DECRETO INTERMINISTERIALE 5 AGOSTO 2002, N. 218

10/04/2003

DECRETO INTERMINISTERIALE 5 AGOSTO 2002, N. 218
(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 02 Ottobre 2002)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Regolamento di sicurezza per le navi abilitate alla pesca costiera.
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
di concerto con
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
Visto l'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 561, convertito con legge 30 novembre 1994, n. 655, recante "Misure urgenti in materia di pesca ed acquacoltura", che prevede l'emanazione di un regolamento concernente le norme di sicurezza da applicarsi alle unità da pesca;
Visto il decreto legislativo 18 dicembre 1999, n. 541, "Attuazione delle direttive 97/1970/CE e 1999/19/CE sull'istituzione del regime di sicurezza armonizzato per le navi da pesca di lunghezza uguale o superiore a 24 metri";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, recante "Approvazione del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare";
Visto l'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, che definisce i limiti della pesca costiera ravvicinata e della pesca costiera locale;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 30 agosto 2001 che ha reso obbligatoria l'installazione dell'apparato di localizzazione satellitare denominato "blue box", previsto dal Regolamento CE 2847/93;
Visto l'articolo 23 della legge 6 marzo 1976, n. 51, che prevede l'emanazione di un regolamento di sicurezza per la pesca costiera, locale e ravvicinata;
Visto il decreto del Ministro della marina mercantile 22 giugno 1982, "Approvazione del regolamento di sicurezza per le navi abilitate all'esercizio della pesca costiera (locale e ravvicinata)";
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione, emanato il 19 aprile 2000 e recante "Regime definitivo di operatività delle navi da pesca costiera locale";
Visto il decreto del Ministro della marina mercantile 4 novembre 1993 "Sistemazione a bordo di navi di un radiosegnale marittimo di localizzazione via satellite e di un ricevitore Navtex";
Rilevata la necessità di definire, con apposito regolamento, i parametri di sicurezza delle navi abilitate alla pesca costiera;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'11 aprile 2002;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, effettuata con nota n. 2260 del 9 luglio 2002;
ADOTTA
il seguente regolamento:
Sezione I
Generalità
ARTICOLO 1
Oggetto del regolamento
1. Il presente regolamento disciplina le norme di sicurezza da applicarsi alle navi che esercitano la pesca costiera, ravvicinata e locale, così come definite dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968 n. 1639, modificato dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 561, citato in premessa, fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 18 dicembre 1999, n. 541, per le navi da pesca di lunghezza uguale o superiore a 24 metri sia nuove che esistenti, nella misura in cui a queste ultime si applica tale normativa.
ARTICOLO 2
Definizioni
1. I termini utilizzati nel presente decreto devono intendersi secondo le definizioni riportate nell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, "Regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima" e nell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, Approvazione del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare", salvo i seguenti termini per i quali si intende per:
a) "lunghezza": il 96% della lunghezza totale al galleggiamento, posto all'85% della più piccola altezza misurata dalla linea di chiglia, oppure la lunghezza misurata dalla faccia prodiera del dritto di prora all'asse di rotazione del timone al predetto galleggiamento, se questo valore è superiore. Nelle navi progettate con un'inclinazione di chiglia, il galleggiamento al quale è misurata la lunghezza deve essere parallelo al galleggiamento di progetto;
b) "Convenzione Torremolinos": la convenzione internazionale sulla sicurezza delle navi da pesca, adottata a Torremolinos il 2 aprile 1977, alla quale è stata data adesione con legge 2 maggio 1983, n. 293;
c) "Protocollo Torremolinos": il protocollo alla convenzione di Torremolinos del 1977, adottato il 2 aprile 1993, al quale è stata data adesione con legge 17 dicembre 1999, n. 511;
d) "Tipo approvato": la conformità alle prescrizioni del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407 "Regolamento di attuazione delle direttive 96/98/CE e 98/85/CE";
e) "Nave da pesca nuova": una nave da pesca per la quale a decorrere dal 1 gennaio 1999 incluso sia stato stipulato il contratto di costruzione o il contratto per una rilevante trasformazione, oppure il contratto di costruzione o di rilevante trasformazione sia stato stipulato anteriormente al 1 gennaio 1999 e la nave sia stata consegnata tre anni o più dopo tale data, oppure in mancanza di un contratto di costruzione a decorrere dal 1° gennaio 1999 incluso sia stata impostata la chiglia, o sia iniziata la costruzione identificabile con una nave particolare, o sia iniziato il montaggio con l'impiego di almeno 50 tonnellate o dell'uno per cento della massa stimata di tutti i materiali di struttura, se quest'ultimo valore è inferiore;
f) "Nave da pesca esistente": una nave da pesca che non sia una nave nuova;
g) "Amministrazione": il comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;
h) "Organismo notificato": un organismo come definito dall'articolo 1, lettera g), del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407;
i) "EPIRB": acronimo di Emergency Position Indicating Radio Beacon, cioè radiofaro di indicazione della posizione di emergenza, utilizzato per la localizzazione dei naufraghi.
ARTICOLO 3
Campo di applicazione
1. Alle navi a vela non provviste di motore, con vela di superficie complessivamente non superiore, in opera, a 14 metri quadrati, alle navi a remi di lunghezza non superiore a 10 metri ed alle navi munite di motore, di stazza lorda non superiore a 3 tonnellate, il presente regolamento si applica limitatamente agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 13, 14, 16, comma 2, 21, comma 1, limitatamente alle lettere "d", "e", "g" ed "h", e all'articolo 27.
2. Le navi di cui al precedente comma possono essere abilitate ad esercitare la pesca entro le 3 miglia dalla costa. Tale limitazione deve essere annotata sulla licenza di navigazione.
Sezione II
Disposizioni applicabili a tutte le navi
ARTICOLO 4
Equipaggiamenti marittimi
1. Le dotazioni, apparecchiature e dispositivi elencati nell'allegato n. 1 al presente regolamento devono essere di tipo approvato salvo quanto diversamente previsto nei singoli articoli del regolamento stesso. Gli equipaggiamenti esistenti possono essere mantenuti a bordo fino a che non se ne renda necessaria la sostituzione per cattivo stato di conservazione ovvero per scadenza oppure fino a quando, in sede di visita per il rinnovo del certificato, la commissione di visita lo giudichi non più idoneo.
