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Anno I N. 2 Settembre/Ottobre 2001



La tassazione del premio di arresto definitivo
Pantaleo Silvestri

Tra gli aiuti nazionali e comunitari alla riduzione dello sforzo di pesca rientra a pieno titolo il premio di arresto definitivo; tale misura altro non è se non un premio al disinvestimento riconosciuto all'armatore, nel momento in cui decide di non esercitare più l'attività di pesca nelle acque comunitarie.
A partire dall'anno 1993, con i regolamenti (CE) n. 2080/93 e (CE) 3699/93, tale contributo è divenuto parte integrante dei fondi strutturali per la pesca che, insieme al rinnovo della flotta, hanno assorbito oltre la metà dei finanziamenti comunitari.
Attualmente il Regolamento (CE) n. 2792/99 del Consiglio del 17 dicembre 1999, all'art. 7 punto 3 specifica che l'arresto definitivo della attività di pesca delle navi può essere perseguito attraverso:

  1. la demolizione della nave;
  2. il trasferimento definitivo della nave verso un paese terzo;
  3. la destinazione definitiva della nave a fini diversi dalla pesca.

Senza soffermarci oltre sulla natura e sulle modalità di accesso a tale contributo, cerchiamo di fare il punto sulle attuali modalità di tassazione alla luce degli interventi normativi ed interpretativi intervenuti.
Fiscalmente i contributi destinati alle imprese sono suddivisi in due grandi categorie: quelli che generano ricavi e quelli che generano sopravvenienze attive. La distinzione è molto importante ed il più delle volte non tanto chiara in fase applicativa, tanto è vero che l'amministrazione finanziaria è intervenuta diverse volte con propri chiarimenti, ed ogni anno in sede di istruzioni alla dichiarazione dei redditi dedica un apposito punto nelle appendici.

Dicevamo è importante collocare fiscalmente il contributo, in quanto quelli che generano ricavi sono tassati secondo il principio della competenza economica, mentre quelli che generano sopravvenienza sono tassati secondo il principio di cassa.
I contributi considerati ricavi sono i contributi in conto esercizio ed in conto impianti, mentre quelli che costituiscono sopravvenienze attive sono i contributi in conto capitale.
Il Ministero delle Finanze con propria risoluzione n. 8/1478 del 16 ottobre del 1988 aveva già definito la collocabilità dei contributi per il fermo definitivo tra le sopravvenienze attive (ex art. 55 del DPR 597/73) annoverandoli tra i contributi in conto capitale.
Tale collocazione ha seguito le varie vicende della tassabilità delle sopravvenienze attive, che nel corso di questi ultimi anni è stata più volte modificata, fino all'entrata in vigore della legge n. 449 del 27 dicembre 1997, meglio conosciuta come collegato alla finanziaria del 1998.
La legge 449 all'art. 55 comma 21 ha previsto che i premi di fermo definitivo di cui al Regolamento (CE) 3699/93 del Consiglio del 21 dicembre 1993 non concorrono alla formazione del reddito.

Pertanto a partire dal periodo di imposta 98 tali contributi, sebbene classificati tra quelli in conto capitale agli effetti delle imposte dirette non producono materia imponibile.
Avendo il Consiglio della UE proceduto alla codificazione delle modifiche intervenute al testo regolamentare ed in applicazione della così detto "Agenda 2000" ha rivisto i meccanismi di funzionamento delle politiche strutturali, pertanto a partire dal 1° gennaio 2000 ha adottato il nuovo Regolamento (CE) n. 2792/99 del Consiglio del 17 dicembre 1999.
Si è posto conseguentemente il problema, se con la modifica del Regolamento (CE) dal 3699/93 a 2792/99, la esclusione della tassazione per il premio di arresto definitivo trova applicazione. In proposito, anche se ad avviso del sottoscritto il riferimento del legislatore al regolamento 3699/93 è stato effettuato semplicemente per individuare la tipologia de contributo agevolabile, è intervenuti la legge 343 del 23/11/2000 a dirimere qualsiasi dubbio interpretativo.
Tale disposizione all'art. 4 comma 11 chiaramente specifica che al premio di arresto definitivo previsto dal Regolamento CE 2792/99 si applicano disposizioni di cui all'art. 55 comma 21 della legge 447/97; pertanto agli effetti delle imposte dirette contina ad applicarsi per tale contributo esclusione dalla relativa tassazione.
Per quanto riguarda l'Irap le norme sui contributi hanno subito modifiche in modo involutivo; inizialmente tale contributo era escluso dalla tassazio Irap, in quanto classificabile nell'area straordinaria del conto economico.
Con l'entrata in vigore del D. Lgs 176 del 10/06/1999 è stato modificato l'art. 11 del decreto istitutivo dell'Irap aggiungendo che "in ogni caso" concorrono alla determinazione della base imponibile Irap "i contributi erogati a norma di legge" con la sola esclusione di quelli correlati a componenti negativi non ammessi in deduzione.
In proposito il Ministero delle Finanze con propria risoluzione n. 8 del 28 gennaio 2000 ha chiaramente precisato che, in conseguenza della modifica dell'art. 11 intervenuta a seguito della entrata in vigore del sopraccito D. Lgs. n. 176/99, discende una generale assoggettabilità di tutti i contribi erogati in base ad una legge con sola eccezione di quelli che si riferiscono ad un componente negativo non ammesso in deduzione agli effetti Irap. Pertanto alcun dubbio interpretativo può nascere in proposito: il premio di arresto definitivo, anche se escluso dalla formazione della base imponibile per le imposte dirette, concorre tutta alla formazione della base imponibile agli effetti dell'IRAP.
La suddetta interpretazione ci risulta essere stata data recentemente dall'Agenzia delle Entrate di San Benedetto del Tronto a seguito di interpello presentato su tale argomento.
Questa differenziazione delle disposizioni di legge tra imposte dirette ed Irap non trova alcuna giustificazione giuridica, anzi è in contrasto con lo spirito del D Lgs. 176/99 che era stato emanato dal legislatore per uniformare le tassazioni. È augurabile che al più presto il legislatore si ravveda in proposito, provvedendo ad emanare per il premio di arresto definito una norma speciale che unifichi le modalità di tassazione tra le due imposte.


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