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Anno III N. 5 - Settembre/Ottobre 2003


panorama comunitario - Una proposta tutta da discutere
COMUNITÀ EUROPEA E PESCA MEDITERRANEA
Giuseppe Manente

La tanto attesa proposta della Commissione europea riguardante le gestione dell'attività di pesca nel Mediterraneo è finalmente pervenuta. Infatti, il 9 ottobre è stata diffusa la bozza di regolamento del Consiglio relativa "alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse di pesca nel mar Mediterraneo e recante modifica per dei regolamenti CEE n.2874/93 e CE n.973/2001". Una proposta, quindi, che va a rivedere le direttive precedenti e che dovrebbe costituire l'impianto normativo di riferimento, in vista della Conferenza di Venezia che dovrebbe sancire l'avvio effettivo di un'azione comunitaria specifica per il Mediterraneo. Tale processo, da anni fortemente auspicato dalle associazioni di categoria italiane, si spera possa dare alla pesca nel Mare Nostrum gli strumenti opportuni e necessari per operare al meglio, nel riconoscimento pieno della sua specificità.
Come dichiarato nella premessa, il documento della Commissione ha cercato di tenere presenti i suggerimenti delle Organizzazioni di categoria e le indicazioni degli enti comunitari di ricerca, mediando fra i diversi orientamenti, per realizzare una sintesi efficace. Tale obiettivo non sembra essere stato del tutto raggiunto, visto che la proposta presenta degli aspetti ancora tutti da chiarire, come la ridefinizione e la conseguente estensione delle fasce costiere nazionali, e delle soluzioni bisognevoli di profonde correzioni. Ma questo è proprio il compito che attende tutte le componenti del settore, che da questo momento possiedono una base di discussione su cui innestare proposte operative in senso migliorativo. Il dibattito, insomma, è aperto e ad esso parteciperanno sicuramente Federpesca ed Assopesca, con tutto l'apporto di competenza e di esperienza derivante da una presenza capillare di anni nel mondo degli operatori della pesca marittima attivi nel Mediterraneo.
Scendendo nello specifico del Documento del Consiglio, occorre sottolineare come esso va toccare tutti gli aspetti tecnici della gestione della pesca professionale. In particolare le misure più interessanti riguardano:
la regolamentazione dell'uso degli attrezzi che incidono sullo sforzo di pesca;
l'introduzione di modifiche circa le dimensioni delle maglie delle reti, al fine di "migliorare" la selettività delle attuali reti trainate;
la necessità di adottare dei piani di gestione specifici e organicamente strutturati;
la delega di alcuni poteri agli Stati membri, per disciplinare gli aspetti dell'attività di pesca che presentano una forte specificità locale;
l'istituzione di zone protette nazionali, in cui vietare temporaneamente o permanentemente determinati metodi di pesca.
Quest'ultima misura propone che, entro il 31 dicembre del 2004, ogni Stato membro definisca delle zone di divieto odi controllo della pesca, individuando anche quali siano le attrezzature e le modalità di prelievo consentite. Tali decisioni, comunque, devono essere sottoposte alla ratifica della Commissione, che può anche impugnarle, aprendo così probabilmente un contenzioso, che da un lato rallenterebbe l'operatività della normativa e, dall'altro, limiterebbe la discrezionalità degli Stati membri, che invece si tenta di riconoscere.
Il problema è direttamente connesso alla definizione dei Piani di Gestione, predisposti e attuati dai singoli Stati membri, chiamati a programmare attività di pesca specifiche e piuttosto limitate, come quelle condotte, nelle loro acque territoriali, con sciabiche da natante e da spiaggia o con reti da circuizione. Sarebbe invece opportuno che i Piani di Gestione comprendessero un più ampio ventaglio di competenze, nello spirito di assecondare ulteriormente le specificità nazionali, pur nel rispetto delle direttive comunitarie di fondo.
La parte più interessante della proposta comunitaria riguarda, comunque, la misura degli attrezzi da pesca e la dimensione minima delle maglie delle reti. Per i primi è stato stilato un lungo e dettagliato elenco, di cui riportiamo uno stralcio significativo (scheda 1), in cui i requisiti richiesti sono correlati alle caratteristiche degli attrezzi stessi. Si tratta di indicazioni prettamente tecniche, da rivedere, comunque, alla luce dell'esperienza concreta della pesca mediterranea e della necessità di adottare provvedimenti vincolanti ma nello stesso tempo non penalizzanti per i pescatori.
Ancora più complesso il discorso concernente la dimensione minima delle maglie delle reti, che viene specificata nella scheda annessa (scheda 2), da cui si evince come l'intenzione primaria della Commissione sia quella di contenere lo sforzo di pesca e di far rispettare le taglie minime di cattura (scheda 3), a proposito di quest'ultimo obiettivo, occorre osservare che esso è senz'altro da condividere in via di principio, anche alla luce dei miglioramenti introdotti nella tabella, recependo così alcune istanze degli operatori. L'UE ha dimostrato, quindi, un'apprezzabile lungimiranza nel non dimenticare che una delle specificità più importanti della pesca mediterranea risiede proprio nella particolare taglia degli organismi marini commercializzabili. Un fattore che va continuamente monitorato e che, se non tenuto in debito conto, rischia di vanificare in parte l'efficacia del Piano d'Azione per il Mediterraneo e quindi di trascurare un capitolo fondamentale e qualificante di tutta la PCP.