ARTICOLO 5
Navi con caratteristiche nuove
1. L'Amministrazione può esentare ogni nave, che presenti caratteristiche nuove, da qualsiasi disposizione del presente regolamento che possa ostacolare le ricerche volte a migliorare tali caratteristiche e la pratica attuazione di esse.
2. Una nave che abbia ottenuto esenzioni a norma del precedente comma deve soddisfare le prescrizioni che l'Amministrazione, avuto riguardo ai limiti di abilitazione, stimi sufficienti per garantirne la sicurezza generale.
ARTICOLO 6
Riparazioni, modifiche, trasformazioni
1. Sulle navi sottoposte a riparazioni, modifiche o trasformazioni, le nuove sistemazioni devono continuare a soddisfare alle prescrizioni che erano applicabili prima delle riparazioni, modifiche o trasformazioni.
ARTICOLO 7
Esenzioni
1. L'Amministrazione, se ritiene che le condizioni dell'attività di pesca e quelle specifiche delle zone in cui essa si esplica siano tali da rendere non ragionevole o non necessaria l'applicazione di prescrizioni del presente regolamento, può esonerare dalle prescrizioni stesse singole navi o categorie di navi.
ARTICOLO 8
Imbarco di ricercatori
1. Il capo del compartimento marittimo può autorizzare l'imbarco del personale indicato dall'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1976, n. 1057, in numero non superiore a dodici, a condizione che:
a) non venga superato il numero massimo delle persone imbarcabili, quale risulta dai documenti della nave, o quello fissato, a detti fini, su parere dell'ente tecnico, tenuto conto delle condizioni di stabilità della nave stessa;
b) per ogni persona per la quale viene consentito l'imbarco esistano mezzi di salvataggio collettivi ed individuali nella stessa misura di quelli prescritti per l'equipaggio;
c) nel caso di pernottamento a bordo delle persone per le quali viene consentito l'imbarco a norma del presente articolo esistano sistemazioni d'alloggio di caratteristiche pari a quelle dell'equipaggio;
d) i lavori e le ricerche da eseguire in navigazione non costituiscano fonte di pericolo per le persone e per la sicurezza della navigazione stessa ovvero non rendano difficile l'effettuazione dei servizi di bordo.
ARTICOLO 9
Navigazione oltre i limiti di abilitazione della nave
1. In casi eccezionali l'Amministrazione, sentito l'ente tecnico, può autorizzare l'effettuazione di un singolo viaggio internazionale di trasferimento oltre i limiti della specie di navigazione cui la nave è abilitata, a condizione che alla nave stessa venga conferito un grado di sicurezza adeguato al particolare viaggio da effettuare.
2. Alle stesse condizioni il capo del compartimento marittimo, sentito l'ente tecnico, può autorizzare l'effettuazione di viaggi nazionali di trasferimento oltre i limiti di abilitazione.
ARTICOLO 10
Prontezza d'uso dei mezzi di salvataggio e dei mezzi antincendio
1. I mezzi di salvataggio collettivi ed individuali nonché i mezzi antincendio devono essere mantenuti in buono stato di funzionamento ed essere pronti all'uso immediato in ogni momento.
ARTICOLO 11
Mezzi di salvataggio collettivi delle navi abilitate alla pesca costiera ravvicinata
1. Le navi devono essere dotate di imbarcazioni ovvero di zattere di salvataggio di capacità totale sufficiente ad accogliere almeno il 200% del numero totale delle persone presenti a bordo. Di tali imbarcazioni ovvero zattere, un numero sufficiente ad accogliere almeno tutte le persone a bordo deve poter essere messo a mare da un lato o dall'altro della nave. I mezzi collettivi di salvataggio, anziché essere di tipo approvato, possono rispondere ai requisiti contenuti nelle regole da VII/17 a VII/22 del protocollo di Torremolinos. Inoltre, le zattere di salvataggio, in alternativa, possono essere approvate dall'Amministrazione in ottemperanza a quanto consentito dalla nota 6 della tabella allegata all'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435. Le navi abilitate alla pesca costiera ravvicinata con limitazione della navigazione entro 20 miglia dalla costa devono essere dotate di zattere di salvataggio di capacità sufficiente per tutte le persone a bordo.
2. Le zattere di salvataggio devono essere sistemate in modo da poter essere prontamente utilizzate in caso di emergenza e permettere che la zattera galleggi liberamente dalla sua posizione di stivaggio, si gonfi e si allontani dalla nave nel caso che questa stia affondando. Se sono utilizzate cinghie di ritenuta, queste devono essere munite di un dispositivo automatico di sganciamento idrostatico.
3. Le navi di lunghezza uguale o superiore a 24 metri, quando non siano dotate di almeno una imbarcazione di salvataggio a motore, devono essere dotate di un battello di emergenza. Il battello di emergenza, anziché essere di tipo approvato, può rispondere ai requisiti contenuti nella regola VII/23 del protocollo di Torremolinos.
4. Le imbarcazioni di salvataggio devono essere dotate di dispositivi di ammaino ad esse esclusivamente destinati. Tali dispositivi, quando la distanza tra il ponte d'imbarco e il minimo galleggiamento di esercizio è uguale o superiore a 2 metri, devono essere di tipo approvato. In alternativa, possono rispondere ai requisiti contenuti nella regola VII/32 del protocollo di Torremolinos. Quando la distanza tra il ponte d'imbarco e il minimo galleggiamento di esercizio è inferiore a 2 metri, i dispositivi di ammaino, anziché di tipo approvato, possono essere conformi ai regolamenti dell'ente tecnico.
5. I battelli di emergenza, quando la distanza tra il ponte d'imbarco e il minimo galleggiamento di esercizio è uguale o superiore a 2 metri, devono essere dotati di dispositivi di ammaino di tipo approvato ovvero di dispositivi di ammaino conformi all'articolo VII/32 del protocollo di Torremolinos. Quando la distanza tra il ponte d'imbarco e il minimo galleggiamento di esercizio è inferiore a 2 metri, i dispositivi di ammaino devono essere conformi ai regolamenti dell'ente tecnico.
6. La rispondenza alle prescrizioni tecniche del protocollo di Torremolinos delle imbarcazioni di salvataggio, dei battelli di emergenza e dei relativi dispositivi di ammaino dei predetti mezzi collettivi di salvataggio è attestata con decreto di approvazione dell'Amministrazione rilasciata secondo le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 347, sentito un organismo notificato che effettuerà le verifiche richieste dall'Amministrazione.
