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Decreto Legislativo 24 giugno 2003, n.182
Attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico.
(GU n. 168 del 22-7-2003)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87
della Costituzione;
Vista la legge 1° marzo 2002, n. 39, ed in particolare
l'articolo 32 e l'allegato B che conferisce delega al Governo per il recepimento
della direttiva 2000/59/CE, relativa agli impianti portuali di raccolta per i
rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico;
Visto il decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni;
Vista la
legge 29 settembre 1980, n. 662;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti
e della navigazione 19 aprile 2000, n. 432;
Vista la preliminare
deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 marzo
2003;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province di Trento e di Bolzano, reso nella seduta del 27
marzo 2003;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio
dei Ministri, adottata nella riunione del 19 giugno 2003;
Sulla proposta del
Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della
salute, della giustizia, dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e
dei trasporti, della difesa, dell'interno, delle attivita' produttive e per gli
affari regionali;
Emana
il seguente decreto
legislativo:
Art. 1.
Obiettivi
1. Il presente decreto ha
l'obiettivo di ridurre gli scarichi in mare, in particolare quelli
illeciti, dei rifiuti e dei residui del carico prodotti dalle navi che
utilizzano porti situati nel territorio dello Stato, nonche' di migliorare
la disponibilita' e l'utilizzo degli impianti portuali di raccolta per i
suddetti rifiuti e residui.
Avvertenza:
Il testo delle note qui
pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione
delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e
sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui
trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE).
Note alle
premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della
funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con
determinazion di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo
limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce,
tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e
di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- La
legge 1° marzo 2002, n. 39, reca: "Disposizioni per l'adempimento di
obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. Legge
comunitaria 2001." L'art. 32 e l'allegato "B" cosi' recitano:
"Art. 32
(Attuazione della direttiva 2000/59/CE, relativa agli impianti portuali di
raccolta per i rifiuti
prodotti dalle navi e i residui del carico). - 1. Il
Governo e' delegato ad emanare, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio
dello Stato, entro il termine e con le modalita' di cui all'art. 1, commi
1 e 2, uno o piu' decreti legislativi al fine di dare organica attuazione
alla direttiva 2000/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27
novembre 2000, relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti
prodotti dalle navi e i residui del carico, nel rispetto dei principi e
criteri direttivi generali di cui a l'art. 2, nonche' dei seguenti
principi e criteri direttivi: prevedere per il naviglio militare dello Stato che
con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri interessati,
siano determinate, tenuto conto della particolare struttura delle unita' navali,
le specifiche prescrizioni tecniche cui le navi da guerra ed ausiliarie si
devono attenere, con riferimento alle caratteristiche di ogni classe di
unita'; prevedere altresi' per le navi delle Forze di polizia ad
ordinamento civile che, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con
gli altri Ministri interessati, siano determinate, tenuto conto della
particolare struttura delle unita' navali, le specifiche prescrizioni
tecniche cui le navi delle predette Forze di polizia si devono attenere, con
riferimento alle caratteristiche di ogni classe di unita'.".
"Allegato B
(Art. 1, commi 1 e 3)
93/104/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993,
concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di
lavoro.
94/45/CE del Consiglio, del 22 settembre 1994, riguardante
l'istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per
l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei
gruppi di imprese di dimensioni comunitarie.
96/61/CE del Consiglio, del 24
settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate
dell'inquinamento.
1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa
alle discariche di rifiuti.
1999/42/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 7 giugno 1999, che istituisce un meccanismo di riconoscimento
delle qualifiche per le attivita' professionali disciplinate dalle
direttive di liberalizzazione e dalle direttive recanti misure transitorie e che
completa il sistema generale di
riconoscimento delle
qualifiche.
1999/63/CE del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativa
all'accordo sull'organizzazione dell'orario di lavoro della gente di mare
concluso dall'Associazione armatori della Comunita' europea (ECSA) e dalla
Federazione dei sindacati dei trasportatori dell'Unione europea
(FST).
l999/64/CE della Commissione, del 23 giugno 1999, che modifica la
direttiva 90/388/CEE al fine di garantire che le reti di telecomunicazioni e le
reti televisive via cavo appartenenti ad un unico proprietario siano
gestite da persone giuridiche distinte.
