Assopesca Molfetta

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Anno III - N. 4 - Luglio/Agosto 2003


legislazione - Una Circolare Ministeriale in applicazione della normativa CE
Aiuti alla costituzione e al funzionamento delle 00. PP.
A cura dell'Ufficio Studi e Documentazione

La Commissione Europea, con Decisione del 15 gennaio 2003, ha approvato la normativa in materia di contributi alle OO.PP. e alle Associazioni di OO.PP. che prevede un ammontare di risorse per il finanziamento di 5.086.000,00 Euro (di cui 2.543.000,00 Euro a carico della Commissione).
Tenuto conto che alcune OO.PP. sono state già riconosciute dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali e altre hanno presentato istanza di riconoscimento entro la data del 30 aprile 2003, della predetta disponibilità viene riservata allo Stato la somma di 3.000.000,00 di Euro per finanziare in modo prioritario le azioni di interesse collettivo.
Per accedere a tali finanziamenti, si rammenta quanto segue:

Un aiuto può essere concesso, neitre anni successivi alla data di riconoscimento, alle organizzazioni di produttori costituite dopo il 1° gennaio 2000 e riconosciute fino al 30 aprile 2003 o che hanno presentato domanda di riconoscimento alla stessa data.

L'importo di tale aiuto non può eccedere, nel primo, nel secondo e nel terzo anno rispettivamente i seguenti limiti:
a) il 3%, il 2% e 1'1% del valore della produzione commercializzata dall'organizzazione di produttori, o in alternativa
b) il 60%, il 40% e il 20% delle spese di gestione dell'organizzazione di produttori.

L'anticipo del 50%, calcolato sul minore dei due giustificativi, verrà erogato a tutte le OO.PP riconosciute
o che hanno presentato domanda di riconoscimento al 30 aprile 2003; il saldo verrà attribuito alle stesse sulla base della rendicontazione e in percentuale sull'ammontare delle risorse disponibili e delle domande presentate.
È opportuno ricordare che il Ministero contribuisce ad incentivare ea sviluppare le seguenti iniziative di interesse collettivo: progetti di rintracciabilità della produzione e di qualificazione dei prodotti ittici; organizzazione del commercio elettronico della pesca; promozione e diffusione della innovazione tecnologica; miglioramento della qualità; creazione di valore aggiunto dei prodotti; miglioramento della conoscenza e trasparenza della produzione e del mercato.


Le condizioni per l'esonero dal servizio di leva

A distanza di quasi due anni dall'introduzione del D.M. 30 luglio 2001 , in materia di condizioni per la dispensa dagli obblighi di leva (vedi Assopesca Informa n. 3 Maggio/Giugno 2002), il Ministro delle Difesa "ritenuta l'opportunità di integrare ulteriormente, alla luce dell'esperienza maturata, dette condizioni è nuovamente intervenuto sulla materia con il Decreto del 13 marzo 2003, concernente, appunto, la "Rideterminazione delle condizioni per la concessione della dispensa dagli obblighi di leva, ai sensi dell'art. 7, comma 3, lettera a), del d.lgs. n. 504/07".
Le principali novità introdotte con il decreto de quo riguardano, da un lato, la estensione del beneficio anche a coloro che dovessero stipulare contratti di formazione e lavoro o di apprendistato, dall'altro, per tutte le proposte di assunzione che non siano a tempo indeterminato, l'allungamento a dodici mesi (anziche nove) della durata minima del rapporto.
In conformità a tale ultima disposizione è inoltre previsto, per coloro che sono già titolari di un rapporto di lavoro con contratto a tempo determinato, di formazione e lavoro o di apprendistato, che dalla data di presentazione della domanda (di esenzione) devono esse re espletati almeno dodici mesi di attività lavorativa.
Altra novità di particolare rilevanza - che, però, una formulazione poco chiara della norma in questione non evidenzia adeguatamente - riguarda le concrete modalità di svolgimento della prestazione: questa, infatti, sia per i rapporti a tempo indeterminato che per quelli a tempo determinato, deve essere a tempo pieno, e non part time.
L'esigenza alla base di una simile previsione è, evidentemènte, quella di accordare la concessione del beneficio della dispensa dal servizio militare solo in presenza di una obiettiva impossibilità di adempiere agli obblighi di leva a causa dei concomitanti impegni lavorativi.
Invece, onde evitare che si possa godere dell'esenzione anche in assenza delle condizioni di legge, è stato previsto che il provvedimento di dispensa diviene privo di effetto qualora, entro il termine perentorio compreso tra il duecentodecimo giorno e il duecentosettantesimo giorno dall'inizio del rapporto di lavoro che ha dato luogo alla dispensa, l'interessato non presenti la certificazione che comprovi la vigenza del contratto di lavoro in corso.
Davide de Gennaro
Gianluigi de Fazio


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