7. Le navi abilitate alla pesca costiera ravvicinata con limitazione al solo mare Adriatico, così come individuato dalla linea congiungente Capo Santa Maria di Leuca (39°47'40'' N - 018°22'05'' E) con Capo Kephali (39°45'10'' N - 19°56'30'' E) devono essere dotate di zattere di salvataggio di capacità sufficiente per tutte le persone a bordo. L'Amministrazione, sentito l'ente tecnico, può inoltre esentare le unità esistenti dall'obbligo di essere dotate di un battello di emergenza qualora, in relazione alle caratteristiche costruttive dell'unità, l'installazione di tale battello appaia non necessaria o non ragionevole.
ARTICOLO 12
Mezzi di salvataggio collettivi delle navi abilitate alla pesca costiera locale
1. Le navi abilitate alla pesca costiera locale devono essere dotate di zattere di salvataggio di capacità sufficiente per tutte le persone a bordo, conformi ai requisiti prescritti dal precedente articolo 11, comma 1 e 2, ovvero di apparecchi galleggianti approvati dall'Amministrazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 347, di capacità sufficiente per tutte le persone a bordo.
2. Le navi abilitate alla pesca costiera locale possono essere autorizzate dal Capo del compartimento marittimo di iscrizione a estendere la navigazione fino a 12 miglia dalla costa previo parere favorevole dell'ente tecnico e imbarco di zattere di salvataggio di capacità sufficiente per tutte le persone a bordo, conformi ai requisiti prescritti dal precedente articolo 11, comma 1 e 2. L'autorizzazione è annotata sulla licenza di navigazione e la sua scadenza coincide con quella delle annotazioni di sicurezza.
3. Le navi che svolgono attività di pesca ad una distanza massima di tre miglia dalla costa non hanno l'obbligo di essere dotate di mezzi di salvataggio collettivi.
ARTICOLO 13
Cinture di salvataggio
1. Per ogni persona presente a bordo è richiesta una cintura di salvataggio dotata di luce.
ARTICOLO 14
Salvagente anulari
1. Le navi di lunghezza inferiore a 10 metri, ad eccezione di quelle operanti entro un miglio dalla costa, devono essere dotate di un salvagente anulare munito di sagola galleggiante lunga almeno 30 metri.
2. Le navi di lunghezza inferiore a 24 metri ma uguali o superiori a 10 metri devono essere dotate di un salvagente anulare munito di luce ad accensione automatica e di boetta fumogena e di un salvagente anulare dotato di sagola galleggiante lunga almeno 30 metri.
3. Le navi di lunghezza uguale o superiore a 24 devono essere dotate di 2 salvagente anulari muniti di luce ad accensione automatica e di boetta fumogena e di due salvagente anulari, uno per lato, dotati di sagola galleggiante lunga almeno 30 metri.
ARTICOLO 15
Equipaggiamenti individuali
1. Le unità equipaggiate con il battello d'emergenza devono essere dotate di almeno 2 tute di immersione.
2. Tutte le persone presenti a bordo di navi abilitate alla pesca costiera ravvicinata senza la limitazione entro le 20 miglia dalla costa devono essere dotate di un indumento di protezione termica.
ARTICOLO 16
Mezzi antincendio
1. Tutte le navi devono essere munite degli estintori a schiuma o a polvere o a CO2 indicati nella seguente tabella:
Potenza totale installata P (kW) Numero e capacità estinguente degli estintori
In prossimità dell'apparato motore (*) In plancia In ciascuno degli altri locali o gruppi di locali tra loro adiacenti
P = = 74P > 74 1 da 34 B (**)2 da 34 B 1 a CO2 da 13 B 1 da 13 B
(*) per locali o vani dell'apparato motore provvisti di impianto fisso di estinzione incendi è richiesto, in prossimità dell'apparato motore, un solo estintore;
(**) il numero che precede la lettera B indica la capacità estinguente dell'estintore in accordo alle unificazioni internazionali. Maggiore è il numero, maggiore è la capacità di estinguente. La capacità indicata è la minima richiesta. La lettera B indica la designazione della classe di fuoco che l'estintore è idoneo a spegnere. Sono ammessi estintori omologati per le classi di fuoco A e C, purché omologati anche per la classe di fuoco B.
2. In deroga a quanto previsto dal precedente comma 1, le navi di cui all'articolo 3, comma 1, qualora munite di motore, devono essere dotate di un estintore da 13 B.
3. È vietata l'installazione di nuovi impianti fissi a idrocarburi alogenati adibiti all'estinzione di incendi.
ARTICOLO 17
Segnali di soccorso
1. Le navi abilitate alla pesca costiera ravvicinata e alla pesca costiera locale estesa fino a 12 miglia dalla costa devono essere dotate dei seguenti segnali di soccorso da conservare sul ponte di comando, in apposito contenitore stagno:
a) 6 razzi a paracadute a luce rossa;
b) 3 segnali a luce rossa.
2. Le navi abilitate alla pesca costiera locale devono essere dotate dei seguenti segnali di soccorso, da conservare in apposito contenitore stagno:
a) 4 razzi a paracadute a luce rossa;
b) 2 segnali a luce rossa.
ARTICOLO 18
Stabilità
1. Le navi devono essere sottoposte a prova di stabilità da eseguirsi, sotto il controllo dell'ente tecnico, con prova pratica al fine di accertare i dati di stabilità della nave almeno nelle seguenti condizioni di carico:
a) nave vacante;
b) nave in assetto di pesca senza carico di pesce;
c) nave al ritorno dalle operazioni di pesca con massimo carico di pesce.
2. Per le navi di lunghezza inferiore a 20 metri può essere concesso che gli accertamenti di stabilità siano eseguiti con prova pratica al fine di ottenere almeno i dati di stabilità della nave in assetto di pesca senza carico di pesce e in eventuali altre condizioni di carico che, a giudizio dell'ente tecnico, risultino più severe nei riguardi della stabilità.
3. Le condizioni di stabilità accertate devono risultare di soddisfazione dell'ente tecnico.
4. Al comandante della nave devono essere fornite adeguate istruzioni riguardanti la stabilità, approvate dall'ente tecnico.
