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Anno I N. 2 Settembre/Ottobre 2001



Attività di vigilanza e sistema sanzionatorio nei Decreti Legislativi n. 271/99 e n. 298/99
Davide de Gennaro

Anche le norme dedicate all'attività di vigilanza ed alle sanzioni, contenute nei provvedimenti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori a bordo delle navi mercantili e da pesca, risentono della tecnica legislativa adottata in fase di redazione. Si ritrovano, infatti, sovrapposizione di competenze, assenza di norme di dettaglio che attribuiscano compiti specifici alle autorità di controllo, scarsa operatività ed efficacia nella fase di controllo, eccessiva rilevanza dell'apparato sanzionatorio penale rispetto a quello amministrativo, disparità di trattamento nel momento irrogativo della sanzione penale.
L'art. 41 del D. Lgs. 271/99, affida in via generale all'autorità marittima i compiti di accertamento delle violazioni alle norme contenute nel decreto, mentre alla vigilanza ai fini penali, alle prescrizioni ed alla applicazione delle disposizioni del Capo II del D. Lgs. 758/94 devono provvedere gli organi di vigilanza individuati all'art. 3, comma 1 lett. i) in coordinamento tra di loro.
Se alcun dubbio od incertezza può sollevarsi in ordine ai compiti di vigilanza affidati all'autorità marittima per l'intera disciplina, non è dato capire come tale attività, allorche sia svolta ai fini penali, sia effettuata da tre organi distinti e con diverse competenze, quali l'autorità marittima, la AUSL e gli uffici di sanità marittima, che devono agire previo coordinamento tra di loro.
In mancanza di precise norme di dettaglio e regolamentari che garantiscano uniformità di applicazione ed omogeneità di comportamenti, non è azzardato ipotizzare che anche l'attività di controllo e vigilanza, finirà per essere esercitata o in maniera indiscriminata anche da parte di organi sforniti (competenze tecniche specifiche o peggio, omessa del tutto. È pertanto necessario che al più presto venga data attuazione all'art. 28, comma 3 del D. Lgs. 271/99 che prevede l'adozione di un atto di indirizzo e coordinamento per l'individuazione di criteri per assicurare unitarietà ed omogeneità nell'applicazione delle norme della disciplina in materia di sicurezza e salute a bordo dei natanti mercantili e da pesca nazionali.
L'apparato sanzionatorio previsti sia nel D. Lgs. 271/99 che nel D. Lgs 298/99 si articola in una numerosa serie di fattispecie, sanzionate quasi esclusivamente con sanzione penale, ed in piccolissima parte con sanzioni amministrativa. Per l'esattezza, con riferimento al D. Lgs. 271/99 è dato rilevare 53 comportamenti variamente attribuibili all'armatore, al comandante al lavoratore, al medico competente ed al titolare dell'impresa appaltatrice, - analiticamente indicati nell'allegata tabella - che sono passibili di sanzioni penale, mentre solo 3 sono le fattispecie, attribuibili all'armatore o al comandante, sanzionabili in via amministrativa il D. Lgs. 298/99 prevede, invece la fattispecie di comportamenti, attribuibili all'armatore od al comandante, sanzionate penalmente ed una sola, fattispecie punita con sanzione amministrativa.
I comportamenti penalmente rilevanti sono di natura prevalentementl omissiva ed afferiscono per l'armatore ad esempio, alla mancata redazione invio o aggiornamento del "Piano di sicurezza" e degli allegati, all'omessa attività di formazione dell'equipaggio all'omessa fornitura di DPI, all'omessa designazione del medico competente o del personale addetto la servizio di prevenzione e protezione; mentre per il comandante si segnalano l'omessa predisposizione di procedure ed istruzioni per l'equipaggio in materia di igiene, salute e sicurezza del lavoro a bordo, l'omessa informazione al personale imbarcato dei rischi connessi alla navigazione ed all'attività svolta a bordo.
