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Anno III N. 5 - Settembre/Ottobre 2003


lavoro, fisco, previdenza
La manovra finanziaria di fine anno
Pantaleo Silvestri

La manovra di fine anno 2003 si articola in due provvedimenti:

  1. Ddl finanziaria anno 2004 "disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale per lo Stato";
  2. Decreto legge n. 269 del 30/09/ 2003. "Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici".

Per un esame delle disposizioni contenute nella manovra è necessario confrontare i due provvedimenti.


Decreto legge n. 269 del 30 settembre

- Disposizioni in materia di credito di imposta sugli utili societari
I dividendi incassati a partire dal 1 ° gennaio 2004, indipendentemente dall'epoca di adozione della relativa delibera di distribuzione, non potranno più scontare il credito di imposta.
Questo principio generale previsto dalla riforma dell'imposta sulle società è stato anticipato dal decreto legge, al fine di evitare manovre antielusive, basate sull'anticipazione di distribuzione di utili.
La modifica del trattamento dei dividendi sulle partecipazioni sociali, nella riforma societaria, ha per oggetto un meccanismo diverso di tassazione.
L'attuale sistema di imposizione si basa sul principio finalizzato a fare ricadere l'onere impositivo in capo ai soci quando gli stessi ne conseguono l'attribuzione; in forza di tale principio i dividendi concorrono alla formazione del reddito dei soci e nel contempo agli stessi è restituita l'imposta (Irpeg) assolta dalla società attraverso il meccanismo del riconoscimento di un credito di imposta.
Il nuovo sistema, invece, prevede un meccanismo opposto; l'utile verrà tassato solo in capo alla società nel momento della sua produzione e la successiva distribuzione ai soci sarà fiscalmente irrilevante; questo regime sarà applicato sia ai dividendi di fonte nazionale che estera, salvo quelli provenienti dai Paesi rientranti nel novero dei così detti" paradisi fiscali".
Questo meccanismo troverà piena applicazione ai soci soggetti IRES (società di capitali).
Per i soci persone fisiche e per gli enti non commerciali, nonche per le società ed enti non commerciali non residenti, la tassazione dei dividendi sarà soggetta ad una imposta sostitutiva del 12,50%. Per questi ultimi soggetti, se sono titolari di partecipazioni qualificate (ad esempio, di oltre il 10% per società non quotate e del 2% per quelle quotate in borsa), gli utili concorreranno parzialmente (nella misura del 40%) alla formazione della base imponibile del proprio reddito complessivo.


-Detassazione degli investimenti in ricerca e sviluppo
È prevista la esclusione dalla base imponibile:
a) del 10% del totale delle spese di ricerca e sviluppo iscrivibili tra le immobilizzazioni immateriali, nonche degli investimenti sostenuti in tecnologia digitale, rivolta a migliorare il processo produttivo e organizzativo;
b) del 30% dell'eccedenza rispetto alla media del triennio, nel limite del 20% della media dei redditi dei tre esercizi precedenti. La esclusione riguarda il primo periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrate in vigore del decreto.


-Altri incentivi fiscali allo sviluppo
Sono escluse dall'imponibile le spese per la partecipazione a fiere all'estero, il costo di stages aziendali per laureati e diplomati. Anche in questo caso l'esclusione riguarda il primo periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto.


-Misure fiscali di carattere generale
a) revisione delle sanzioni amministrative tributarie sulle imprese: il decreto introduce il principio che le sanzioni amministrative colpiranno le società e non i dirigenti.

