Il Senato approva con modificazioni la legge di conversione del decreto legge 23.10.2008 n. 162

22/12/2008

Per quanto di interesse per il settore riportiamo l'emendamento apportato all'art. 2

All'art. 2

al comma 1, capoverso, primo periodo, le parole da: <<di natura patrimoniale>> fino alla fine del capoverso sono sostituite dalle seguenti: <<al credito e agli investimenti nel rispetto dei vincoli posti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, volte a consentire il mantenimento dei livelli di competitività, con decreti dei Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 15 gennaio 2009. Entro il 31 gennaio 2009 sono definite le procedure di attuazione delle misure di cui al primo periodo, attraverso l'emanazione di appositi bandi. Agli oneri connessi alla'attuazione di tali misure si provvede, nel limite di 230 milioni di euro, con le risorse dell'Agenzia nazioanle per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa, giacenti fuori della Tesoreria statale, che, a tale scopo e per tale importo, sono rese immediatamente indisponibili per essere versati, nell'anno 2004, entro il 15 gennaio, all'entrata del bilancio dello Stato per la conseguente riassegnazione alle pertinenti unità previsionali di base degli stati di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'importo di 200 milioni di euro, di cui 15 milioni destinati al completamento degli interventi previsti dall'art. 2, comma 2, del regolamento di cui al DPR 27 settembre 2008 n. 227 e del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per l'importo di 30 milioni di euro e utilizzati entro il,31 marzo 2009. >>