Cosa cambia negli sgravi fiscali e previdenziali nel settore della pesca
Come noto la legge finanziaria 203/2008 con le disposizioni di cui all'art. 2, comma 2, ha dato strutturalità agli sgravi fiscali e contributivi del settore della pesca estendendo, a decorrere dal 2009, e nel limite dell'80%, i benefici di cui agli art. 4 (sgravi fiscali) e 6 (sgravi contributivi) del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito con modificazioni con legge 27 febbraio 1998, n. 30, alle imprese che esercitano la pesca costiera e nelle acque interne e lagunari.
La legge di stabilità 138/2011, all'art. 4, comma 55, è intervenuta in materia stabilendo che "i benefici di cui all'art. 6 del decreto legge 457/1997, convertuito con legge 30/1998 sono corrisposti nel limite del 60% per il 2012 e del 70% a decorrere dal 2013".
Gli interventi sugli sgravi si sono resi necessari a seguito del taglio operato, nell'ambito della manovra finanziaria, sul capitolo di bilancio specifico (cap. 1485 "sgravi contributivi alle imprese che esercitano la pesca costiera...." dello stato di previsione della spesa del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, rispettivamente di 10 milioni di euro, per il 2012, e di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014.
Rimane invriato il limite all'80% dello sgravio fiscale previsto per le imprese che esercitano la pesca costiera, nelle acque interne e lagunare.