VISITA PREVENTIVA ALL'IMBARCO ANCHE PER I MARITTIMI DI III CATEGORIA
La Direzione Generale per la Navigazione ed il Trasporto Marittimo del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ha chiarito, con nota 3318 del 21 febbraio 2007, che anche per il personale di III categoria della gente di mare addetto al traffico locale e alla pesca, sussiste la necessità della visita medica preventiva d'imbarco.
La nota fa riferimento esplicito al disposto dell'art. 323 del codice della navigazione che testualmente riporta: "L'arruolamento degli iscritti nelle matricole della gente di mare deve, nei casi e con le modalità prescritte da leggi e regolamenti, essere preceduto da visita medica diretta ad accertare l'idoneità della persona da arruolare in rapporto al servizio cui deve essere adibita".
L'accertamento dell'idoneità al servizio è cosa diversa dall'accertamento per l'iscrizione nelle matricole.
E' particolarmente significativa l'ultima parte della nota in riferimento che riporta il riscontro del Ministero della Salute, interpellato sulla questione.
Il Ministero della Salute, infatti, ha risposto che le visite di arruolamento, ai sensi dell'art. 323 del codice della navigazione, saranno effettuate dalle strutture sanitarie (SASN) del suddetto Ministero.