Contrariamente a quanto attualmente previsto, appare giusto che la sanzione venga applicata alla società e non al dirigente, in quanto chi ne ha tratto vantaggio dalla violazione è la società e non la persona che ha commesso la violazione stessa. L'intervento appare in linea con i principi introdotti in materia di responsabilità amministrativa degli enti;
b) rimborsi in materia di IVA: il decreto prevede la riduzione del periodo di copertura della fideiussione da 5 a 3 anni, inoltre l'Agenzia delle Entrate è autorizzata ad attestare la certezza, liquidità ed esigibilità del credito nonche la presunta data di erogazione del rimborso;
c) condoni: viene prorogato al 16 marzo 2004 il termine per il primo ed unico versamento delle sanatorie previste dalla Finanziaria 2003;
d) concordato fiscale preventivo: il decreto inserisce nel nostro ordinamento tributario un nuovo istituto cui possono aderire le imprese ed i professionisti che, nel periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2001, hanno conseguito ricavi e compensi entro la soglia prevista per l'applicazione degli studi di settore.
Il nuovo regime potrà essere applicato per il biennio 2003-2004, dandone comunicazione preventiva di adesione all'Agenzia delle entrate.
I benefici previsti a favore del contribuente riguardano la determinazione agevolata delle imposte, la sospensione degli obblighi di emissione di scontrini e ricevute fiscali, la limitazione dei poteri di accertamento da parte dell'ufficio.
Il contribuente per usufruire di tale istituto deve partire dai ricavi dichiarati nell'anno di imposta 2001 ed aggiungere un 9% di ricavi da dichiarare nel 2003, nonche un ulteriore 4,5% per i ricavi da dichiarare nel 2004.
Inoltre è necessario che il reddito netto di impresa o di lavoro autonomo non scenda al di sotto di una soglia minima rappresentata dal reddito 2001 maggiorato del 7% per l'anno di imposta 2003 e dal reddito dell'anno precedente maggiorato del 3'5% per l'anno di imposta 2004.
Sulla parte eccedente il reddito dichiarato per il 2001 saranno applicate le aliquote per le persone fisiche del 23-33% mentre per i soggetti irpeg l'aliquota del 33%.
Considerata la complessità di tale intervento, torneremo sull'argomento dopo che il decreto sarà convertito, per analizzare più dettagliatamente le convenienze all'adesione nonche i risvolti applicativi in materia di accertamento;
e) assegno per il secondo figlio: nel periodo che va dal 1° dicembre 2003 al 31 dicembre del 2004, per ogni secondo figlio o successivo nato o adottato, le donne residenti italiane o comunitarie, riceveranno un assegno di 1.000 euro, concesso dai comuni, previa verifica dei requisiti. L'assegno sarà erogato da una gestione separata dell'INPS;
1) edilizia: la detrazione fiscale Irpef del 36% sui costi di manutenzione viene prorogata fino al 31 dicembre 2004 e la riduzione dell'aliquota dell'lva per interventi di ristrutturazione edilizia viene prorogata fino al 31 dicembre 2003.


Finanziaria 2004

Reddito agrario: l'articolo 2 del disegno di legge estende alle attività di trasformazione dei prodotti agricoli esercitate da persone fisiche, società semplici ed enti commerciali, l'applicazione delle modalità proprie del reddito agrario. La norma prevede che il Ministero dell'Economia, su proposta di quello delle Politiche Agricole, emani un decreto applicativo a valenza biennaie.

regime forfetario in agricoltura: lo stesso articolo 2 prevede un regime forfetario, sia per le imposte sui redditi che per l'IVA, per le attività connesse a quelle agricole.

Proroga dell'estensione alla pesca costiera dei benefici di cui alla legge 30/98: il quinto comma dell'art. 2 ha previsto la proroga dell'art. 11 della legge 388/2000. Questo articolo, come noto agli operatori del settore della pesca, ha esteso per il triennio 2001/2003 l'applicazione delle agevolazioni previste dalla legge 30/1998 alle imprese di pesca costiera. La suddetta proroga permetterà di poter applicare le agevolazioni contributive sul personale imbarcato, nonche le agevolazioni di carattere fiscale sul reddito derivante dall'utilizzazione dei natanti anche per il periodo di imposta 2004.

Lotta alla contraffazione: il disegno di legge prevede maggiori controlli da parte dell'Agenzia delle dogane al fine di tutelare le specificità dei prodotti nazionali. È prevista la costituzione di uno sportello doganale al fine di semplificare le operazioni di import export; di un comitato nazionale anticontraffazione, al fine di monitorare i fenomeni di violazione dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale.

Il disegno di legge finanziaria prevede ulteriori interventi di carattere settoriale; tuttavia è necessario attendere il testo definitivo, che sarà licenziato dai due rami del Parlamento, per dare una valutazione complessiva del provvedimento.
Questo perche, come più volte verificatosi, per effetto di emendamenti inseriti in finanziaria durante l'iter parlamentare, il testo originale e la sua filosofia iniziale risultano alla fine totalmente stravolti.


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