Arresto temporaneo delle attività di pesca - la UE autorizza incremento dal 6% al 9% della dotazione finanziaria per gli aiuti

30/05/2013

Con decisione di esecuzione della Commissione del 22 maggio 2013 è stata accolta la richiesta dell'Italia di deroga alla soglia fissata dal Reg. (CE) 1198/2006 del Consiglio per l'aiuto finanziario a favore di misure di aiuto, istituite dall'Italia, per misure di arresto temporaneo delle attività di pesca.

Secondo la decisione della Commissione la soglia del 6%, prevista dall'art. 23, paragrafo 2, del FEP, di aiuti pubblici erogati a pescatori e proprietari di pescherecci per misure di arresto temporaneo delle attività di pesca, nell'ambito dei piani di gestione nazionali di cui all'art. 19 del Reg. (CE) 1967/2006 - Regolamento Mediterraneo, può essere portata al 9% dell'aiuto finanziario concesso al nostro Paese.

Si avranno così più risorse per programmare ed attuare misure di arresto temporaneo nell'intero periodo di programmazione FEP.

La decisione in riferimento condiziona l'utilizzo del contributo finanziario FEP eccedente la soglia del 6% al solo pagamento di misure di arresto temporaneo adottate nell'ambito dei Piani di Gestione Nazionali, adottati, in applicazione dell'art. 19 del regolamento mediterraneo, con decreto 20 maggio 2011.

In allegato è consultabile la decisione del Consiglio