Fermo Pesca 2014 esclusione del sistema volante

05/08/2014

La Direzione Generale della Pesca, nella nota in oggetto, ha chiarito le ragioni dell' esclusione delle unità abilitate esclusivamente al sistema volante dall'arresto temporaneo obbligatorio come disciplinato all'art. 2 del DM 23 luglio 2014.

La nota comunque ribadisce che le predette unità abilitate alla volante devono in ogni caso rispettare le misure tecniche stabilite dall'art. 3 e la misura tecnica successiva all'arresto temporaneo di cui all'art. 4, comma 3 (divieto di pesca ad una distanza inferiore alle 6 miglia o con una profondità d'acqua inferiore a 60 metri).

Riassumendo, alla luce del succitato chiarimento della Direzione Generale della Pesca, le unità abilitate esclusivamente al sistema volante, e non anche allo strascico, sono escluse dall'arresto temporaneo obbligatorio di cui all'art. 2 del DM 23 luglio 2014, nonché dalle misure tecniche successive all'arresto temporaneo di cui all'art. 4, commi 1 e 2.