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Anno IV N. 2 - Marzo/Aprile 2004


legislazione - La legge Scaltritti-Franci prosegue il siìuo iter parlamentare
Una nuova legge-quadro per la pesca italiana
A cura dell'Ufficio Stampa e Documentazione Centro Servizi Assopesca

Una proposta di legge che è destinata a condizionare il futuro della pesca italiana, è quella messa a punto dagli onorevoli Scaltritti e Franci, avente per oggetto "Emergenze nella pesca e nell'acquacoltura", che delinea un nuovo quadro d'insieme di tutto il comparto ittico italiano.

Il suo iter parlamentare è già a buon punto: nel suo passaggio alle Camere ha recepito numerosi emendamenti condivisi da tutte le forze politiche e ora si appresta ad essere sottoposta all'esame delle Commissioni interessate per il parere richiesto dalla nor­mativa vigente.

Allo scopo di offrire un contributo al dibattito e alla definizione di ulteriori proposte migliorative, ne illustriamo gli aspetti più qualificanti.

1. Convenzioni con i CASP - Il MIPAF può autorizzare i "Centri di assistenza per lo sviluppo della pesca e dell'acquacoltura" (CASP) ad effettuare, per conto dei propri utenti e sulla base di specifico mandato scritto, attività di assistenza alle imprese di pesca, Interruzione temporanea della pesca 2004

alle loro cooperative e consorzi, alle associazioni tra imprese di pesca, organizzazioni di produttori e pescatori autonomi o subordinati.

I CASP sono istituiti dalle associazioni nazionali cooperative ed armatoriali della pesca, dalle associazioni nazionali delle organizzazioni dei produttori e dagli enti di patronato promossi dalle associazioni sindacali, nell'ambito dei programmi di intervento a sostegno dell'associazionismo.

Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni, sono stabiliti i requisiti minimi di garanzia e di funzionamento per lo svolgimento delle attività dei CASP che sono tenuti al rispetto delle norme che disciplinano la riserva di legge in favore delle professioni.

2. Imprenditoria ittica giovanile ­ Provvidenze speciali sono previste a favore dei giovani imprenditori ittici, con le procedure previste dal comma 2 dell'articolo 67 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Sono considerati giovani imprenditori ittici gli operatori aventi un'età non superiore a quaranta anni al momento della presentazione della domanda di applicazione delle misure di sostegno.

3. Zone di tutela biologica - Al fine di limitare lo sforzo di pesca, nonche di favorire la ricostituzione degli stock ittici, il Ministro delle politiche agricole e forestali, con proprio decreto, previo conforme parere della Commissione consultiva centrale della pesca marittima, disciplina le zone di tutela biologica, nonche le aree di tutela temporanea stagionalmente precluse alla pesca, professionale e sportiva, e determina le relative modalità di attuazione.

L'attività di controllo e monitoraggio è effettuata mediante l'istituzione di comitati di gestione composti da rappresentanti delle regioni interessate, delle capitanerie di porto, delle associazioni di categoria e delle organizzazioni sindacali.

Allo scopo di assicurare una disciplina giuridica omogenea, in conformità agli strumenti di politica della pesca e alle risultanze della ricerca scientifica, sono sospesi gli effetti delle zone di tutela e di riposo biologico già istituite.

4. Istituzione dei distretti - È prevista l'istituzione dei distretti di pesca a livello di aree marine omogenee dal punto di vista ambientale, sociale ed economico.

I distretti hanno le seguenti finalità:

a) predisporre pareri in ordine allo stato delle risorse biologiche presenti in ambito distrettuale;
b) adottare piani di gestione delle risorse ittiche di interesse commerciale;
c) promuovere ogni iniziativa idonea ad eliminare i conflitti fra le attività ed i mestieri di pesca;
d) controllare l'osservanza delle norme di autoregolamentazione.

Il Ministro delle politiche agricole e forestali definisce le modalità di identificazione, delimitazione, funzionamento e gestione dei distretti di pesca, in modo da garantire la partecipazione dei rappresentanti della pesca professionale e sportiva e della ricerca scientifica, salvaguardando la libertà di accesso alle acque ricadenti all'interno del distretto per le unità provenienti da altri distretti, secondo le pertinenti norme.