ARTICOLO 19
Sistemazioni di carico e scarico ed altri mezzi di sollevamento
1. I mezzi di carico e scarico e gli altri mezzi di sollevamento in genere devono essere di robustezza adeguata agli sforzi cui sono sottoposti nelle più severe condizioni di lavoro e presentare tutte le garanzie di sicurezza per le persone che vi sono addette e a ciò giudicate idonee dall'ente tecnico.
2. Per tutte le predette apparecchiature l'ente tecnico deve stabilire la portata, cioè il peso massimo manovrabile a loro mezzo.
ARTICOLO 20
Carte nautiche
1. Tutte le navi devono essere dotate delle carte nautiche relative alle zone di mare dove devono operare.
ARTICOLO 21
Dotazioni e sistemazioni nautiche nonché dotazioni varie
1. Fatto salvo quanto previsto al capitolo X dell'allegato al protocollo di Torremolinos le navi abilitate alla pesca costiera ravvicinata devono essere in possesso delle seguenti dotazioni:
a) bandiere da segnalazione corrispondenti al proprio nominativo internazionale;
b) elenco dei fari e fanali;
c) tabella dei segnali di salvataggio;
d) almeno 1 scandaglio a mano;
e) un'ancora efficiente in relazione alle dimensioni della nave con cavo di lunghezza adeguata e comunque di lunghezza non inferiore a 50 metri;
f) un mezzo di governo ausiliario indipendente dal dispositivo di governo primario (barra amovibile dotata di bicchiere fisso ecc.);
g) una pompa di esaurimento;
h) dispositivi di segnalazione previsti dalla "Convenzione sul regolamento internazionale del 1972 per prevenire gli abbordi in mare" (Colreg '72).
2. Le navi abilitate alla pesca costiera ravvicinata limitata a 20 miglia dalla costa e alla pesca costiera locale devono essere in possesso delle medesime dotazioni indicate nel comma precedente, con esclusione dell'elenco fari e fanali.
ARTICOLO 22
Certificato di navigabilità
1. Le navi di stazza lorda uguale o superiore a 25 tonnellate, che non siano munite di certificato di classe, devono avere un certificato di navigabilità, rilasciato in base alle prescrizioni del decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435.
Sezione III
Disposizioni applicabili solo alle navi di lunghezza inferiore a 24 metri
ARTICOLO 23
Visite
1. Le navi oggetto delle presenti norme, ai fini del rilascio delle certificazioni di sicurezza, sono soggette:
a) ad una visita iniziale;
b) ad una visita periodica alla scadenza della validità delle annotazioni di sicurezza;
c) a visite occasionali nell'ipotesi di cui all'articolo 26 ovvero quando ciò sia ritenuto opportuno dall'autorità marittima, e, comunque, in caso di lavori di notevole importanza ovvero in caso di gravi avarie subite dalla nave.
2. Le visite sono intese ad accertare l'efficienza dello scafo, delle macchine e dell'impianto elettrico, nonché in generale la rispondenza della nave alle disposizioni contenute nel presente regolamento.
ARTICOLO 24
Organi di esecuzione della visita
1. Alle visite di cui all'articolo precedente provvede una commissione formata dal capo del circondario marittimo o da un ufficiale da lui designato di grado non inferiore a sottotenente di vascello, da un ingegnere o perito indicato dall'ente tecnico e da un sottufficiale di porto o impiegato civile dell'ufficio circondariale marittimo, che svolge le funzioni di segretario.
2. Per le navi di stazza lorda inferiore alle 25 tonnellate le visite previste dal precedente articolo sono eseguite dall'autorità marittima, sentito l'ente tecnico quando si tratti di accertamenti relativi al macchinario principale ed ausiliario, alle caldaie e agli altri recipienti a pressione, ai macchinari azionati da energia elettrica, all'impianto elettrico e a ogni altra circostanza in cui sia ritenuto necessario dall'autorità marittima di procedere a particolari accertamenti tecnici.
ARTICOLO 25
Certificato delle annotazioni di sicurezza
1. Degli accertamenti effettuati nel corso delle visite indicate all'articolo 23 è redatto processo verbale, in esito al quale è rilasciato il certificato delle annotazioni di sicurezza, il cui modello è approvato dall'Amministrazione.
2. Gli estremi del certificato delle annotazioni di sicurezza devono essere annotati sulla licenza.
3. Il certificato delle annotazioni di sicurezza ha una validità non superiore a tre anni dalla data dell'esecuzione della visita.
ARTICOLO 26
Visita occasionale di riarmo
1. Le navi che abbiano subito un periodo di disarmo superiore a sei mesi, nei limiti del periodo di validità del certificato delle annotazioni di sicurezza, sono tenute ad effettuare una visita occasionale per la riconferma del certificato stesso.
ARTICOLO 27
Bussole
1. Le navi devono essere dotate di bussola magnetica di governo principale e di bussola magnetica normale.
"1. La bussola di governo principale può essere omessa se il timoniere può governare con la bussola normale munita di sistema di lettura a riflessione.
2. Quando esiste una bussola magnetica di governo avente buon dominio di orizzonte (110o per lato, partendo da prora) la bussola normale può essere omessa.
3. La bussola normale deve essere sistemata su ponte scoperto nelle vicinanze della stazione di governo e deve avere una visuale dell'orizzonte quanto più possibile ininterrotta al fine di consentire i rilevamenti; per settori di orizzonte la cui visuale risultasse sostanzialmente interrotta da sovrastrutture, alberi, gru, ecc. si dovrà provvedere con altri sistemi di rilevamento opportunamente disposti.
4. La bussola di governo principale deve, di regola, essere sistemata sul piano di simmetria della nave: sono ammesse deroghe di lieve entità se la bussola di rotta non esplica anche la funzione di bussola normale. Essa deve essere sistemata in posizione tale che il timoniere può agevolmente leggere la rotta.
5. Le apparecchiature di materiale ferroso, le apparecchiature elettriche ed i cavi conduttori di corrente continua devono essere sistemati ad opportuna distanza dalle bussole magnetiche in modo da non provocare in esse deviazioni.
6. Prima dell'entrata in esercizio della nave deve essere effettuata la compensazione completa delle bussole magnetiche.
7. Sulle piccole navi prive di ponte di comando è sufficiente una sola bussola magnetica con funzione di normale e di governo principale. A tali navi non si applicano le disposizioni dei commi che seguono.
