COMUNICATO FERMO PESCA 2007
COMUNICATO
FERMO PESCA 2007
Il Ministre De Castro ha finalmente firmato il Decreto 25 luglio 2007 che disciplina gli interventi di protezione delle risorse acquatiche per lanno 2007 (Fermo Pesca 2007)
Le interruzioni temporanee ed obbligatorie dellattività di pesca riguardano le unità autorizzate ai sistemi di pesca a strascico e/o volante, con esclusione delle unità abilitate alla pesca oceanica che operano oltre gli stretti.
MODALITA DI ESECUZIONE DEL FERMO
- Navi da pesca iscritte nei compartimenti da Trieste ad Ortona
Linterruzione temporanea obbligatoria della pesca è disposta per un periodo di 26 giorni continuativi, dal 30 luglio al 24 agosto
- Navi da pesca iscritte nei compartimenti da Termoli a Bari
Linterruzione temporanea obbligatoria della pesca è disposta per un periodo di 26 giorni continuativi, dal 6 agosto al 31 agosto.
Nel caso in cui gli armatori che rappresentano almeno il 60% delle unità da pesca iscritte nello stesso Compartimento, abilitate ai sistemi interessati, dichiarino entro il 30 luglio (dichiarazione irrevocabile), la loro volontà di effettuare il fermo in due periodi di 13 giorni consecutivi, dal 5 agosto al 17 agosto e dal 16 settembre al 28 settembre, la sospensione dellattività di pesca è disposta, entro il 3 agosto, dal Capo del Compartimento Marittimo, con ordinanza affissa allalbo e comunicata agli armatori interessati.
- Navi da pesca iscritte nei compartimenti da Brindisi ad Imperia
Linterruzione temporanea obbligatoria è disposta per un periodo di 14 giorni consecutivi dal 9 settembre al 22 settembre
Nel caso in cui gli armatori che rappresentano almeno il 60% delle unità da pesca iscritte nello stesso Compartimento, abilitate ai sistemi interessati, dichiarino entro il 4 settembre (dichiarazione irrevocabile), la loro volontà di aderire allinterruzione temporanea per un ulteriore periodo di 7 giorni, la ulteriore sospensione è disposta dal Capo del Compartimento Marittimo, con ordinanza affissa allalbo della Capitaneria e comunicata agli armatori interessati.
MODALITA DI ESECUZIONE
- Durante il periodo di fermo è fatto divieto assoluto di esercitare lattività di pesca nelle acque del Compartimento interessato dalla misura; tale divieto riguarda anche le unità da pesca, abilitate ai sistemi interessati dal fermo, provenienti da altri compartimenti.
- Le unità che operano in aree diverse dai compartimenti di iscrizione possono effettuare linterruzione temporanea nel periodo previsto per tali aree, previa comunicazione scritta allufficio di iscrizione della nave entro cinque giorni precedenti linizio del relativo fermo; dette unità possono svolgere operazioni commerciali e tecniche nei porti di iscrizione o di base logistica, ottemperando alle disposizioni impartite dallAutorità Marittima per il transito nellareale in fermo.
- Le navi abilitate allesercizio di altri sistemi, oltre lo strascico e la volante, nonché le navi autorizzate al pesca-turismo possono, rinunciando alle misure sociali previste per il fermo, optare per la continuazione dellattività nel periodo di fermo, previo sbarco delle attrezzature per lo strascico e/o volante. Resta inteso che larmatore dovrà dare comunicazione scritta, entro e non oltre il giorno precedente linizio del fermo, al Capo del Compartimento di iscrizione ovvero allAutorità Marittima del porto di base logistica. Si sottolinea che, qualora venga effettuata la suddetta opzione, le unità interessate possono riprendere la normale attività di pesca con i sistemi a strascico e volante solo a partire dalla nona settimana successiva alla conclusione del fermo.
- Le navi da pesca che effettuano la pesca mediterranea e dei gamberi di profondità ( nello Ionio, nel Ligure, nel Tirreno e nel Canale di Sicilia), possono effettuare il fermo, in maniera cumulativa, al temine del periodo di pesca del gambero, dandone comunicazione preventiva allautorità Marittima del luogo di iscrizione della stessa unità.
MISURE TECNICHE
o In tutti i compartimenti marittimi è vietata la pesca nei giorni di sabato, domenica e festivi senza possibilità di recupero di eventuali giornate di inattività causate da condizioni meteomarine avverse.
Con specifico provvedimento della Direzione Generale potrà essere, in
deroga, autorizzata lattività di pesca nel periodo natalizio.
Il Divieto di pesca sopra indicato non si applica alle unità autorizzate al
pesca-turismo, previo sbarco degli attrezzi ovvero apposizione dei sigilli da
parte dellAutorità Marittima.
- Dallentrata in vigore del decreto sul fermo e fino al 31 ottobre 2007, nelle acque dei compartimenti dellAdriatico, con eccezione di quelli di Monfalcone e Trimestre nonché dello Ionio, è fatto divieto di esercitare la pesca a strascico e/o volante entro una distanza dalla costa inferiore alle 4 miglia ovvero con profondità inferiore a 60 metri. Detto divieto non trova applicazione per le unità iscritte in IV categoria abilitate alla pesca costiera entro sei miglia dalla costa.
MISURE TECNICHE SUCCESSIVE AL FERMO
v Le unità iscritte nei compartimenti da Trieste a Bari, abilitate allo strascico e volante, nelle otto settimane successive allinterruzione temporanea non dovranno esercitare lattività di pesca nel giorno di venerdì, senza possibilità di recupero di eventuali giornate di inattività.
v Le unità iscritte nei compartimenti da Trieste ad Ortona, autorizzate allo strascico e volante, oltre a non esercitare lattività nella giorno di venerdì effettueranno una ulteriore giornata di fermo, qualora lo richiedano gli armatori che rappresentino almeno il 60% delle imbarcazioni iscritte nel medesimo compartimento ed abilitate ai predetti sistemi.
v Nelle otto settimane successive al fermo è obbligatoriamente disposta la compilazione di schede di rilevamento finalizzate valutare gli effetti dellintervento sulle risorse.
MISURE SOCIALI
Le misure sociali di accompagnamento previste per il fermo sono:
q Erogazione del minimo monetario garantito, quale previsto dal CCNL vigente, per ogni marittimo risultante nel ruolino equipaggio alla data di inizio del fermo
q oneri previdenziali ed assistenziali dovuti ai marittimi di cui sopra, da versare ai relativi istituti di previdenza ed assistenza.