Chiarimenti sull'arresto temporaneo obbligatorio

03/09/2014

Con circolare n. 0017714 del 29 agosto 2014 la Direzione Generale della Pesca ha fornito utili chiarimenti sul provvedimento disciplinante l'arresto temporaneo obbligatorio di cui al DM 23 luglio 2014, con particolare riferimento alla sperimentazione di flessibilità operativa introdotta dall'art. 4 comma 1 lettera a) e comma 2 lettera a) ed alle unità che esercitano l'attività di pesca a strascico con utilizzo di due reti divergenti.

Utile appare infine il chiarimento fornito in ordine alla piena applicazione delle misure tecniche successive al periodo di interruzione temporanea obbligatoria di cui all'art. 4 del DM 23.07.2014 anche alle unità che utilizzano reti da traino pelagico a coppia, attrezzi non inclusi all'art. 4 per mero errore materiale.

E' importante ribadire quanto riportato sulla nota in oggetto in ordine alla necessità di comunicare all'Autorità marittima, con modalità da questa stabilite, la scelta opzionale che si intende adottare in ordine alle misure tecniche successive all'arresto temporaneo obbligatorio (dieci settimane successive al fermo ed ulteriore periodo dll'anno) e sul carattere di definitività e vincolabilità delle stesse per l'intero periodo.

In allegato è possibile consultare il testo della circolare