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Anno IV N. 2 - Marzo/Aprile 2004


legislazione
La modernizzazione


Il tavolo azzurro

Per la determinazione degli obiettivi e delle linee generali della politica nazionale della pesca e dell'acquacoltura, nonche per la concertazione permanente, è istituito il Tavolo azzurro.

Il Tavolo azzurro è coordinato dal Ministro delle politiche agricole e forestali o dal Sottosegretario di Stato delegato ed è composto dagli assessori alla pesca e all'acquacoltura delle regioni e delle province autonome, dai presidenti di ciascuna associazione nazionale delle cooperative della pesca, delle imprese di pesca, delle imprese di acquacoltura, dai segretari generali di ciascuna organizzazione sindacale maggiormente rappresentativa a livello nazionale.

Il Tavolo azzurro è sentito, altresì, sui criteri e le strategie del Programma nazionale nonche in relazione ad ogni altra finalità per la quale se ne ravvisi l'opportunità.

L'imprenditore ittico e le attività connesse

È imprenditore ittico chi esercita, in forma singola o associata, l'attività di pesca professionale diretta alla cattura o alla raccolta di organismi acquatici in ambienti marini, salmastri o dolci e le attività connesse.

Si considerano imprenditori le cooperative di imprenditori ittici ed i loro consorzi quando utilizzano prevalentemente prodotti dei soci ovvero forniscono prevalentemente ai medesimi beni e servizi diretti allo svolgimento delle attività connesse.

Si considerano connesse alle attività di pesca, purche non prevalenti rispetto a queste ed effettuate dall'imprenditore ittico mediante l'utilizzo di prodotti provenienti in prevalenza dalla propria attività di pesca, ovvero di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'impresa ittica, le seguenti attività:

a) imbarco di persone non facenti parte dell'equipaggio su navi da pesca a scopo turistico-ricreativo, denominata pescaturismo;
b) attività di ospitalità, ricreative, didattiche, culturali e di servizi, finalizzate alla corretta fruizione degli ecosistemi acquatici e vallivi, delle risorse della pesca e dell'acquacoltura, e alla valorizzazione degli aspetti socioculturali delle imprese ittiche e di acquacoltura, esercitata da imprenditori, singoli o associati, attraverso l'utilizzo della propria abitazione o di struttura nella disponibilità dell'imprenditore stesso, denominata ittiturismo;
c) la prima lavorazione dei prodotti del mare e dell'acquacoltura, la conservazione, la trasformazione, la distribuzione e la commercializzazione, nonche le azioni di promozione e valorizzazione.

La comunicazione istituzionale

Nel Programma nazionale è dato riconoscimento al ruolo strategico della comunicazione istituzionale in funzione della tutela della concorrenza attraverso la predisposizione di un insieme coordinato di azioni pubbliche, ispirate ai principi della legge 7 giugno 2000, n. 150, e finalizzate alla sicurezza e all'educazione alimentare, alla valorizzazione della qualità della produzione ittica nazionale e alla divulgazione delle iniziative ed opportunità del mercato nazionale ed estero.

L'insieme delle azioni, predisposto sulla base delle indicazioni e dei dati forniti dalle associazioni nazionali delle cooperative della pesca, delle imprese di pesca e delle imprese di acquacoltura, deve garantire la pari possibilità di accesso alle informazioni da parte di tutti gli operatori nazionali per l'acquisizione delle medesime opportunità di sviluppo produttivo e per la salvaguardia della libera concorrenza in coerenza con le norme comunitarie ed internazionali, ed informare il consumatore ai fini di una scelta responsabile.

La promozione della cooperazione

Allo scopo di favorire lo sviluppo della pesca e dell'acquacoltura nazionali in forma cooperativa, nonche delle attività connesse, il Programma nazionale prevede il finanziamento di:

a) corsi di aggiornamento e riqualificazione per i soci e i dipendenti delle cooperative della pesca e dell'acquacoltura e loro consorzi organizzati dalle associazioni nazionali delle cooperative della pesca e dell'acquacoltura riconosciute ai sensi delle leggi vigenti;
b) iniziative volte a favorire la cooperazione tra i pescatori, gli acquacoltori, i consorzi tra cooperative della pesca e dell'acquacoltura;
c) contratti di programma, progetti sperimentali e convenzioni per la fornitura di servizi al settore, finalizzati al rafforzamento del ruolo della cooperazione nel più ampio contesto del processo di sviluppo dell'economia ittica.

Queste iniziative sono effettuate sulla base di programmi annuali o pluriennali predisposti dalle associazioni nazionali riconosciute delle cooperative della pesca e dell'acquacoltura.

La pesca marittima
L'equipaggio marittimo delle navi da pesca

Il terzo comma dell'articolo 318 del Codice della navigazione così come modificato dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, è sostituito dal seguente: "3. Per le navi adibite alla pesca marittima, l'autorità marittima periferica, delegata dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, autorizza, previa richiesta dell'armatore, che il personale di bordo sia composto anche da cittadini extracomunitari, tranne che per la qualifica di comandante".


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