1999/92/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 16 dicembre 1999, relativa alle prescrizioni minime per il
miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori
che possono essere esposti al rischio di atmosfere esplosive (quindicesima
direttiva particolare ai sensi dell'art. 16, paragrafo 1, della direttiva
89/391/CEE).
2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo
2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri
concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari,
nonche' la relativa pubblicita'.
2000/26/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 16 maggio 2000, concernente il ravvicinamento delle legislazioni
degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilita' civile
risultante dalla circolazione di autoveicoli e che modifica le direttive
73/239/CEE e 88/357/CEE del Consiglio (quarta direttiva assicurazione
autoveicoli).
2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8
giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della societa'
dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato
interno ("direttiva sul commercio elettronico").
2000/34/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 22 giugno 2000, che modifica la direttiva 93/104/CE
del Consiglio concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario
di lavoro, al fine di comprendere i settori e le attivita' esclusi dalla
suddetta direttiva.
2000/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29
giugno 2000, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle
transazioni commerciali.
2000/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 23 giugno 2000, relativa ai prodotti di cacao e di cioccolato destinati
all'alimentazione umana.
2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che
attua il principio della parita' di trattamento fra le persone indipendentemente
dalla razza e dall'origine etnica.
2003/53/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa ai veicoli fuori uso.
2000/59/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2000, relativa agli
impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del
carico.
2000/75/CE del Consiglio, del 20 novembre 2000, che stabilisce
disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della
febbre catarrale degli ovini.
2000/77/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 14 dicembre 2000, recante modifica della direttiva 95/53/CE del
Consiglio che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli
ufficiali nel settore dell'alimentazione animale.
2000/78/CE del
Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la
parita' di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di
lavoro.
2000/79/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, relativa
all'attuazione dell'accordo europeo
sull'organizzazione dell'orario di lavoro
del personale di volo nell'aviazione civile concluso da Association of European
Airlines (AEA), European Transport Workers' Federation (ETF), European Cockpit
Association (ECA), European Regions Airline Association (ERA) e
International Air Carrier Association (IACA).
2001/12/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2001, che modifica la direttiva
91/440/CEE del Consiglio relativa allo sviluppo delle ferrovie
comunitarie.
2001/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26
febbraio 2001, che modifica la direttiva 95/18/CE del Consiglio relativa alle
licenze delle imprese ferroviarie.
2001/14/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 26 febbraio 2001, relativa alla ripartizione della
capacita' di infrastruttura ferroviaria, all'imposizione dei diritti per
l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di
sicurezza.
2001/15/CE della Commissione, del 15 febbraio 2001, sulle sostanze
che possono essere aggiunte a scopi nutrizionali specifici ai prodotti
alimentari destinati ad un'alimentazione particolare.
2001/16/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, relativa
all'interoperabilita' del sistema ferroviario transeuropeo
convenzionale.
2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12
marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambieme di organismi geneticamente
modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio.
2001/19/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2001, che modifica le
direttive 89/48/CEE e 92/51 /CEE del Consiglio relative al sistema generale di
riconoscimento delle qualifiche professionali e le direttive 77/452/CEE,
77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE,
80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE e 93/16/CEE del Consiglio
concernenti le professioni di infermiere responsabile dell'assistenza
generale, dentista,
veterinario, ostetrica, architetto, farmacista e
medico.
2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, concernente il
ravvicinamento delle legislazioni degli
Stati membri relative al mantenimento
dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese,
di
stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti.
2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio
2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti
connessi nella societa' dell'informazione.
2001/42/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di
determinati piani e programmi sull'ambiente.
2001/45/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, che modifica la direttiva
89/655/CEE del Consiglio relativa ai requisiti di sicurezza e di salute per
l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro
(seconda direttiva particolare ai sensi dell'art. 16, paragrafo 1, della
direttiva 89/391/CEE.
2001/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
3 luglio 2001, recante modificazione della direttiva 95/53/CE del Consiglio che
fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore
dell'alimentazione animale e delle direttive 70/524/CEE, 96/25/CE e 1999/29/CE
del Consiglio, relative all'alimentazione animale.
2001/65/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, che modifica le direttive
78/660/CEE, 83/349/CEE e 86/635/CEE per quanto riguarda le regole di
valutazione per i conti annuali e consolidati di taluni tipi di societa' nonche'
di banche e di altre istituzioni finanziarie.