8. La compensazione delle bussole magnetiche deve essere ricontrollata e se del caso ripetuta ogni due anni, con la determinazione della curva delle deviazioni residue. Tali controlli dovranno comunque essere ripetuti nei seguenti casi:
a) dopo una notevole trasformazione che abbia alterato la massa magnetica della nave;
b) dopo importanti lavori in cui sia stato fatto uso di saldatura elettrica;
c) quando la nave sia stata colpita dal fulmine;
d) quando alle bussole normali o di rotta vengano comunque rilevate deviazioni anormali;
e) dopo modifiche alla rete ed alle apparecchiature elettriche e radioelettriche;
f) dopo un periodo di disarmo superiore a tre mesi".
2. La compensazione delle bussole magnetiche di bordo deve essere effettuata da persone competenti, autorizzate dall'autorità marittima. A compensazione avvenuta, devono essere rilasciate le tabelle delle deviazioni residue, tabelle che, dopo essere state vistate dall'autorità marittima, devono essere esposte in punto ben visibile sul ponte di comando.
Sezione IV
Disposizioni applicabili solo alle navi nuove di lunghezza inferiore a 24 metri e a quelle esistenti di lunghezza inferiore a 45 metri
ARTICOLO 28
Dotazioni radioelettriche
1. Fino al 31 dicembre 2004, le navi da pesca di stazza lorda inferiore a 30 tonnellate devono essere dotate di:
a) stazione radiotelefonica ad onde metriche (VHF);
b) un EPIRB satellitare (406 Mhz).
2. Fino al 31 dicembre 2004, le navi da pesca di stazza lorda uguale o superiore a 30 tonnellate devono essere dotate di:
a) stazione radiotelefonica ad onde metriche (VHF);
b) un EPIRB satellitare (406 Mhz);
c) stazione radiotelefonica ad onde ettometriche, se effettuano navigazione oltre 20 miglia dalla costa.
3. Gli apparati previsti dai commi precedenti devono essere di tipo idoneo secondo la normativa vigente.
4. In alternativa alle dotazioni radio previste nei commi 1 e 2 le unità da pesca possono essere dotate degli apparati radio prescritti al capitolo IX dell'allegato al decreto legislativo 18 dicembre 1999, n. 541, in relazione al tipo di navigazione effettuata nelle diverse aree di mare individuate da tale capitolo. Tali aree devono essere specificate nel certificato delle annotazioni di sicurezza. Le prescrizioni del presente comma diventeranno obbligatorie per tutte le navi a partire dal 1° gennaio 2004.
5. In parziale deroga alle disposizioni contenute nei commi 1, 2, 3 e 4, le navi dotate della "blue box" prevista dal decreto ministeriale 30 agosto 2001 citato in premessa, possono essere esentate dall'obbligo di essere dotate dell'EPIRB satellitare.
6. Le norme per l'installazione degli apparati radio elettrici sono quelle stabilite dal Ministero delle comunicazioni.
Sezione V
Disposizioni finali
ARTICOLO 29
Norma transitoria
1. Le navi da pesca che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, erano in possesso di abilitazione alla navigazione rilasciata in base a norme pregresse, dovranno ottemperare alle nuove o maggiori prescrizioni previste dal presente regolamento in occasione del rinnovo delle annotazioni di sicurezza e comunque entro il 1 gennaio 2003.
ARTICOLO 30
Norme abrogate
1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati il decreto del Ministro della marina mercantile 22 giugno 1982 e il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 19 aprile 2000, entrambi citati in premessa.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 5 agosto 2002
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti: LUNARI
Il Ministro delle politiche agricole e forestali: ALEMANNO
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 20 settembre 2002 Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 4, foglio n. 135
Allegato 1
(previsto dall'articolo 4)
EQUIPAGGIAMENTI MARITTIMI DI "TIPO APPROVATO"
I seguenti equipaggiamenti marittimi devono essere di "tipo approvato":
1. battelli di emergenza;
2. boette fumogene per salvagente anulari;
3. boette luminose ad accensione automatica alimentata da pile elettriche per salvagente anulari;
4. bussole magnetiche;
5. cinture di salvataggio;
6. dotazioni radioelettriche di cui al comma 4 dell'articolo 26;
7. EPIRB satellitare (406 Mhz);
8. estintori di incendio portatili;
9. ganci idrostatici;
10. imbarcazioni di salvataggio;
11. indumenti per la protezione termica;
12. luci per cinture di salvataggio;
13. razzi a paracadute a luce rossa;
14. salvagente anulari;
15. segnali a mano a luce rossa;
16. tute d'immersione;
17. zattere di salvataggio gonfiabili;
18. zattere di salvataggio rigide.
NOTE
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alla premessa:
- L'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 561 (Gazzetta Ufficiale 1 ottobre 1994, n. 230), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 655, recante:
"Misure urgenti in materia di pesca ed acquacoltura", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 novembre 1994, n. 280, così recita:
"2. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, emana apposito regolamento contenente le norme di sicurezza da applicarsi alle unità che operano nei limiti di cui al comma 1".
- Il decreto legislativo 18 dicembre 1999, n. 541, recante: "Attuazione delle direttive 97/1970/CE e 1999/19/CE sull'istituzione del regime di sicurezza armonizzato per le navi da pesca di lunghezza uguale o superiore a 24 metri" è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 febbraio 2000, n. 35, supplemento ordinario.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, recante: "Approvazione del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare" è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 gennaio 1992, n. 17, supplemento ordinario.
- L'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, recante:
"Regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 luglio 1969, n. 188, supplemento ordinario, così recita:
"Articolo 9 (Tipi di pesca professionale). - Con riferimento alle navi indicate nell'articolo precedente, ed alle categorie di pesca previste dall'articolo 220 codice della navigazione e dall'articolo 408 del regolamento per la navigazione marittima, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, la pesca professionale si distingue nei seguenti tipi: pesca costiera, pesca mediterranea o d'altura, pesca oltre gli stretti od oceanica; la pesca costiera, a sua volta, si divide in pesca locale e pesca ravvicinata.
La pesca locale si esercita nelle acque marittime fino ad una distanza di sei miglia dalla costa, con o senza navi da pesca di quarta categoria, o da terra. Nel rispetto della normativa internazionale, la pesca ravvicinata si esercita nelle acque marittime fino ad una distanza di 40 miglia dalla costa, con navi da pesca di categoria non inferiore alla terza.
La pesca d'altura si esercita nelle acque del mare Mediterraneo, con navi da pesca di categoria non inferiore alla seconda.
