Fermo pesca Misure tecniche successive all'interruzione temporanea - Chiarimenti
La Direzione Generale della Pesca, rispondendo ad un quesito dell'Ufficio circondariale Marittimo di Otranto ha fornito chiarimenti sulla esatta interpretazione del disposto dell'art. 5 del D.M. 30 luglio 2009, disciplinante il Fermo Pesca 2009.
Il quesito posto riguarda le unità che, in base al disposto dell'art. 3, comma 2, del D.M. in riferimento, hanno optato per il fermo in areali diversi rispetto agli uffici di iscrizione ed in particolare la applicabilità, anche per dette unità, delle previsioni di cui all'art. 5, comma 1. Direzione ha puntualmente chiarito che la succitata previsione di cui all'art. 5, comma 1, deve intendersi riferita alle unità iscritte nei Compartimenti da Trieste a Bari, che hanno operato il fermo nel periodo previsto per tali areali, e che continuano ad operare in detti areali. Ne consegue, quindi, che le unità che hanno optato per l'arresto temporaneo nel periodo previsto per areali diversi da quelli di iscrizione e continuano ad operare in deytti arealinel senso che l'obbligatoretà dell'ulteriore giornata di fermo (il venerdì) deve intendersi riferita