MUSURE IN MATERIA DI PASSAGGI DI PROPRIETA' DEI BENI MOBILI REGISTRATI
L'art. 7 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, dispone che l'autenticazione delle firme degli atti e delle dichiarazioni aventi ad oggetto l'alienazione di beni mobili registrati e la costituzione di diritti di garanzia sugli stessi possa essere richiesta agli uffici comunali.
Il Comando Generale delle Capitanerie di Porto ha giustamente ritenuto che la innovazione non poteva ritenersi limitata ai soli autoveicoli e motoveicoli e che, al contrario, la stessa disposizione innovativa autorizzerebbe gli uffici comunali alla autentica delle sottoscrizioni rigurdanti le scritture private, di cui agli artt. 2657 e 2835 cod.civ. e le dichiarazioni unilaterali di vendita, di cui all'art. 252, comma 2, cod.nav.
Ha in merito chiesto alla Direzione Generale per la navigazione e il trasporto marittimo e interno, con nota del 12 luglio 2006, atti di indirizzo in merito, al fine di uniformare il comportamento dei Comandi periferici.
La stessa Direzione, con nota di riscontro del 1 agosto 2006, prot. 3512, ha confermato pienamente con l'interpretazione del Comando Generale precisando inequivocabilmente che la innovazione normativa sopra citata attribuisca agli Uffici comunali la competenza ad autenticare anche le sottoscrizioni:
- delle scritture private di cui agli art. 2657 e 2835 del codice civile
- delle dichiarazioni unilaterali di vendita di cui all'art. 252, comma 2, del codice della navigazione, aventi ad oggetto navi, galleggianti ed unità da diporto