DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI
15 febbraio 2006
(Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo
2006)
Flussi d'ingresso dei lavoratori extracomunitari nel
territorio dello Stato per l'anno 2006.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI
Visto il decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, contenente il testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero, e successive modificazioni;
Visto, in particolare,
l'articolo 3, comma 4, del citato decreto legislativo n. 286 del 1998, come
modificato dall'articolo 3, comma 2, della legge 30 luglio
2002, n. 189, relativo alla definizione annuale delle quote
massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato;
Visto il documento
programmatico relativo alla politica dell'immigrazione e degli stranieri nel
territorio dello Stato, per il triennio 2004-2006,
pubblicato nella G.U. n. 169 del 22 luglio 2005, S.O.;
Visti il decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri concernente la programmazione transitoria
dei flussi di ingresso dei lavoratori extracomunitari nel territorio dello Stato
per l'anno 2005, del 17 dicembre 2004, pubblicato nella G.U. 2 febbraio 2005 e
l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 aprile 2005, n.
3426, recante "Disposizioni urgenti di protezione civile in relazione alla
situazione di emergenza di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei
Ministri in data 20 marzo 2002, 7 novembre 2003, 23 dicembre 2004 e 21 aprile
2005";
Sentito il Comitato per il
coordinamento e il monitoraggio delle disposizioni del Testo Unico
sull'immigrazione, costituito ai sensi dell'articolo 2-bis dello stesso testo
unico, riunitosi il 14 dicembre 2005, che ha tenuto
conto della relazione del
Gruppo tecnico di lavoro presso il Ministero dell'interno, di cui all'articolo
2-bis, comma 3, del Testo unico
sull'immigrazione;
Acquisito il parere della
Conferenza Unificata Stato-Regioni, Città e Autonomia Locali del 26 gennaio
2006;
Acquisito il parere delle
competenti Commissioni parlamentari del 1 febbraio 2006;
Tenuto conto che alcuni
settori produttivi nazionali richiedono lavoratori stranieri in posizione
dirigenziale o altamente qualificati;
Tenuto conto che vi sono
fabbisogni di lavoratori autonomi, provenienti dall'estero, in particolari
settori imprenditoriali, professionali e della
ricerca;
Tenuto conto che godono di
prelazione i lavoratori extracomunitari che hanno beneficiato di istruzione e formazione professionale nei paesi di origine nell'ambito di
programmi approvati dal Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e del Ministero dell'Istruzione;
Considerato che l'articolo
17, comma 1, lettera b), della legge 30 luglio 2002, n. 189, prevede di
istituire quote riservate a favore di "lavoratori di origine
italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo
grado in linea diretta di ascendenza, residenti in Paesi non comunitari, che
chiedono di essere inseriti in un apposito elenco,
costituito presso le rappresentanze diplomatiche o consolari, contenente le qualifiche professionali dei lavoratori
stessi";
Considerato che l'articolo
14, comma 6 del DPR 31 agosto 1999, n. 394, modificato dal DPR 18 ottobre 2004,
n. 334 prevede la conversione di permessi di soggiorno per tirocinio e di quelli
per studio in permessi di soggiorno per lavoro nell'ambito delle quote massime
previste;
Ritenuto che il
proseguimento di una politica di incentivazione di un elevato grado di
collaborazione da parte dei Paesi di origine o di transito
di importanti flussi migratori, richiede il mantenimento di
quote privilegiate a favore di Paesi specificamente individuati;
Decreta:
Art.
1.
1. Sono ammessi in Italia
nel 2006 per motivi di lavoro subordinato stagionale e non stagionale e di
lavoro autonomo i cittadini stranieri non comunitari
residenti all'estero, entro una quota massima di n. 170.000
unità da ripartire, per quanto riguarda il lavoro subordinato stagionale e non
stagionale, tra le regioni e province autonome a cura del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Art.
2.
1. Nell'ambito della quota
massima di cui all'articolo 1 sono ammessi in Italia per motivi di lavoro
subordinato non stagionale, i cittadini stranieri non
comunitari residenti all'estero provenienti dai paesi non
elencati all'articolo 5, entro una quota massima di 78.500 unità, di cui 45.000
unità sono riservate agli ingressi per motivi di lavoro
domestico o di assistenza alla persona, 2.500 per il settore
della pesca marittima, 1000 dirigenti o personale altamente qualificato, 2.000
per la conversione di permessi di soggiorno per studio in
permessi per lavoro e 2.000 per la conversione di permessi
di soggiorno per tirocinio in permessi di soggiorno per lavoro.