Per quanto riguarda il lavoratore marittimo è importante sottolineare che vengono puniti penalmente i comportamenti costituiti dalla mancata osservanza delle misure in materia di igiene e sicurezza, o l'effettuazione di propria iniziativa di operazioni o manovre rischiose per la sicurezza, o lo scorretto utilizzo delle attrezzature di lavoro, dei DPI o dei dispositivi tecnicosanitari di bordo.
Le pene per l'armatore ed il comandante variano dall'arresto da due a quattro mesi o l'ammenda da uno a cinque milioni di lire, sino all'arresto da tre a sei mesi o l'ammenda da tre ad otto milioni di lire; per il lavoratore marittimo, invece, la sanzione penale è costituita dall'arresto sino ad un mese o dall'ammenda da lire quattrocentomila ad unmilioneduecentomila.
È altresì prevista dall'art. 41, per tutti i comportamenti sanzionati penalmente, l'applicazione delle disposizioni del Capo II del D. Lgs. 758/94. L'art. 20 di tale disciplina prevede l'istituto della "prescrizione", da parte dell'organo di vigilanza. In sostanza, quando viene accertata la commissione di una infrazione alle norme del D. Lgs. 271/99, al fine di eliminare la contravvenzione l'organo di vigilanza emana una prescrizione che il contravventore deve provvedere ad eseguire nel termine "non eccedente il periodo di tempo tecnicamente necessario", con la possibilità che tale termine venga prorogato in ragione della complessità o difficoltà dell'adempimento, ma con il limite massimo di sei mesi.
Successivamente, in sede di verifica dell'adempimento della prescrizione, ove questa sia stata eseguita, l'organo di vigilanza ammette il contravventore a pagare una sanzione amministrativa pari al quarto del massimo dell'ammenda stabilita: ad esempio per il caso di omessa redazione del piano di sicurezza, tale sanzione ove la prescrizione venga adempiuta ammonterà a £. 2.000.000.
Nel caso invece il trasgressore non adempia alla prescrizione impartita l'organo di vigilanza informa il pubblico, ministero per l'ulteriore corso del procedimento in sede penale.
Occorre rilevare infine che la disciplina ora descritta sarà di impossibile applicazione per tutte le fattispecie che vedano responsabili i lavoratori, in quanto i comportamenti sanzioni hanno natura istantanea e non sono - per tale ragione - suscettibili di prescrizione, con la conseguenza che la sanzione penale diventa ineludibile contrariamente a quanto avviene per l'armatore ed il comandante.
Con riferimento invece alla disciplina sanzionatoria contenuta nel D. Lgs 298/99 è dato rilevare l'assenza nell'art. 9, dedicato alle sanzioni, del richiamo alla disciplina di cui al D. Lgs 758/94. Si è trattato, evidentemente di una svista del legislatore, che però non ne impedisce la diretta applicablità, posto che la disciplina ivi contenuta fa riferimento a tutte le ipotesi di reato in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, nel cui novero rientrano anche quelle contenute nel D. Lgs 298/99.
Dalla breve disamina delle disposizioni sanzionatorie emerge, per un verso, la necessità della immedia adozione di norme di coordinamento che evitino le paventate disfunzioni, per altro verso, dovrà richiedersi agli organi addetti alla vigilanza, competenza e comprensione delle particolari condizioni in cui si svolge il lavoro a bordo dei nostri natanti, al fine di ottenere, indipendentemente dalla minaccia della sanzione penale, il risultato più importante che la disciplina persegue: la tutela del lavoratore sul luogo di lavoro.

