DECISIONE DELLA COMMISSIONE SUI PRODOTTI DELLA PESCA IMPORTATI DALL'ALBANIA
Con decisione del 4 ottobre 2007, la Commissione ha disposto che gli Stati membri possono autorizzare l'importazione di prodotti della pesca per pesci che appartengono alle famiglie Scombridae, Clupeidae, Coryfenidae, Pomatomidae e Scombresosidae, soltanto se accompagnati dai risultati di un esame analitico per l'istamina, effettuato in Albania o in altro laboratorio straniero accreditato, prima della spedizione.
I livelli di istamina consentiti devono essere al di sotto dei limiti fissati dal Reg. (CE) 2073/2005.
La decisione autorizza, altresì, la importazione in deroga purché lo Stato membro assicuri che ciascuna partita dei prodotti sopra citati è comunque sottoposta a esami effettuati con i metodi di campionamento ed analisi fissati nel Reg. (CE) 2073/2005. In tali casi l'Autorità competente dispone il blocco ufficiale della partita interessata fino all'ottenimento di un risultato favorevole degli esami.
E', inoltre, disposto che, in caso di superamento dei livelli fissati dal succitato Regolamento, gli Stati membri informino immediatamente la Commissione, utilizzando il sistema di allarme rapido previsto dal Reg. (CE) 178/2002.
In allegato è consultabile la Decisione della Commissione.