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Scheda 1.
Requisiti relativi alle caratteristiche degli attrezzi da pesca

Reti da circuizione (ciancioli e sciabiche senza cavo di chiusura)
La lunghezza della pezza è limitata a 800 m e l'altezza massima a 120 m, tranne per le tonnare volanti.

Tramagli e reti da imbrocco
L'altezza massima di un tramaglio non può superare i 4 m.
L'altezza massima di una rete da imbrocco calata sul fondo e di una rete da imbrocco fissa galleggiante non può superare i 10 m.
E vietato detenere a bordo e calare più di 4000(*) m di tramagli, reti da imbrocco calate sul fondo o reti da imbrocco fissa galleggianti per nave.
Il diametro del ritorto di una rete da imbrocco calata sul fondo e di una rete da imbrocco fissa galleggiante non può essere superiore a 0,5 mm.

Reti da fondo combinate (tramagli + reti da imbrocco)
L'altezza massima di una rete da fondo combinata non può superare i 10 m. E vietato detenere a bordo e calare più di 2500 m di reti combinate per nave. Il diametro del ritorto di una rete da imbrocco
non può essere superiore a 0,5 mm.

Reti da imbrocco derivanti
È vietato detenere a bordo e calare una rete da imbrocco derivante di lunghezza superiore al limite stabilito dal regolamento (CE) n. 894/97 che istituisce misure tecniche per la conservazione delle
risorse della pesca come modificato dal regolamento (CE) n. 1239/98, dell'8 giugno 1998.

Palangaro di fondo
È vietato detenere a bordo e calare più di 7000 m di palangaro per nave.

Linee di nasse per la pesca dei crostacei di profondità
È vietato detenere a bordo e calare più di 5 km di linee di nasse.

Palangaro di superficie (derivante)
È vietato detenere a bordo e calare più di 60 km di palangaro per nave.

(*) 5000 m disposizione in vigore - Regolamento (CE) n. 1626/94.

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Scheda2.
Requisiti relativi alle caratteristiche degli attrezzi da pesca

  • a) Per le reti trainate, diverse dalle reti da traino pelagiche destinate alla pesca
    della sardina e dell'acciuga, la dimensione minima delle maglie è la seguente:
    • fino al 31 dicembre 2005: 40 mm;
    • dal 1° gennaio 2006: 50 mm;
    • dal 1° gennaio 2009: 60 mm.
  • b) Per le reti da traino pelagiche destinate alla pesca della sardina e dell'acciuga, quando tali specie rappresentano almeno l'85% delle catture in peso vivo misurate dopo la cernita, la dimensione minima delle maglie è
    di 20 mm.
  • c) Per le reti da circuizione, la dimensione minima delle maglie è di 14 mm.
  • d) Per le reti da imbrocco destinate alla pesca dell'occhialone, quando tale
    specie rappresenta almeno il 20% delle catture in peso vivo, la dimensione minima delle maglie è di 100 mm,
  • e) Su richiesta di uno Stato membro, la Commissione può concedere una derdga per le sciabiche da natante e le sciabiche da spiaggia che rientrano in un piano di gestione, a condizione che la pesca in questione sia altamente selettiva ed abbia un effetto trascurabile sull'ambiente marino.

 

Scheda 3. Taglie minime degli organismi marini

Denominazione Scientifica Denominazione in lingua italiana Taglia minima disposta Taglia minima in vigore (*)
1. Pesci
     
Dicentrarchus labrax
Diplodus annularis
Diplodus puntazzo
Diplodus sargus
Diplodus vulgaris
Engraulis encrasicolux
Epinephelus spp.
Lithognathus mormyrus
Merluccius merluccius

Mullus spp.
Pagellus acarne
Pagellus bogaraveo
Pagellus erythrinus
Pagrus pagrus
Polyprion americanus
Sardina pilchardus
Scomber japonicus
Scomber scombrus
Solea vulgaris
Sparus aurata
Trachurus spp.
Spigola o Branzino
Sarago sparaglione
Sarago pizzuto
Sarago o Sargo
Sarago o Sargo
Acciuga o Alice
Cernia
Mormora
Nasello o Merluzzo argentato
Triglia
Pagello
Pagello
Pagello o Fragolino
Pagro mediterraneo
Cernia o Dotto
Sardina
Lanzardo o Lacerto
Sgombro
Sogliola
Grata
Suro o Sugarello
25 cm
12 cm
18 cm
23 cm
18 cm
11 cm
45 cm
20 cm
15 cm (fino al 31 dicembre 2008)
20 cm (dal 1° gennaio 2009)
11 cm
17 cm
33 cm
15 cm
18 cm
45 cm
13 cm
18 cm
18 cm
25 cm
20 cm
15 cm
23 cm




9 cm
45 cm

20 cm

11 cm



18 cm
45 cm


18 cm
20 cm
20 cm
12 cm
2. Crostacei      
Homarus gammarus

Nephrops norvegicus

Palinuridae
Parapenaeus longirostris

Astice

Scampo

Aragosta
Gambero rosa mediterraneo
30 cm LT

20 mm LC
70 mm LT
105 mm LC
20 mm LC

85 mm cefalotorace
240 mm lunghezza tot.
20 mm cefalotorace
70 mm lunghezza tot.
240 mm lunghezza tot.


3. Molluschi bivalvi      
Pecten jacobeus Cappasanta o Conchiglia di S. Giacomo 11 cm (*) Regolamento CE n. 1626/94

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