Fermo Pesca 2012 - Approvato in Commissione il decreto sugli aiuti alle imprese

29/06/2012

La Commissione Consultiva Centrale della Pesca e dell'Acquacoltura, nella seduta del 27 giugno 2012, ha approvato il decreto ministeriale relativo alla determinazione dei criteri e modalità di erogazione degli aiuti alle imprese di pesca interessate dalla interruzione temporanea obbligatoria per l'anno 2012.

Gli aiuti alle imprese autorizzate alla pesca con il sistema strascico, fino alla concorrenza massima di 22 milioni di euro, saranno concessi in applicazione dell'art. 24, paragrafo I, lettera v) del FEP - Reg. (CE) 1198/2006 e quindi con specifiche assegnazioni dell'Asse 1 - Misure per l'adeguamento della flotta da pesca comunitaria.

Gli aiuti verranno corrisposti nella misura indicata nella tabella allegata al provvedimento che utilmente si allega al presente comunicato.

Per quanto attiene le imprese autorizzate alla pesca con il sitema volante con successivo provvedimento MIPAAF si procederà alla attivazione degli aiuti nel rispetto della normativa concernente gli aiuti in regime de minimis per il settore della pesca.

Si ricorda che non potranno accedere agli aiuti di cui sopra le imprese che abbiano sbarcato personale imbarcato nei dieci giorni precedenti l'inizio della interruzione temporanea obbligatoria, escludendo ovviamente i casi di sbarco del personale per motivi di malattia, infortunio, per sbarco volontario o comunque per qualsivoglia motivo non imputabile all'impresa beneficiaria dell'aiuto.

Il decreto precisa altresì che nel caso di fermo aggiuntivo disposto con provvedimento regionale, gli aiuti concessi alle imprese graveranno sui pertinenti fondi regionali, nel rispetto della normativa sugli aiuti in regime de minimis per il settore della pesca.

Il decreto infine prevede per i marittimi imbarcati la attivazione, presso il competemnte Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, della procedura per l'erogazione del trattamento di Cassa integrazione guadagni straordinaria in deroga che coprirà, ovviamente, l'intero periodo di interruzione obbligatoria dell'attività di pesca.

La formulazione letterale dell'articolo porta a ritenere che la copertura della CIGS in deroga possa riguardare anche le interruzioni dell'attività di pesca di cui alle misure tecniche successive al fermo; comunque su questo aspetto sarà opportuno attendere le determinazioni del competente Ministero del lavoro e l'entità del finanziamento della misura di integrazione salariale.