2001/77/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, sulla promozione dell'energia
elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno
dell'elettricita'.
2001/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27
settembre 2001, relativa al diritto dell'autore di un'opera d'arte sulle
successive vendite dell'originale.
2001/86/CE del Consiglio, dell'8 ottobre 2001, che completa lo statuto
della societa' europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei
lavoratori.".
- La direttiva 2000/59/CE e' pubblicata in GUCE n. L 332 del 28
dicembre 2000.
- Il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, reca:
"Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui
rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli
imballaggi e sui rifiuti di
imballaggi.
- La legge 29 settembre 1980, n. 662, reca: "Ratifica ed esecuzione
della Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da
navi e del protocollo d'intervento in alto mare in caso di inquinamento causato
da sostanze diverse dagli idrocarburi, con annessi, adottati a Londra il 2
novembre 1973.".
- Il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione
19 aprile 2000, n. 432, reca: "Regolamento di recepimento della direttiva
95/21/CE relativa all'attuazione di norme internazionali per la sicurezza
delle navi, la prevenzione dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro
a bordo, come modificata dalle direttive 98/25/CE, 98/42/CE e
99/97/CE.
Art. 2.
Definizioni
1. Al fine del presente decreto, si
intende per:
a) nave: unita' di qualsiasi tipo, che opera nell'ambiente
marino, inclusi gli aliscafi, i veicoli a cuscino d'aria, i sommergibili, i
galleggianti, nonche' le unita' di cui alle lettere f) e g);
b) Marpol 73/78:
convenzione internazionale del 1973 per la prevenzione dell'inquinamento causato
da navi, come modificata dal relativo protocollo del 1978, in vigore nell'Unione
europea alla data del 27 novembre 2000 e ratificata con legge 29 settembre 1980,
n. 662;
c) rifiuti prodotti dalla nave: i rifiuti, comprese le acque reflue e
i residui diversi dai residui del carico, ivi comprese le acque di sentina,
prodotti a bordo di una nave e che rientrano nell'ambito di applicazione degli
allegati I, IV e V della Marpol 73/78, nonche' i rifiuti associati al carico di
cui alle linee guida definite a livello comunitario per l'attuazione
dell'allegato V della Marpol 73/78;
d) residui del carico: i resti di
qualsiasi materiale che costituisce il carico contenuto a bordo della nave nella
stiva o in cisterne e che permane al termine delle operazioni di scarico o di
pulizia, ivi comprese le acque di lavaggio (slop) e le acque di zavorra, qualora
venute a contatto con il carico o suoi residui; tali resti comprendono eccedenze
di carico-scarico e fuoriuscite;
e) impianto portuale di raccolta: qualsiasi
struttura fissa, galleggiante o mobile all'interno del porto dove, prima del
loro avvio al recupero o allo smaltimento, possono essere conferiti i rifiuti
prodotti dalla nave ed i residui del carico;
f) peschereccio: qualsiasi
imbarcazione equipaggiata o utilizzata a fini commerciali per la cattura del
pesce o di altre risorse marine viventi;
g) imbarcazione da diporto: unita'
di qualunque tipo a prescindere dal mezzo di propulsione, che viene usata con
finalita' sportive o ricreative;
h) porto: un luogo o un'area geografica cui
siano state apportate migliorie e aggiunte attrezzature tali da consentire
l'attracco di navi, pescherecci ed imbarcazioni da diporto;
i) Autorita'
competente: l'Autorita' portuale, ove istituita, o l'Autorita' marittima.
2.
I rifiuti prodotti dalla nave e i residui del carico sono considerati rifiuti ai
sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive
modificazioni.(1)
Note all'art. 2:
- Per la legge 29
settembre 1980, n. 662, vedi note alle premesse.
- Per il decreto legislativo
5 febbraio 1997, n. 22, vedi note alle premesse.
(1) Nota della redazione:
L'entrata in vigore del comma 2 art. 2 è stata differita dall'art. 10-bis del D.L. 355/2003, convertito, con modificazioni in L. 47/2004. Se ne riporta di seguito il testo:
"Art. 10-bis. Rifiuti prodotti dalle navi e residui del carico.
