COMUNICATO FERMO PESCA 2007

26/07/2007

COMUNICATO

FERMO PESCA 2007

Il Ministre De Castro ha finalmente firmato il Decreto 25 luglio 2007 che disciplina gli interventi di protezione delle risorse acquatiche per l’anno 2007 (Fermo Pesca 2007)

Le interruzioni temporanee ed obbligatorie dell’attività di pesca riguardano le unità autorizzate ai sistemi di pesca a strascico e/o volante, con esclusione delle unità abilitate alla pesca oceanica che operano oltre gli stretti.

MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL FERMO

  • Navi da pesca iscritte nei compartimenti da Trieste ad Ortona

L’interruzione temporanea obbligatoria della pesca è disposta per un periodo di 26 giorni continuativi, dal 30 luglio al 24 agosto

  • Navi da pesca iscritte nei compartimenti da Termoli a Bari

L’interruzione temporanea obbligatoria della pesca è disposta per un periodo di 26 giorni continuativi, dal 6 agosto al 31 agosto.

Nel caso in cui gli armatori che rappresentano almeno il 60% delle unità da pesca iscritte nello stesso Compartimento, abilitate ai sistemi interessati, dichiarino entro il 30 luglio (dichiarazione irrevocabile), la loro volontà di effettuare il fermo in due periodi di 13 giorni consecutivi, dal 5 agosto al 17 agosto e dal 16 settembre al 28 settembre, la sospensione dell’attività di pesca è disposta, entro il 3 agosto, dal Capo del Compartimento Marittimo, con ordinanza affissa all’albo e comunicata agli armatori interessati.

  • Navi da pesca iscritte nei compartimenti da Brindisi ad Imperia

L’interruzione temporanea obbligatoria è disposta per un periodo di 14 giorni consecutivi dal 9 settembre al 22 settembre

Nel caso in cui gli armatori che rappresentano almeno il 60% delle unità da pesca iscritte nello stesso Compartimento, abilitate ai sistemi interessati, dichiarino entro il 4 settembre (dichiarazione irrevocabile), la loro volontà di aderire all’interruzione temporanea per un ulteriore periodo di 7 giorni, la ulteriore sospensione è disposta dal Capo del Compartimento Marittimo, con ordinanza affissa all’albo della Capitaneria e comunicata agli armatori interessati.

MODALITA’ DI ESECUZIONE

  • Durante il periodo di fermo è fatto divieto assoluto di esercitare l’attività di pesca nelle acque del Compartimento interessato dalla misura; tale divieto riguarda anche le unità da pesca, abilitate ai sistemi interessati dal fermo, provenienti da altri compartimenti.
  • Le unità che operano in aree diverse dai compartimenti di iscrizione possono effettuare l’interruzione temporanea nel periodo previsto per tali aree, previa comunicazione scritta all’ufficio di iscrizione della nave entro cinque giorni precedenti l’inizio del relativo fermo; dette unità possono svolgere operazioni commerciali e tecniche nei porti di iscrizione o di base logistica, ottemperando alle disposizioni impartite dall’Autorità Marittima per il transito nell’areale in fermo.
  • Le navi abilitate all’esercizio di altri sistemi, oltre lo strascico e la volante, nonché le navi autorizzate al pesca-turismo possono, rinunciando alle misure sociali previste per il fermo, optare per la continuazione dell’attività nel periodo di fermo, previo sbarco delle attrezzature per lo strascico e/o volante. Resta inteso che l’armatore dovrà dare comunicazione scritta, entro e non oltre il giorno precedente l’inizio del fermo, al Capo del Compartimento di iscrizione ovvero all’Autorità Marittima del porto di base logistica. Si sottolinea che, qualora venga effettuata la suddetta opzione, le unità interessate possono riprendere la normale attività di pesca con i sistemi a strascico e volante solo a partire dalla nona settimana successiva alla conclusione del fermo.
  • Le navi da pesca che effettuano la pesca mediterranea e dei gamberi di profondità ( nello Ionio, nel Ligure, nel Tirreno e nel Canale di Sicilia), possono effettuare il fermo, in maniera cumulativa, al temine del periodo di pesca del gambero, dandone comunicazione preventiva all’autorità Marittima del luogo di iscrizione della stessa unità.

MISURE TECNICHE

o In tutti i compartimenti marittimi è vietata la pesca nei giorni di sabato, domenica e festivi senza possibilità di recupero di eventuali giornate di inattività causate da condizioni meteomarine avverse.

Con specifico provvedimento della Direzione Generale potrà essere, in

deroga, autorizzata l’attività di pesca nel periodo natalizio.

Il Divieto di pesca sopra indicato non si applica alle unità autorizzate al

pesca-turismo, previo sbarco degli attrezzi ovvero apposizione dei sigilli da

parte dell’Autorità Marittima.

  • Dall’entrata in vigore del decreto sul fermo e fino al 31 ottobre 2007, nelle acque dei compartimenti dell’Adriatico, con eccezione di quelli di Monfalcone e Trimestre nonché dello Ionio, è fatto divieto di esercitare la pesca a strascico e/o volante entro una distanza dalla costa inferiore alle 4 miglia ovvero con profondità inferiore a 60 metri. Detto divieto non trova applicazione per le unità iscritte in IV categoria abilitate alla pesca costiera entro sei miglia dalla costa.

MISURE TECNICHE SUCCESSIVE AL FERMO

v Le unità iscritte nei compartimenti da Trieste a Bari, abilitate allo strascico e volante, nelle otto settimane successive all’interruzione temporanea non dovranno esercitare l’attività di pesca nel giorno di venerdì, senza possibilità di recupero di eventuali giornate di inattività.

v Le unità iscritte nei compartimenti da Trieste ad Ortona, autorizzate allo strascico e volante, oltre a non esercitare l’attività nella giorno di venerdì effettueranno una ulteriore giornata di fermo, qualora lo richiedano gli armatori che rappresentino almeno il 60% delle imbarcazioni iscritte nel medesimo compartimento ed abilitate ai predetti sistemi.

v Nelle otto settimane successive al fermo è obbligatoriamente disposta la compilazione di schede di rilevamento finalizzate valutare gli effetti dell’intervento sulle risorse.

MISURE SOCIALI

Le misure sociali di accompagnamento previste per il fermo sono:

q Erogazione del minimo monetario garantito, quale previsto dal CCNL vigente, per ogni marittimo risultante nel ruolino equipaggio alla data di inizio del fermo

q oneri previdenziali ed assistenziali dovuti ai marittimi di cui sopra, da versare ai relativi istituti di previdenza ed assistenza.

A cura del Centro Servizi ASSOPESCA