La pesca oceanica si esercita oltre gli stretti, con navi di prima categoria.".
- Il decreto del Ministro per le politiche agricole e forestali 30 agosto 2001 recante "Installazione del sistema di rilevazione satellitare a bordo dei motopescherecci" è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 febbraio 2002, n. 34.
- Il regolamento CE 2847/93 del Consiglio istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito comune della pesca.
- L'articolo 23 della legge 6 marzo 1976, n. 51, recante:
"Modificazioni ed integrazioni alla legge 11 febbraio 1971, n. 50, recante norme sulla navigazione da diporto", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 20 marzo 1976, n. 74, così recita:
"Articolo 23. - Il Ministro per la marina mercantile, di concerto con il Ministro per i trasporti, emanerà, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, apposito regolamento contenente le norme di sicurezza cui dovranno attenersi le unità da diporto in relazione alle loro caratteristiche e al loro impiego e le barche da pesca costiera (locale e ravvicinata).
All'entrata in vigore del regolamento suddetto cesserà, per i natanti di cui al precedente comma, l'applicazione delle norme per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare, contenute nel regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 14 novembre 1972, n. 1154.".
- Il decreto del Ministro della marina mercantile 22 giugno 1982, recante: "Approvazione del regolamento di sicurezza per le navi abilitate all'esercizio della pesca costiera (locale e ravvicinata)" è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 luglio 1982, n. 200.
- Il decreto del Ministro per le politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione 19 aprile 2000, recante: "Regime definitivo di operatività delle navi da pesca costiera locale" è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1 giugno 2000, n. 126.
- Il decreto ministeriale 4 novembre 1993, recante:
"Sistemazione a bordo di navi di un radiosegnale marittimo di localizzazione via satellite e di un ricevitore Navtex" è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 novembre 1993, n. 279.
- L'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri", pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, così recita:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.".
- Per l'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1639/1968 si veda nelle note alla premessa.
- Il comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 561/1994 che sostituisce il terzo comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, è riportato nelle note alla premessa.
- Per il decreto legislativo n. 541/1999 si veda nelle note alla premessa.
Note all'articolo 2:
- Per l'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1639/1968 si veda nelle note alla premessa.
- L'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 435/1991 così recita:
"Articolo 1 (Denominazioni e definizioni). - 1. Le denominazioni utilizzate nel presente regolamento hanno il significato risultante dalle seguenti definizioni che sono integrative o addizionali a quelle della Convenzione:
1) Aeroscafo (Hovercraft): una nave avente mezzi atti a generare sotto di essa un cuscino d'aria capace di sollevarla sulla superficie del mare;
2) Aliscafo: una nave avente strutture alari, parzialmente o totalmente sommerse, atte a generare nel moto di avanzamento una portanza idrodinamica capace di sollevarne lo scafo sulla superficie del mare;
3) Apparecchio galleggiante: un mezzo galleggiante (che non sia un'imbarcazione di salvataggio, una zattera di salvataggio, un battello di emergenza, una tuta per l'immersione in acqua, una cintura di salvataggio o un salvagente) destinato a sostenere un determinato numero di
persone che si trovano in acqua, costruito in modo che la sua forma e le sue caratteristiche permangono durante il suo impiego in acqua;
4) Auto-allarme radiotelegrafico: un ricevitore automatico di allarme, che entra in azione quando eccitato da un segnale radiotelegrafico di allarme;
5) Auto-allarme radiotelefonico: un ricevitore automatico di allarme che entra in azione quando eccitato dal segnale di allarme radiotelefonico;
6) Autorità marittima: organi periferici del Ministero e, all'estero, le autorità consolari;
7) Convenzione: la convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare, con allegato, aperta alla firma a Londra il 1 novembre 1974 e relativo protocollo (1978), resa esecutiva in Italia rispettivamente con legge 23 maggio 1980, n. 313, e legge 4 giugno 1982, n. 438, ed emendamenti adottati dall'Italia posteriormente a tale data. I riferimenti alla convenzione contenuti nel presente regolamento si intendono fatti alla convenzione sopra definita, ove non altrimenti specificato nel testo;
8) Dispositivo o sistemazione per la messa a mare: dispositivo o sistemazione atti a trasferire in modo sicuro un mezzo collettivo di salvataggio od un battello di emergenza dalla propria posizione a bordo della nave fino in acqua;
9) Ente tecnico: l'ente definito dall'articolo 3, lettera f), della legge;
10) Frequenze di soccorso: le frequenze assegnate a tale scopo dal regolamento delle radiocomunicazioni rispettivamente per la radiotelegrafia e per la radio telefonia (vedi punto 53);
11) Immersione: la distanza verticale, al mezzo della nave, dalla linea di costruzione al galleggiamento considerato. In ogni caso il piano di galleggiamento deve essere assunto come parallelo ai galleggiamenti del piano di costruzione;
12) Installazione radioelettrica esistente: un impianto radio-elettrico totalmente installato a bordo di una nave anteriormente al 1 luglio 1986, oppure un impianto radioelettrico parzialmente montato a bordo di una nave prima della predetta data e completato poi con parti identiche a quelle preesistenti ovvero con parti conformi alle prescrizioni del presente regolamento;
13) Installazione radioelettrica nuova: qualsiasi impianto radioelettrico che non sia una "installazione radioelettrica esistente";
14) Larghezza (della nave): la massima larghezza della nave fuori ossatura al di sotto del ponte di coperta. Se la nave è soggetta a norme di compartimentazione si deve intendere per la sua larghezza, agli effetti dei computi relativi alla compartimentazione, quella massima fuori ossatura al massimo galleggiamento di compartimentazione o al di sotto di esso;
15) Legge: la legge 5 giugno 1962, n. 616, sulla sicurezza della navigazione e della vita umana in mare;
16) Linea limite: la linea tracciata almeno 76 millimetri al di sotto della linea d'intersezione della faccia superiore del ponte delle paratie con la murata;
