Fermo Pesca 2014 esclusione del sistema volante
La Direzione Generale della Pesca, nella nota in oggetto, ha chiarito le ragioni dell' esclusione delle unità abilitate esclusivamente al sistema volante dall'arresto temporaneo obbligatorio come disciplinato all'art. 2 del DM 23 luglio 2014.
La nota comunque ribadisce che le predette unità abilitate alla volante devono in ogni caso rispettare le misure tecniche stabilite dall'art. 3 e la misura tecnica successiva all'arresto temporaneo di cui all'art. 4, comma 3 (divieto di pesca ad una distanza inferiore alle 6 miglia o con una profondità d'acqua inferiore a 60 metri).
Riassumendo, alla luce del succitato chiarimento della Direzione Generale della Pesca, le unità abilitate esclusivamente al sistema volante, e non anche allo strascico, sono escluse dall'arresto temporaneo obbligatorio di cui all'art. 2 del DM 23 luglio 2014, nonché dalle misure tecniche successive all'arresto temporaneo di cui all'art. 4, commi 1 e 2.