IN Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il Regolamento sull'applicazione degli aiuti de minimis

25/07/2007

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 25 luglio 2007 (IT L 193/6) il Regolamento (CE) n. 875/2007 del 24 luglio 2007 "relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della pesca e recante modifica del regolamento (CE) n. 1860/2004.

La Commissione ha innalzato il tetto massimo degli aiuti di importanza minore (aiuti de minimis) da 3.000 a 30.000 Euro:

La Commissione, infatti, alla luce dell'esperienza maturata, ha finalmente ritenuto che gli aiuti concessi ad imprese del settore della pesca non eccedenti, nel triennio, i 30.000 Euro per beneficiario, sempre che l'importo globale degli aiuti concessi all'insieme delle imprese di detto settore nell'arco dei tre anni sia inferiore ad un massimale pari al 2,5% circa del valore della produzione annuale, non incidono sugli scambi tra gli Stati membri e non minacciano di falsare la concorrenza. Detti aiuti non rientrano nel campo di applicazione dell'art. 87, paragrafo 1, del trattato e pertanto non sono soggetti alla procedura di notifica di cui all'art. 88 del trattato.

Il regolamento non si applica

  • agli aiuti all'esportazione
  • agli aiuti de minimis che favoriscono i prodotti nazionali
  • agli aiuti che finanziano la costituzione e gestione di una rete di distribuzione in altri paesi
  • agli aiuti destinati ad aumentare la capacità di pesca
  • agli aiuti concessi per la costruzione o l'acquisto di pescherecci (con eccezionedegli aiuti per l'ammodernamento dl ponte principale)

L'importo cumulativo previsto per il nostro Paese ammonta a 94.325.000 Euro

In allegato è consultabile il testo del regolamento