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21/09/2011

La legge 14 settembre 2011, n.148 in sede di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138 ha modificato ed integrato l'articolo 6 del predetto decreto sostituendo i commi 2 e 3 ed inserendo il comma 3.bis.

In particolare non sono più abrogati il decreto istitutivo del SISTRI (decreto del Ministero dell'Ambiente del 17 dicembre 2009 ) ed il Testo Unico SISTRI (decrerto del Ministero dell'Ambiente 18 febbraio 2011, n. 52) mentre si prevede un adeguato periodo transitorio per assicurare una progressiva entrata in operatività del Sistri e la piena efficacia ed efficienza del funzionamento delle relative tecnologie. In tal senso si procederà a verifiche tecniche delle componenti hardware e software anche finalizzate ad assicurare modalità di funzionamento e di oepratività del sistema più semplici.

il nuovo termine di entrata in operatività del SISTRI, per i soggetti di cui di cui all'art. 1 del decreto Ministero dell'Ambiente 26 maggio 2011, è fissato al 9 febbraio 2012. A riguardo occorre tener presente che secondo il disposto dell'art. 6, comma 2, lettera f - octies del decreto legge 13 maggio 2011, convertito con modificazioni con legge 12 luglio 2011, n. 106, per i soggetti di cui all'art. 1, comma 5, del succitato decreto 26 maggio 2011 (imprese fino a dieci dipendenti) l'entrata in operatività del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti non potrà essere antecedente a giugno 2012.

Di rilievo per il nostro settore è la previsione del comma 3-bis aggiunto all'art. 6 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 per il quale gli operatori che producono esclusivamente rifiuti soggetti a ritiro obbligatorio da parte di sistemi di gestione regolati per legge possono delegare la realizzazione degli adempimenti Sistri ai consorzi di recupero, secondo le modalità già previste per la delega alle associazioni di categoria.

In allegato è consultabile lo stralcio del rinnovato art. 6 D.L. 13 agosto 2011, n. 138