nota di chiarimento del Ministero sugli artt.13 e 14 del Reg. (CE) n. 1967/2006

04/12/2007

La Direzione Generale della pesca, con nota 0032823 del 3 dicembre 2007, ha fornito chiarimenti in ordine ad alcuni aspetti applicativi degli artt. 13 e 14 del Reg. (CE) n.1967/2006, del 21 dicembre 2007.

La Direzione infatti ha evidenziato che il divieto dell'uso di reti da traino entro una distanza di 1,5 miglia nautiche dalla costa ed il divieto dell'uso di draghe trainate da natanti e draghe idrauliche, entro una distanza di 0,3 miglie nautiche dalla costa, divieti previsti dal citato art. 13, dovrebbero entrare in vigore, a norma dello stesso articolo, dal 1° gennaio 2008.

Detta norma, come giustamente rileva la Direzione, appare in contrasto con quanto disposto dal successivo art. 14 del regolamento che consente, invece, la possibilità di utilizzare, sino al 31 maggio 2010, qualsiasi attrezzo da pesca il cui uso risulti conforme alla normativa nazionale in vigore al 1° gennaio 1994, sia per quanto concerne la dimensione delle maglie che la distanza minima dalla costa.

Secondo il Ministero, che ha sollevato opportunamente la contraddizione alla Commissione Europea, è da ritenersi legittimo l'uso delle reti da traino e delle draghe idrauliche, senza le predette limitazioni, anche nel 2008, almeno fino all'avvenuta modifica del disposto dell'art. 14, da parte della Commisssione.