17) Lunghezza (della nave): la lunghezza tra le perpendicolari. Se la nave è soggetta a norme di compartimentazione, la sua lunghezza, agli effetti dei computi relativi alla compartimentazione, si deve intendere quella misurata tra le perpendicolari condotte alle estremità del massimo galleggiamento di compartimentazione. In ogni caso il galleggiamento deve essere considerato parallelo ai piani di galleggiamento del piano di costruzione. La lunghezza della nave ai fini delle norme di cui sia alla regola 28 del capitolo III della convenzione 1974 sia all'articolo 173 del presente regolamento, è quella misurata dalla faccia prodiera del dritto di prora fuori tutto alla faccia poppiera del dritto di poppa; quando il dritto di poppa non esiste la lunghezza va misurata all'asse del timone;
18) Marittimo abilitato: un membro dell'equipaggio di una nave, che abbia un certificato di idoneità rilasciato secondo le disposizioni del presente regolamento;
19) MARPOL 73/78: la convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi (1973) e relativo protocollo (1978) resa esecutiva in Italia rispettivamente con legge 29 settembre 1980, n. 662, e legge 4 giugno 1982, n. 438, ed emendamenti adottati dall'Italia posteriormente a tale data;
20) Ministero: il Ministero della marina mercantile;
21) Motonave: una nave la cui propulsione dipende da motore endotermico;
22) Motoveliero: una nave a propulsione mista, meccanica ed a vela, il cui apparato di propulsione meccanica è capace di imprimerle una velocità non inferiore a 7 nodi, all'andatura corrispondente al regime per il servizio continuativo, al dislocamento di pieno carico, in acqua tranquilla, senza l'ausilio delle vele;
23) Nave a vela (veliero): una nave la cui propulsione dipende da vele;
24) Nave ad uso privato: una nave adibita a scopi, diversi dal diporto, dai quali esula il fine di lucro;
25) Nave da passeggeri: una nave adibita al trasporto di passeggeri in numero superiore a dodici;
26) Nave da pesca (nave peschereccia, peschereccio): una nave adibita alla cattura dei pesci, delle balene, delle foche, dei trichechi o di altri esseri viventi del mare;
27) Nave da salvataggio: una nave munita di attrezzature particolari per il servizio di soccorso a navi;
28) Nave da carico: qualsiasi nave che non sia ad uso privato, da passeggeri o da pesca;
29) Nave chimichiera: una nave da carico costruita o adattata ed impiegata per il trasporto alla rinfusa di prodotti chimici liquidi pericolosi, come definita dalla convenzione;
30) Nave cisterna: una nave da carico costruita o adattata per il trasporto alla rinfusa di carichi liquidi di natura infiammabile;
31) Nave costruita: l'espressione "nave la cui chiglia è stata impostata o che si trova ad uno stadio di costruzione equivalente" nel testo può essere abbreviata dall'espressione "nave costruita";
32) Nave gasiera: una nave costruita o adattata ed impiegata per il trasporto alla rinfusa di gas liquefatti, come definita dalla convenzione;
33) Nave nucleare: una nave dotata di un impianto ad energia nucleare;
34) Nave traghetto: una nave munita di attrezzature particolari che la rendano atta al trasporto di rotabili ferroviari o stradali con imbarco degli stessi sulle proprie ruote;
35) Navigazione internazionale lunga: una navigazione che si svolge tra porti appartenenti a Stati diversi in qualsiasi mare ed a qualsiasi distanza dalla costa;
36) Navigazione internazionale breve: una navigazione che si svolge tra porti appartenenti a Stati diversi nel corso della quale la nave non si allontana più di 200 miglia da un porto o da una località ove l'equipaggio e i passeggeri possono trovare rifugio, semprechè la distanza fra l'ultimo porto di scalo nello Stato ove il viaggio ha origine ed il porto finale di destinazione non superi 600 miglia;
37) Navigazione internazionale costiera: una navigazione che si svolge tra porti appartenenti a Stati diversi nel corso della quale la nave non si allontana più di 20 miglia dalla costa;
38) Navigazione nazionale: una navigazione che si svolge tra porti dello Stato, a qualsiasi distanza dalla costa;
39) Navigazione nazionale costiera: una navigazione che si svolge tra porti dello Stato nel corso della quale la nave non si allontana più di 20 miglia dalla costa;
40) Navigazione litoranea: una navigazione che si svolge tra porti dello Stato nel corso della quale la nave non si allontana più di 6 miglia dalla costa;
41) Navigazione locale: una navigazione che si svolge nell'interno di porti ovvero di rade, estuari, canali e lagune dello Stato, nel corso della quale la nave non si allontana più di 3 miglia dalla costa;
42) Navigazione speciale: una navigazione i cui limiti sono indicati nel singolo caso;
43) Norme tecniche per gli impianti radio: le norme emanate con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per la marina mercantile, relative agli impianti e agli apparati radioelettrici a bordo delle navi mercantili;
44) Operatore radiotelefonista: una persona titolare di un certificato per tale qualifica, conforme alle disposizioni del regolamento delle radiocomunicazioni, rilasciato dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;
45) Passeggero: qualsiasi persona imbarcata sulla nave che non sia: a) il comandante od un membro dell'equipaggio o altra persona per i suoi servizi; b) un bambino di età inferiore ad un anno;
46) Permeabilità: la percentuale del volume (calcolato fuori ossatura) di uno spazio che può essere occupato dall'acqua. Se lo spazio si estende sopra la linea limite, il volume va misurato solo fino all'altezza di tale linea;
47) Perpendicolare addietro: la linea verticale condotta, sul piano di simmetria della nave, in corrispondenza della intersezione della faccia poppiera del dritto di poppa o dritto del timone col piano di galleggiamento a pieno carico (centro disco per le navi munite di certificato di bordo libero); se la nave non ha dritto poppa o dritto del timone, in luogo della faccia poppiera del dritto si considera l'asse di rotazione del timone; il piano di galleggiamento deve essere in ogni caso considerato parallelo ai galleggiamenti del piano di costruzione;
48) Perpendicolare avanti: la linea verticale condotta, sul piano di simmetria della nave, in corrispondenza della intersezione della faccia prodiera del dritto di prora col piano di galleggiamento a pieno carico (centro disco per le navi munite di certificato di bordo libero); il piano di galleggiamento deve essere in ogni caso considerato parallelo ai galleggiamenti del piano di costruzione;
49) Personale industriale: tutte le persone imbarcate sulla nave che non siano passeggeri, membri dell'equipaggio, o personale speciale e che siano normalmente impiegate in operazioni industriali off-shore;
50) Personale speciale: tutte le persone che non siano né passeggeri né membri dell'equipaggio e che siano trasportate a bordo di una nave in conseguenza dei servizi speciali cui la nave è destinata o a causa di lavori speciali svolti sulla nave;
