Misure tecniche successive all'arresto temporaneo - chiarimenti
La Direzione Generale della Pesca e Acquacoltura, con nota n. 16062 del 31 luglio 2014, riscontrando uno specifico quesito di Federpesca Puglia, ha fornito chiarimenti sulle misure tecniche successive all'arresto temporaneo obbligatorio con particolare riferimento alla decorrenza della misura di cui al comma 3 dell'art. 4 del DM 23 luglio 2014.
La nota chiarisce che la data di attivazione della misura di cui all'art. 4, comma 3, divieto dell'esercizio dell'attività di pesca ad una distanza inferiore alle 6 miglia marine o con una profondità d'acqua inferiore a 60 metri, indicata al 28 luglio 2014, è riferibile esclusivamente al primo periodo di arresto temporaneo, per l'areale da Trieste a Rimini, mentre per i Compartimenti da Pesaro a Bari la decorrenza della misura è dall'11 agosto ed infine per i Compartimenti dello Ionio la decorrenza è dal 14 settembre.
in allegato è consultabile la nota MIPAAF di chiarimento