Decreto Legislativo 27 luglio 1999, n. 271
Sanzioni (art. 35, 36, 37, 38, 40)

REATO

NORMATIVA

SANZIONE

ARMATORE
  • Omessa redazione del "Piano di Sicurezza dell'Ambiente di lavoro".
  • Assenza di un dettagliato progetto dell'unità, della specifica tecnica e della relazione tecnica sulla valutazione dei rischi.
  • Omesso invio del Piano e del Progetto al Ministero dei Trasporti per l'approvazione.
  • Omesso aggiornamento del Piano a seguito di modifiche o trasformazioni dell'ambiente di lavoro.
  • Omessa designazione del "responsabile del servizio di prevenzione e protezione".
  • Omessa nuova valutazione del rischio ed analisi ambientale al fine di eliminare i fattori di rischio che hanno determinato l'inidoneità dei lavoratori rilevata dal medico competente.
  • Omessa fornitura dei medicinali e del materiale sanitario previsti dalla normativa vigente.
  • Omessa attività di formazione dei lavoratori marittimi in materia di sicurezza e salute.

Art.35 in rif. a: art. 6, comma 1, 2, 3, 5 lett. a); art. 23, comma 3 secondo periodo, art. 24, comma 1; art. 27, comma 2, 3, 4.

Arresto da tre a sei mesi o ammenda da tre a otto milioni di lire.
  • Omessa verifica dell'idoneità tecnico- professionale delle imprese appaltatrici e dei lavoratori autonomi cui vengono affidati lavori o servizi di bordo.
  • Omessa fornitura di dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti a bordo e sulle misure di prevenzione e protezione da adottare.
  • Omessa promozione del coordinamento tra i soggetti interessati ai lavori o servizi di bordo e l'armatore.
Art. 38 in rif. a: art. 10, comma 1 e 3. Arresto da due a quattro mesi o ammenda da tre a otto milioni di lire.
COMANDANTE
  • Omesso ripristino di dotazioni deteriorate che compromettono l'igiene e la sicurezza dell'ambiente di e lavoro.
  • Omessa verifica della disponibilità del materiale sanitario di bordo ed omessa custodia e gestione delle sostanze stupefacenti presenti.
Art. 35 in rif. a: art. 22 comma 2 art. 24 comma 2. Arresto da tre a sei mesi o amenda da tre a otto milioni di lire.
  • Omessa predisposizione di procedure ed istruzioni per l'equipaggio in materia di igiene, salute e sicurezza del lavoro.
  • Omessa segnalazione all'Armatore di carenze e anomalie riscontrate a bordo tali da compromettere l'igiene, la salute e la sicurezza del lavoro.
  • Omessa designazione dei marittimi incaricati di attuare le misure di prevenzione in situazioni di emergenza.
  • Omessa segnalazione all'Armatore ed al Rappreentante alla sicurezza di incidenti o anomalie verificatesi a bordo.
  • Omessa adozione di misure volte ad identificare e rimuovere le cause dell'evento accidentale ed a limitare i rischi per i lavoratori.
Art. 7 comma 1 lettere a), b), d), e).

Arresto da due a quattro mesi o ammenda da uno a cinque miioni di lire.

 

Decreto Legislativo 27 luglio 1999, n. 271
Sanzioni (art. 35, 36, 37, 38, 40)

REATO

NORMATIVA

SANZIONE

ARMATORE E COMANDANTE
  • Omessa limitazione all'esposizione del personale ad agenti tossici e nocivi e omessa predisposizione di un programma di sorveglianza sanitaria.
  • Omessa fornitura dei Dispositivi di Protezione Individuali a tutto il personale ed omessa verifica della loro efficienza.
  • Omessa formazione ed addestramento del personale riguardo all'igiene, salute e sicurezza del lavoro a bordo.
  • Omessa verifica delle condizioni di efficienza dell'ambiente di lavoro e di manutenzione dei dispositivi di sicurezza e degli impianti ed apparati di bordo.
  • Omessa attuazione di misure tecnico- organizzative finalizzate a ridurre il rischio connesso all'uso di apparecchiature e macchine di lavoro presenti a bordo ed ad impedirne l'uso scorretto.
  • Omessa formazione specifica del rappresentante della sicurezza.
  • Cambiamento delle condizioni di sicurezza dopo le visite ispettive senza autorizzazione.

Art. 35 in rif. a: art. 6, comma 5 lettere f) ,g), i), n), q); art. 16, comma 4 art. 22, comma 1.

