AUTORIZZAZIONE ALLA PESCA SENZA BLUE BOX
E' noto che un peschereccio comunitario non può salpare dal porto nel caso in cui vi sia un guasto tecnico o comunque un non funzionamento della BLUE BOX installata a bordo, almeno fino a quando le Autorità Competenti non abbiano verificato che l'impianto funzioni normalmente, ovvero non abbiano comunque autorizzato il peschereccio a salpare (art. 11 Reg. (CE) 2244/03). Recenti disposizioni Ministeriali, vedasi circolare n. 200605963, avevano di fatto escluso la possibilità di rilasciare dette autorizzazioni, in quanto veniva disposto che gli Organi di controllo, in presenza di comportamenti, da parte dell'impresa, volti a ritardare o ostacolare le attività di installazione o manutenzione della BLUE BOX, dovevano contestare alle imprese di pesca l'utilizzo della nave priva di apparecchiatura di controllo per l'esercizio della pesca ed impedire, conseguentemente, alle stesse di lasciare il porto per svolgere tale attività.
Finalmente il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali - Reparto Pesca Marittima del Corpo delle Capitanerie di Porto, ha diramato una nota di chiarimento sulle modalità di rilascio delle autorizzazioni alla pesca, senza BLUE BOX, nel caso di guasto tecnico o mancato funzionamento dell'impianto.
In particolare il Comando Generale delle Capitanerie di Porto, con circolare 82/02993/CCNP, ha demandato alla discrezionalità dell'Autorità Marittima (C.C.A.P.) il rilascio delle autorizzazioni "in deroga", previa valutazione delle circostanze.
Il Ministero chiarisce che la discrezionalità va intesa come equilibrata valutazione delle circostanze, caso per caso; l'Autorità Marittima deve, infatti, tener conto dell'esigenza di non arrecare danni ingiustificati alle imprese di pesca, nel caso in cui, per fatti ad essa non imputabili (vedasi per esempio nella fornitura dell'apparato o un mancato intervento di manutenzione nei termini contrattuali), il natante si trovi senza impianto o con impianto non funzionante, ma contemporaneamente deve valutare l'interesse pubblico che, con il sistema VMS, si è voluto tutelare e, quindi, del danno che potrebbe derivare da un'autorizzazione inopportuna o comunque rilasciata incautamente.
La valutazione dei C.C.A.P. deve essere orientata a verificare, caso per caso, la opportunità di concedere l'autorizzazione in riferimento. La circolare individua, ad esempio, tra i casi di possibile valutazione negativa al rilascio dell'autorizzazione in riferimento, la circostanza che il natante da pesca interessato sia stato più volte sanzionato per violazione del divieto di pesca in zone interdette (pesca a strascico entro le 3 miglia dalla costa o all'interno della batimetrica dei 50 metri). In questi casi, infatti, la presenza di comportamenti lesivi dell'interesse pubblico ad un corretto esercizio dell'attività di pesca, può ampiamente giustificare il diniego al rilascio dell'autorizzazione.
In allegato il testo della nota Ministeriale.