANTE E ARMATORE | ||
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Art. 9 in rif. a: art. 3, comma 2, lettera g). | Ammenda da uno a sei milioni di lire. |