scongiurata l'assoggettabilità ad IVA del gasolio e lubrificanti
Una pronuncia del Ministero del'Economia e Finanze - Ufficio del Coordinamento Legislativo Servizio Interrogazioni ha finalmente fatto chiarezza sulla annosa questione della pretesa assoggettabilità ad IVA delle provviste di bordo, e quindi del gasolio.
Come chiarisce la risposta all'interrogazione in VI Commissione la modifica normativa nella legge comunitaria 2010 ha una finalità meramente redazionale e quindi non incide sul campo di applicazione del regime di non imponibilità applicabile, tra l'altro, al rifornimento di carburante e lubrificante per le unità da pesca adibite alla pesca costiera.
Per una corretta interpretazione del novellato art. 8-bis del D.P.R. n. 633/1972 deve attribuirsi al termine "provviste di bordo" un significato più ristretto di quello risultante dalla lettera dell'art. 252 del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia doganale, e quindi limitato, al solo vettovagliamento.
In sostanza, così come sostenuto da Federpesca in sede di quesito presentato già in data 12 gennaio all'Agenzia delle Entrate, l'esclusione dal regime di non imponibilità riguarda solo le cessioni di beni destinati al "vettovagliamento" così come previsto nella precedente formulazione del succitato art. 8-bis. Si tratta di un criterio interpretativo coerente con la versione in lingua inglese dell'art. 148 della direttiva comunitaria 112/2006 CE che inserisce il rifornimento (fuelling) tra le operazioni in regime di non imponibilità ed il vettovagliamento (ships provisions) per le operazioni escluse dal regime di non imponibilità.