Arresto da tre a sei mesi o ammenda da tre a otto milioni di lire.
  • Omessa designazione del personale addetto al servizio di prevenzione e protezione.
  • Omessa designazione del medico competente.
  • Omesso rispetto degli orari di lavoro a bordo.
  • Omessa informazione ai lavoratori marittimi in ordine ai rischi specifici ed omesso addestramento in ordine al corretto utilizzo delle attrezzature di lavoro e dei DPI.
  • Omessa informazione dei lavoratori sulle procedure per le emergenze: incendio, abbandono nave, uomo in mare.
  • Omesso controllo sull'osservanza delle norme in materia di sicurezza del lavoro e sull'utilizzo dei DPI da parte dei lavoratori.
  • Omessa concessione al rappresentante della sicurezza di verificare l'applicazione delle misure di prevenzione e protezione e di accedere alle informazioni e documentazioni aziendali.
  • Omessa fomitura, a bordo, delle normative nazionali ed internazionali sulla sicurezza del lavoro, della documentazione tecnica, del manuale di gestione della sicurezza a bordo, della guida medica per l'assistenza e di pronto soccorso e delle procedure di sicurezza per l'attività lavorativa a bordo.
  • Omessa informazione al servizio di prevenzione e protezione circa la natura dei rischi, l'organizzazione del lavoro e la programmazione ed attuazione delle misure preventive e protettive, la descrizione delle attrezzature, i dati del registro degli infortuni e delle malattie professionali.
  • Omessa informazione al personale imbarcato in merito ai rischi connessi alla navigazione marittima, alle misure di protezione adottate, ai rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, alle normative di sicurezza e alle disposizioni armatoriali, ai pericoli connessi all'uso di sostanze pericolose, alle procedure di pronto soccorso, lotta antincendio ed abbandono nave, al responsabile del SPP a bordo e al medico competente.
Art. 6, comma 5 lett b), c), d) e), h), l) o), p); art.12, com ma 7; art. 27, comma 1. Arresto da due a quattro mesi o ammenda da uno a cinque milioni di lire.

 

Decreto Legislativo 27 luglio 1999, n. 271
Sanzioni (art. 35, 36, 37, 38, 40)

REATO

NORMATIVA

SANZIONE

LAVORATORE MARITTIMO
  • Omessa osservanza delle misure in materia di igiene e sicurezza.
  • Effettuazione di propria iniziativa di operazioni o manovre rischiose per la sicurezza.
  • Scorretto utilizzo delle attrezzature di lavoro, dei DPI e dei dispositivi tecnico-sanitari di bordo.
  • Omessa segnalazione al Comandante od al responsabile SPP delle eventuali deficienze dei DPI.
  • Omessa cooperazione al fine di dare attuazione agli obblighi imposti dagli organi di vigilanza.
  • Rifiuto di sottoporsi ai controlli sanitari.
  • Negligente attuazione delle procedure per le emergenze.

Art. 36 in rif. a: art. 8.

Arresto fino ad un mese o ammenda da lire quattrocentomila a un milione e duecentomila.
MEDICO COMPETENTE
  • Omessa effettuazione degli accertamenti sanitari e del giudizio di idoneità alla mansione specifica.
  • Omessa istituzione ed aggiornamento della cartella sanitaria e di rischio dei lavoratori.
  • Omessa effettuazione delle visite degli ambienti di lavoro.
  • Omessa partecipazione alla programmazione del controllo dell'esposizione ai rischi dei lavoratori marittimi
Art. 37 in rif. a: art. 23, comma 1 lett. b), c), g). Arresto fino a due mesi 0 ammenda da uno a sei milioni di lire.
  • Omessa informazione ai lavoratori marittimi o, a richiesta, anche al rappresentante della sicurezza, sul significato degli accertamenti sanitari, o sulla necessità di ulteriori accertamenti, anche dopo la cessazione dell'attività, in caso di esposizione a rischio particolare.
  • Omessa informazione sui risultati degli accertamenti medico-sanitari eseguiti ed omesso rilascio di copia della documentazione sanitaria se richiesta dal lavoratore.
  • Omessa comunicazione dei risultati anonimi collettivi di accertamenti clinici e strumentali eseguiti in occasione della riunione periodica di prevenzione e protezione a bordo.
  • Omissione di visite mediche correlate ai rischi professionali richieste dai lavoratori marittimi
  • Omessa informazione per iscritto dell'armatore e del lavoratore circa il giudizio di inidoneità parziale, temporanea o totale imputabile all'esposizione a situazioni di rischio.
Art. 23, comma 1, lettere d), e), f), h), e comma 3 primo periodo. Arresto fino a un mese 0 ammenda da lire cinquecentomila a tre milioni.
TITOLARE IMPRESA APPALTATRICE, LAVORATORE AUTONOMO E ARMATORE
  • Omessa cooperazione all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione inerenti le opere oggetto di appalto o contratto.
  • Omesso coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione al fine di evitare interferenze con la attività di bordo.
Art. 38 in rif. a. art. 10, comma 2. Arresto da tre a sei mesi o ammenda da tre milioni a cinque milioni di lire.

