Pubblicate in G.U. le leggi di conversione dei D.L. 162/2008 e 171/2008
In Gazzetta Ufficiale n. 298 del 22 dicembre 2008 è stata pubblicata la legge 22 dicembre 2008 n. 201 che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto legge 23 ottobre 2008, n. 162 recante interventi urgenti in materia di ... omissis ...sostegno ai settori dell'autotrasporto, dell'agricoltura e della pesca professionale.....omissis
L'art. 2 del decreto 162, come modificato in sede di conversione in legge prevede, come noto, disposizioni in materia di agricoltura, pesca professioanle e autotrasporto ed ha sostituito il comma 2 dell'art. 9 del DL 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Con il nuovo articolato per fronteggiare la grave crisi dei settori dell'agricoltura e della pesca professionale sono state disposte apposite misure di sostegno al credito ed agli investimenti (il decreto nella sua versione di prima approvazione prevedeva misure di sostegno di natura patrimoniale e finanziaria) nel rispetto dei vincoli posti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di stato, con decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali di concerto con il Ministro dell'Economia e della Finanza, da adiottare entro il 15 gennaio 2009.
Lo stanziamento, che per la pesca ammonta a 30 milioni di euro, non si ritiene risponda appieno alle finalità cui era destinato, sia per la sua ridotta entità sia per la natura stessa delle misure di sostegno previste.
In Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2008 è stata infine pubblicata la legge 30 dicembre 2008, n. 205 che ha convertito, con modificazioni, il decreto legge 3 novembre 2008, n. 171, recante misure urgenti per il rilancio competitivo del settore agroalimentare.
Per quanto di interesse per il nostro settore si rinvia al disposto
- dell'art. 4-ter (Semplificazione delle procedure relative alle concessioni di acqua ad uso di acquacoltura)
- art. 4-quater (Disposizioni in materia di canoni concessori per le attività di pesca e acquacoltura)
- art. 4-sexies (Semplificazione del settore pesca) con misure che agevolano l'accesso alla professione e con la abolizione della visita biennale sostituita, per il personale di bordo dei pescherecci, dalla visita del medico competente di cui all'art. 23 del decreto legislativo 277/1999
- art. 4-septies ( Esenzione da obbligo di certificazione) con esenzione dall'obbligo di munirsi del certificato di avvenuta deratizzazione o di esenzione dalla stessa
- art. 4-octies (Accordi di Filiera)