51) Piroscafo: una nave la cui propulsione dipende da una macchina a vapore acqueo;
52) Ponte di coperta: il ponte continuo più alto della nave;
53) Regolamento dell'ente tecnico: norme tecniche predisposte dal Registro italiano navale in base a quanto previsto dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 22 gennaio 1947, n. 340 e dal decreto ministeriale 10 giugno 1947, relativo all'applicazione dell'articolo 3 del citato decreto;
54) Regolamento delle radiocomunicazioni: il regolamento delle radiocomunicazioni annesso, o considerato come annesso, alla convenzione internazionale delle telecomunicazioni in vigore;
55) Rimorchiatore: una nave progettata, costruita ed attrezzata per operazioni di rimorchio;
56) Segnale di allarme (per gli impianti radio): il segnale di allarme stabilito dal regolamento delle radiocomunicazioni;
57) Segnale di soccorso (per gli impianti radio): il segnale di soccorso stabilito dal regolamento delle radiocomunicazioni;
58) Stazione di governo: il posto dal quale viene manovrato un apparecchio di governo;
59) Stazione radiotelegrafica: uno o più trasmettitori o ricevitori, o un complesso di trasmettitori e ricevitori, compresi gli apparecchi accessori, necessari per effettuare un servizio di comunicazioni radiotelegrafiche;
60) Stazione radiotelefonica: uno o più trasmettitori o ricevitori, o un complesso di trasmettitori e ricevitori, compresi gli apparecchi accessori, necessari per effettuare un servizio di comunicazioni radiotelefoniche;
61) Tipo approvato: un apparecchio o un dispositivo o un materiale dichiarato di "tipo approvato" ai sensi dell'articolo 11 della legge;
62) Ufficiale radiotelegrafista: una persona titolare di un certificato per tale qualifica, conforme alle disposizioni del regolamento delle radiocomunicazioni, rilasciato dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;
63) Veliero: vedi nave a vela;
64) Veliero con motore ausiliario: una nave a propulsione mista, meccanica e a vela, il cui apparato di propulsione meccanica non è capace di farle raggiungere una velocità di 7 nodi, all'andatura corrispondente al regime per il servizio continuativo, al dislocamento di pieno carico, in acqua tranquilla, senza l'ausilio di vela;
65) Viaggio internazionale lungo: un viaggio che si effettua tra porti appartenenti a Stati diversi in qualsiasi mare ed a qualsiasi distanza dalla costa; a tale effetto ogni territorio delle cui relazioni internazionali sia responsabile un Paese aderente alla convenzione, o che sia sottoposto all'amministrazione dell'Organizzazione delle nazioni unite, è considerato come Paese autonomo;
66) Viaggio internazionale breve: un viaggio nel corso del quale una nave non si allontana più di 200 miglia da un porto o da un luogo ove i passeggeri e l'equipaggio possano trovare rifugio e nel corso del quale la distanza tra l'ultimo porto di scalo nel Paese ove il viaggio ha origine e il porto finale di destinazione non supera 600 miglia;
67) Zattera di salvataggio: un mezzo galleggiante, che non sia una imbarcazione di salvataggio, un apparecchio galleggiante di salvataggio, una cintura di salvataggio o un salvagente, destinato a sostenere un determinato numero di persone fuori dall'acqua.".
- La legge 2 maggio 1983, n. 293, recante: "Adesione alla convenzione internazionale sulla sicurezza delle navi da pesca, adottata a Torremolinos il 2 aprile 1977, e sua esecuzione, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 20 giugno 1983, n. 167, supplemento ordinario.
- La legge 17 dicembre 1999, n. 511, recante: "Adesione della Repubblica italiana al protocollo del 1993 relativo alla Convenzione internazionale di Torremolinos del 1977 sulla sicurezza delle navi da pesca, fatto a Torremolinos il 2 aprile 1993 è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 gennaio 2000, n. 6, supplemento ordinario.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407, recante: "Regolamento recante norme di attuazione delle direttive 96/98/CE e 98/85/CE relative all'equipaggiamento marittimo" e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 novembre 1999, n. 263, supplemento ordinario.
- L'articolo 1, lettera g), del decreto del Presidente della Repubblica n. 407/1999, così recita:
"1. Ai fini del presente regolamento s'intendono per:
a)-f) (Omissis);
g) "organismo notificato": un organismo designato ai sensi dell'articolo 7.".
- L'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1639/1968, così recita:
"Articolo 28 (Istituti scientifici e ricercatori singoli autorizzati). - Fuori dei casi previsti dall'articolo precedente, gli istituti di ricerca e i singoli che intendano esercitare le attività di cui all'articolo 7, terzo comma, devono, di volta in volta richiedere l'autorizzazione al Ministero della marina mercantile.
Parimenti debbono chiedere l'autorizzazione coloro i quali intendano compiere, fuori dal campo della pesca, esperienze, ricerche e studi che possano comunque danneggiare le risorse biologiche del mare.
L'autorizzazione è concessa limitatamente al periodo di tempo necessario al compimento delle ricerche ed è condizionata all'osservanza di prescrizioni da determinarsi caso per caso.".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1976, n. 1057, recante: "Modificazioni agli articoli 27, 28, 29, 30 e 31 del regolamento alla legge 14 luglio 1965, n. 963, sulla disciplina della pesca marittima, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639" è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 maggio 1977, n. 123.
Note all'articolo 11:
- La nota 6 della tabella allegata all'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica n. 435/1991 così recita:
"[6] Per navi abilitate a navigazione nazionale, a navigazione internazionale e nazionale costiera ed inferiore, nonché per navi da pesca adibite alla pesca entro il mare Mediterraneo, non viene richiesto che il riconoscimento di Tipo Approvato delle zattere di salvataggio e relativi dispositivi per la messa a mare sia effettuato in applicazione delle norme della SOLAS 74.
Per essi il riconoscimento deve essere effettuato sulla base dei regolamenti dell'ente tecnico".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 347, recante: "Regolamento recante semplificazione dei procedimenti di tipo approvato di apparecchi, dispositivi o materiali da installare a bordo delle navi mercantili" è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 giugno 1994, n. 132, supplemento ordinario.
Nota all'articolo 22:
- Per il decreto del Presidente della Repubblica n. 435/1991 si veda nelle note alle premesse.
Nota all'articolo 30:
- Per i decreti ministeriali 22 giugno 1982 e 19 aprile 2000 si veda nelle note alla premessa.