2. Nell'ambito della quota
massima di cui all'articolo 2, comma 1, sono ammessi 2.000 cittadini
stranieri non comunitari residenti all'estero che abbiano
completato dei programmi di formazione e di istruzione nel
paese di origine ai sensi dell'articolo 23 del Testo unico
sull'immigrazione.
3. Incaso di esaurimento
della quota riservata prevista all'articolo 2, comma 2, sono ammessi
ulteriori ingressi, sulla base di effettive richieste di
lavoratori formati ai sensi dell'articolo 23 del Testo unico
sull'immigrazione, in base all'articolo 34, comma 9 del DPR 31 agosto 1999, n.
394, modificato dal DPR 18 ottobre 2004, n. 334.
4. I cittadini moldavi
possono inoltre concorrere nell'ambito della quota per motivi di lavoro
domestico o di assistenza alla persona di cui al comma
1.
Art.
3.
1. Nell'ambito della quota
massima di cui all'articolo 1 e' consentito l'ingresso di 3.000 cittadini
stranieri non comunitari residenti all'estero, per motivi di
lavoro autonomo, appartenenti alle categorie di seguito
elencate: ricercatori; imprenditori che svolgono attività di interesse per
l'economia nazionale; liberi professionisti; soci e
amministratori di società non cooperative; artisti di chiara
fama internazionale e di alta qualificazione professionale ingaggiati da enti
pubblici e privati.
2. All'interno di tale
quota, sono ammesse, sino ad un massimo di 1.500 unità unicamente le
conversioni di permessi di soggiorno per motivi di studio e
formazione professionale in permessi di soggiorno per lavoro
autonomo.
Art.
4.
1. Per l'anno 2006 sono
ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di
lavoro autonomo, lavoratori di origine italiana per parte di
almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea diretta
di ascendenza, residenti in Argentina, Uruguay e Venezuela, che chiedano di
essere inseriti in un apposito elenco, costituito presso le
rappresentanze diplomatiche o consolari italiane in
Argentina, Uruguay e Venezuela, contenente le qualifiche professionali dei
lavoratori stessi, entro una quota massima di 500
unità.
Art.
5.
1. Nell'ambito della quota
massima di cui all'articolo 1 sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro
subordinato non stagionale 38.000 cittadini di Paesi che
hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere specifici
accordi di cooperazione in materia migratoria, come di seguito
ripartiti:
4.500 cittadini
albanesi;
3.500 cittadini
tunisini;
4.000 cittadini
marocchini;
7.000 cittadini
egiziani;
1.500 cittadini
nigeriani;
5.000 cittadini
moldavi;
3.000 cittadini dello Sri
Lanka;
3.000 cittadini del
Bangladesh;
3.000 cittadini
filippini;
1.000 cittadini
pakistani;
100 cittadini
somali;
1.000 cittadini
ghanesi
1.400 cittadini di altri
Paesi non appartenenti all'Unione europea che concludano accordi finalizzati
alla regolamentazione dei flussi di ingresso e delle
procedure di riammissione.
Art.
6.
1. Nell'ambito della quota
massima di cui all'articolo 1 sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro
subordinato stagionale, i cittadini stranieri non comunitari
residenti all'estero, entro una quota massima di 50.000
unità, da ripartire tra le regioni e province autonome a cura del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali.
2. La quota di cui al
comma 1 riguarda i lavoratori subordinati stagionali di Serbia-Montenegro,
Croazia, Bosnia e Herzegovina, Ex Repubblica Yugoslava di
Macedonia, Bulgaria e Romania, nonchè di Paesi che hanno
sottoscritto o stanno per sottoscrivere accordi di cooperazione in materia
migratoria: Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia ed Egitto e
altresì i cittadini stranieri non comunitari titolari di
permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale nell'anno 2003, 2004
o 2005.
Art.
7.
1. Il termine per la
presentazione delle richieste di nullaosta al lavoro decorre dal settimo giorno
dalla data di pubblicazione del presente decreto.
Art.
8.
1. Qualora, trascorsi
almeno sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
vengano rilevate delle quote significative non utilizzate, e
ferma restando la quota massima di cui all'articolo 1, si
potranno ripartire le diverse quote stabilite nel presente decreto sulla base
delle necessità reali riscontrate sul mercato del
lavoro.
Roma, 15 febbraio 2006
Il Presidente: Berlusconi