5. Provvidenze per la pesca costiera locale a strascico - Al fine di consentire la riduzione dello sforzo di pesca nella fascia costiera entro le sei miglia per le unità che esercitano il sistema della pesca a strascico è autorizzata la spesa di 7,5 milioni di euro per l'anno 2004, quale misura di accompagnamento sociale per le imbarcazioni che usufruiscono del ritiro definitivo dell'unità con i fondi dello strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP) 2000-2006.

All'onere derivante dall'attuazione della misura si prowede, per 5,5 milioni di euro, mediante corrispondente stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito del "Fondo speciale"; per i restanti 2 milioni di euro, mediante riduzione dello stanziamento previsto all'art. 10 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226.

6. Promozione della qualità - Allo scopo di rafforzare il ruolo del settore ittico nell'ambito dell'economia dell'ali­mentazione e di favorire l'integrazione tra impresa ittica e sistema locale attraverso le produzioni tipiche, il Ministro delle politiche agricole e forestali, con proprio decreto, emanato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni, adotterà un apposito piano per la promozione della qualità e per la diffusione degli strumenti di valorizzazione dei prodotti ittici, ivi compresi quelli provenienti dall'acquacoltura.

L'onere derivante dall'attuazione della misura è valutato in 5 milioni di euro.

7. Misure speciali per le regioni Obiettivo 1 - Al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi di coesione sociale ed economica stabiliti dall'Unione europea, è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, finalizzata alla liquidazione delle istanze di finanziamento presentate al Ministero delle politiche agricole e forestali relative alle misure di arresto definitivo, rinnovo e ammodernamento delle unità iscritte negli uffici marittimi ricadenti nelle regioni in regime di fuoriuscita transitoria dall'obiettivo 1.

Il Ministro delle politiche agricole e forestali stabilisce, di intesa con le regioni interessate, le modalità di attuazione della misura economica.

8. Aiuti di Stato alla pesca - I compiti del Fondo Statale per gli aiuti alla pesca sono:

a) intervenire a favore delle imprese di pesca, comprese quelle che esercitano l'acquacoltura in acque interne, marine e salmastre, che abbiano subito gravi danni ai beni o alla produzione a causa di calamità naturali 0 di avversità meteomarine ovvero ecologiche di carattere eccezionale ;

b) contribuire, entro i limiti previsti dalla disciplina comune sugli aiuti di stato in materia di pesca e di acquacoltura, al pagamento dei premi relativi ai contratti di assicurazione, stipulati da imprese di pesca 0 di acquacoltura, che abbiano per oggetto rischi connessi ad eventi ambientali o atmosferici ;

c) elargire contributi a favore dei pescatori o degli addetti agli impianti di acquacoltura in mare nei casi di invalidità permanente per causa di servizio, nei limiti di 50.000 euro qualora detta invalidità non sia inferiore ad un quarto della capacità lavorativa; nei casi di morte per causa di servizio tale contributo è riconosciuto agli eredi nel limite 75.000 euro. Si intendono per eredi:

  • il coniuge e i figli;
  • i genitori; i fratelli e le sorelle;
  • il convivente more uxorio;
  • conviventi da almeno tre anni con la persona scomparsa;

d) elargire contributi, direttamente o per il tramite di associazioni, a favore di pescatori che versino in stato di bisogno.

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Andando in stampa veniamo informati circa la prossima pubblicazione del Decreto Ministeriale relativo all'interruzione temporanea dell'attività di pesca nel 2004. In Adriatico e Ionio la pesca è interrotta per 35 giorni consecutivi secondo i seguenti periodi.

a) da Trieste a Rimini dal 26 luglio al 29 agosto;
b) da Pesaro a Pescara dal 9 agosto al 12 settembre;
c) da Termoli a Bari dal 12 luglio al 15 agosto;
d) da Brindisi a Gallipoli dal 30 agosto al 3 ottobre;
e) Taranto e Crotone dal 28 giugno al 1 ? agosto.

Si ripropone a grandi linee la normativa adottata nello scorso anno.

Rimangono, pertanto, inalterate tutte le nostre ragioni di dissenso per una scelta politica che non raggiunge l'obiettivo di proteggere efficacemente le risorse con risultati misurabili oggettivamente. Così pure si ribadisce che l'effettiva tutela delle risorse alieutiche deve essere praticata con costi sociali ed economici tollerabili.

Rinviamo l'approfondimento della questione sul prossimo numero di Assopescalnforma.


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