Fermo Pesca - La Capitaneria di Porto di Molfetta disciplina, con ordinanza, gli ormeggi.

02/08/2007

Il Comandante della Capitaneria di Porto di Molfetta, con Ordinanza n. 50 del 1 agosto 2007 ha disciplinato gli ormeggi alle banchine dei motopesca, durante il periodo di fermo, nell'intento di razionalizzare ed ottimizzare la fruizione dei posti di ormeggio disponibili.

DISCIPLINA ORMEGGI

  • Molo Foraneo: la banchina n. 4, sino alla radice del Molo viene riservata, con ormeggio di punta, alle unità da pesca che, per il proprio pescaggio non possono trovare ormeggio presso altre banchine ovvero alle unità non obbligate alla interruzione temporanea dell'attività di pesca.
  • Molo San Michele: dalla testata per 100 metri verso levante, l'ormeggio deve essere affiancato alla banchina con file di tre motopesca di lunghezza non inferiore a 20 metri.
  • Molo San Michele: dopo il gomito per 70 metri verso sud (radice) l'ormeggio deve essere di punta per le unità da pesca di lunghezza non inferiore ai 25 metri, con esclusione del tratto di banchina antistante la colonnina di deposito gasolio SIF.
  • Molo San Corrado: dalla testata per 50 metri verso levante (gomito), ormeggio affiancato alla banchina su due file di tre motopesca affiancati tra loro, per motopesca non inferiori a 25 metri.
  • Banchina Seminario: dalla radice in corrispondenza della banchina San Domenico fino alla prima scaletta, ormeggio di punta per i motopesca di lunghezza non inferiore a 18 metri.
  • Banchina San Domenico: dal pontiletto ex CINET sino al dente di ponente, ormeggio di punta per motopesca di lunghezza non inferiore a 20 metri, con esclusione del tratto di banchina antistante la colonnina del deposito gasolio SIF.
  • Banchina San Domenico: dal dente di ponente per 135 metri verso il dente di levante, ormeggio di punta per le unità adibite alla piccola pesca.
  • Molo Pennello: dallo spigolo (bitta n.4) per 50 metri circa verso Nord ormeggio di punta per unità di lunghezza compresa tra i 5 ed i 6 metri..

La Capitaneria si riserva la facoltà di disporre eventuali variazioni ritenute necessarie per garantire la massima disponibilità degli spazi portuali.

DISPOSIZIONI DIVERSE

  • Le unità soggette all'obbligo del fermo, durante tutto il periodo dello stesso, devono restare armate e pronte a muovere all'ordine dell'Autorità Marittima.
  • Le stesse unità devono inoltre essere vigilate per evitare danni ad altre unità presenti in porto e nel caso di condizioni meteomarine avverse gli ormeggi devono essere rinforzati, adottando tutte le misure tecniche necessarie.
  • Le unità che si trovano attualmente ormeggiate in maniera difforme dalle disposizioni sopra richiamate devono posizionarsi secondo le predette disposizioni entro le ore 08,00 del 5 agosto 2007.
  • Le unità che successivamente alla data indicata si trovino posizionate in maniera difforme dalle previsioni dell'ordinanza saranno rimosse d'autorità, con addebito spese ed oneri a carico degli armatori/proprietari.
  • I tratti delle banchine antistanti le colonnine di immissione del gasolio SIF dovranno essere lasciati liberi per consentire le operazioni di rifornimento alle unità non soggette al fermo.
  • I contravventori alle disposizioni della ordinanza in riferimento saranno puniti a norma dell'art. 1174 del Codice della Navigazione