Per gli aggiornamenti delle licenze di pesca non è dovuta la tassa di concessione governativa.
La Direzione Generale della Pesca con circolare 13091 del 16 ottobre 2008, emanata a seguito della circolare del Ministero delle Finanze n.14/E del 27 novembre 2000 e della Consulenza giuridica dell'Agenzia delle Entrate Direzione regionale del Lazio 954-95508/2008, ha finalmente chuarito che la tassa di concessione governativa va corrisposta ogni qualvolta ci si trovi di fronte a mutamenti sostanziali della licenza che rendono necessaria la emissione di una nuova licenza in sostituzione della precedente.
In sostanza secondo l'interpretazione dell'Agenzia delle Entrate, fatta propria dalla Direzione Pesca, il presupposto applicativo della tassa di concessione amministrativa sorge nel momento in cui viene posto in essere un nuovo titolo amministrativo (nuova licenza) per intervenuti mutamenti sostanziali del precedente (per esempio nuovo armatore) ovvero per il rinnovo del titolo che ha cessato la sua validità temporale.
Da quanto sopra consegue che nel caso di semplici aggiornamenti effettuati su una licenza di pesca, in regolare corso di validità, aggiornamenti che non comportano l'emanazione di un nuovo atto, non dovrà essere corrisposta la tassa do concessione governativa, atteso che la normativa disciplinante l'applicazione delle tasse sulle concessioni non contempla il pagamento della tassa per le variazioni apportate su un titolo amministrativo esistente.