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Anno IV N. 3 - Maggio/Giugno2004


Legislazione - Il punta di vista di Federpesca
Il Piano di protezione risorse acquatiche 2004-2005
A cura dell'Ufficio Stampa e Documentazione Centro Servizi Assopesca

Osservazioni preliminari
I contenuti conservazionistici delle misure di interruzione delle attività di pesca sono alquanto limitati a causa della multispecificità della pesca nel Mediterraneo e della conseguente diversa biologia delle numerose specie bersaglio.
L’individuazione del periodo di fermo, con perno sui mese di agosto, risponde maggiormente ad istanze di carattere sociale e consuetudinario ed alla tutela di pochissime specie nella ristretta fascia costiera.
Tali aspetti sociali sono percepiti come preponderanti nelle aree geografiche caratterizzate da una particolare dipendenza socioeconomica dell'attività di pesca.
Sul piano strettamente commerciale, il fermo pesca ha determinato una significativa opportunità solo alle produzioni di allevamento ed a quelle provenienti dall'importazione.
E un fatto che la produzione nazionale rappresenti ormai meno del 40% del consumo interno dei prodotti ittici.
Dal punto di vista dell'impresa di pesca lo strumento del fermo ha progressivamente prodotto effetti destrutturanti.
A partire dal 2002 nessun indennizzo è stato concesso alle imprese, in applicazione delle disposizioni comunitarie vigenti: il reintegro del salario minimo monetario garantito e degli oneri sociali avviene per forza di cose tardivamente, non dispiegando alcun sollievo per l'armatore, impegnato comunque ad anticiparne gli effetti nei confronti dell'equipaggio.
Gli effetti positivi determinati dall'interruzione della pesca sono solo parziali e complessivamente inefficaci in presenza di:

  • Attività di pesca a strascico illegale perpetrata soprattutto nella fascia più costiera, per tutto l'anno ed anche durante 10 stesso periodo di fermo;
    Prelievo di enormi quantità di novellame da consumo, esteso a periodi ed a specie non autorizzate;
  • Attività di pesca con attrezzi che esorbitano di gran lunga le caratteristiche della piccola pesca;
  • Un regime giuridico proprio dell'alto mare, applicabile al di la della fascia di 12 miglia dalla costa, tale da considerarne le risorse ittiche disponibili al concorrente prelievo ad opera di altre flotte pescherecce.

Proposte operative

  • Inibire temporaneamente ma totalmente ogni attività di pesca nella fascia di mare fino a 6 miglia, con un contributo agli equipaggi elle unita che non vogliono o non possono operare al di là di tale limite, ma lasciando I'opportunità di lavorare alle altre imprese sulle aree poste fuori al di la di tale limite.
  • Prevedere misure di gestione anche delle risorse condivise, in conformità a quanto indicato a livello comunitario dalla Commissione stessa, ma il tutto in un quadro di regole comuni nel Mediterraneo magari avviando il confronto con modelli di modulazione delle sforzo di pesca coerenti con l'assegnazione di plafond di giornate di pesca.
  • Rivedere l'applicazione dello strumento del fermo passando da una concezione di blocco generalizzato delle attività, ad interventi mirati nelle aree di riproduzione ed accrescimento del novellame (nursery) svincolando le restanti aree, secondo indicazioni univoche della ricerca scientifica applicata alla pesca, da limitazioni temporanee dell'attività di pesca.
  • Attuare le seguenti misure:
    Fermo obbligatorio
    Fermo obbligatorio in Adriatico e Ionio, facoltativo nel Tirreno, per unità abilitate allo strascico e/o volante, entra la fascia di 6 miglia o batimetria di 100 metri di profondità, per il periodo continuativo dal1° giugno al 30 settembre;
    - nella stesso periodo, nella fascia oltre le 6 miglia, possono operare tutte le unità abilitate con Ie seguenti limitazioni:
     a. 64 giorni operativi di pesca con un massimo di 16 giorni al mese
    b. divieto assoluto di pesca nelle aree di ripopolamento a aree di nursery gift individuate ed istituite
    Post fermo:
    Nelle 4 settimane successive all'interruzione temporanea, tutte le unità abilitate allo strascico e/o volante osservano un ulteriore periodo di interruzione dell'attività tale da consentire un numero massimo di giorni operativi di pesca pari a 16 nell'intero periodo, can divieto di pesca nella fascia delle 6 miglia anche per il successive mese di ottobre per le unita di cui sopra.
    Ulteriori misure tecniche:
    Nel periodo dal 1° giugno al 30 settembre Ie unità abilitate alla pesca con attrezzi fissi entra le 6 miglia effettuano un fermo tecnico nei giorni di sabato e domenica, salpando le relative attrezzature.
    Per l'interruzione temporanea, corresponsione di una misura di accompagnamento sociale consistente in:
    a. minimo monetario garantito previsto dal CCNL vigente a ciascun marittimo che risulti imbarcato alla data di inizio dell'interruzione tecnica, rapportato a 60 giorni;
    b. rimborso degli oneri previdenziali ad assistenziali dovuti per l’intero periodo ai marittimi di cui al punta precedente.

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