 

Sanzioni amministrative per comportamenti omissivi

VIOLAZIONE

NORMATIVA

SANZIONE

COMANDANTE E ARMATORE
  • Omessa tenuta o annotazione del registro degli infortuni.
Art. 35 in rif. a: art. 6, comma 5, lettera m). Ammenda da uno a sei milioni di lire.
ARMATORE
  • Omessa riunione periodica annuale sulla prevenzione e protezione a bordo.
Art. 35 in rif. a: art. 14. Ammenda da uno a sei milioni di lire.
COMANDANTE
  • .Difformità rispetto al "Certificato di Sicurezza dell'ambiente di lavoro"

Art. 40.

Diniego delle "Spedizioni".

 

Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 298
Sanzioni (art. 9)

REATO

NORMATIVA

SANZIONE

ARMATORE
  • Omessa manutenzione tecnica della nave, degli impianti e dei dispositivi, in particolare di quelli indicati agli allegati I e II e omessa eliminazione dei difetti riscontrati.
  • Mancanza a bordo della nave di mezzi di salvataggio e di sopravvivenza appropriati, in buono stato di funzionamento e in quantità sufficiente per i lavoratori.
  • Inosservanza delle prescrizioni minime di sicurezza e di salute riguardanti i dispositivi di salvataggio e di sopravvivenza di cui all'allegato III.
  • Inosservanza, fatte salve le disposizioni del D. Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, titolo IV, e successive modifiche ed integrazioni, delle specifiche in materia di disposizioni di protezione individuali di cui all'allegato IV.
  • Omessa fornitura al comandante di mezzi necessari per conformarsi agli obblighi contenuti nel presente decreto legislativo.
  • Mancanza delle prescrizioni minime di sicurezza e di salute di cui all'allegato I per le navi da pesca nuove o oggetto di riparazioni, trasformazioni o modifiche di grande portata a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto e per le navi esistenti mancanza delle prescrizioni minime di sicurezza e di salute di cui all'allegato Il entro il 23 novembre 2002.
  • Omessa approfondita formazione del comandante della nave da pesca, in materia di:
    • a) prevenzione delle malattie e degli infortuni sul lavoro a bordo e di misure da prendere in caso di infortuni;
    • b) stabilità della nave e mantenimento della stabilità stessa in tutte le condizioni prevedibili di carico e all'atto delle operazioni di pesca;
    • c) navigazione e comunicazioni via radio, comprese le procedure relative.

Art. 9 in rif. a. art 3, comma 2, let a), c), d), e), f), art. 4 e art. 7.

Arresto da tre a sei mesi o ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni.
ARMATORE E COMANDANTE
  • Omessa applicazione, nei confronti dei lavoratori non marittimi presenti a bordo, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, delle disposizioni previste per i lavoratori marittimi.
  • Omessa adeguata formazione dei lavoratori, in materia di:
    • a) sicurezza e salute a bordo della nave, con particolare riferimento alla lotta antincendio e all'impiego di mezzi di salvataggio e di soprawivenza, in conformità al decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1996, n. 474;
    • b) pronto soccorso e assistenza medica a bordo, ai sensi della normativa vigente;
    • c) impiego delle apparecchiature utilizzate e delle attrezzature di trazione, nonche ai differenti metodi di segnalazione specie di quella gestuale.
Art. 9 in rif. a: art. 3, comma 2, lett. h) e art. 6. Arresto da tre a sei mesi o ammenda da lire tre milioni a otto milioni.
  • Omessa adozione delle misure organizzative intese a garantire la regolare pulizia della nave e del complesso degli impianti e dei dispositivi per mantenere condizioni adeguate di igiene;
  • Omessa informazione comprensibile per tutti i lavoratori imbarcati sulla nave da pesca.
Art. 9 in rif. a: art. 3, comma 2, lett. b) e art. 5.

Arresto da due a quattro mesi o ammenda da lire un milione a lire cinque milioni.

 

Sanzioni amministrative per comportamenti omissivi

VIOLAZIONE

NORMATIVA

SANZIONE

COMANDANTE E ARMATORE
  • Omessa disposizione che gli eventi verificatisi durante la navigazione e che hanno o che possono avere effetto sulla sicurezza e la salute dei lavoratori a bordo siano oggetto di un resoconto dettagliato da trasmettere all'autorità marittima del primo porto di approdo e siano accuratamente e circostanziatamente registrati per iscritto.
Art. 9 in rif. a: art. 3, comma 2, lettera g). Ammenda da uno a sei milioni di lire.

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