1. L'entrata in vigore del comma 2 dell'articolo 2 del decreto
legislativo 24 giugno 2003, n. 182, e' differita fino all'entrata in vigore
della specifica normativa semplificata ai sensi degli articoli 31 e 33 del
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e comunque non oltre il 31 dicembre
2005. Allo scopo di mantenere sul territorio nazionale un'adeguata capacita' di
recupero delle acque di lavaggio e di sentina delle navi cisterna, le predette
navi possono continuare a conferire dette acque agli impianti destinatari dei
carichi; gli operatori sono tenuti, entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto, ad effettuare una
comunicazione di attivita' all'autorita' competente di cui al decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
2. Sono inoltre autorizzati a conferire
le acque di cui al comma 1, presso gli stessi impianti nonche' presso le aziende
autorizzate dalle autorita' competenti, i mezzi navali portuali di raccolta
delle acque di lavaggio e di sentina, nonche' i mezzi navali di
disinquinamento.
3. Gli impianti di cui al comma 1 effettuano il recupero
degli idrocaburi e delle frazioni oleose con autorizzazione ai sensi del decreto
legislativo 11 maggio 1999, n. 152, nel rispetto dei limiti e delle modalita'
indicati nell'autorizzazione medesima, relativamente al trattamento delle acque
reflue industriali.
4. Fino alla data di cui al comma 1, sono ritenute
idonee, ai fini della quantificazione dei residui del carico conferiti, le
registrazioni attualmente in uso."
Art. 3.
Ambito di applicazione
1. Il
presente decreto si applica:
a) alle navi, compresi i pescherecci e le
imbarcazioni da diporto, a prescindere dalla loro bandiera, che fanno scalo o
che operano in un porto dello Stato, ad esclusione delle navi militari da guerra
ed ausiliarie o di altre navi possedute o gestite dallo Stato, se impiegate solo
per servizi statali a fini non commerciali;
b) ai porti dello Stato ove fanno
scalo le navi di cui alla lettera a).
2. Il Ministro della difesa, con
decreto adottato di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del
territorio, dell'economia e finanze e della salute, da adottare entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, stabilisce le
misure necessarie ad assicurare che le navi militari da guerra ed ausiliarie
escluse dall'ambito di applicazione del presente decreto, ai sensi del comma l,
lettera a), conferiscano i rifiuti ed i residui del carico in conformita' alla
normativa vigente in materia, tenuto conto delle specifiche prescrizioni
tecniche previste per dette navi e delle caratteristiche di ogni classe di
unita'.
3. Il Ministro dell'interno, con decreto adottato di concerto con i
Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio, della salute, della
giustizia, delle politiche agricole e forestali e dell'economia e delle finanze,
da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, stabilisce le misure necessarie ad assicurare che le navi delle Forze
di polizia ad ordinamento civile, escluse dall'ambito di applicazione del
presente decreto, ai sensi del comma 1, lettera a), conferiscano i rifiuti ed i
residui del carico in conformita' alla normativa vigente in materia,
tenuto conto delle specifiche prescrizioni tecniche previste per dette navi e
delle caratteristiche di ogni classe di unita'.
Art. 4.
Impianti
portuali di raccolta
1. In attuazione del piano previsto all'articolo 5,
il porto e' dotato, con oneri a carico del gestore del servizio, di impianti e
di servizi portuali di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui
del carico adeguati in relazione alla classificazione dello stesso porto,
laddove adottata ovvero in relazione al traffico registrato nell'ultimo
triennio, al fine di assicurare il rapido conferimento di detti rifiuti e
residui, evitando ingiustificati ritardi e garantendo nel contempo standard di
sicurezza per l'ambiente e per la salute dell'uomo raggiungibili con
l'applicazione delle migliori tecnologie disponibili.
2. Per le finalita' di
cui al comma 1, la capacita' degli impianti portuali di raccolta realizzati,
siano essi strutture fisse, mobili o galleggianti, e' commisurata alla tipologia
ed al quantitativo di rifiuti prodotti da navi e di residui del carico
provenienti dalle navi che in via ordinaria approdano nel porto, tenuto conto
delle esigenze operative degli utenti dello scalo, dell'ubicazione geografica e
delle dimensioni del porto, della tipologia delle navi che vi fanno scalo,
nonche' delle esenzioni di cui all'articolo 7, comma 1.
3. Gli impianti
portuali di cui al comma 1 si conformano alle vigenti disposizioni in materia di
sicurezza e di prevenzione incendi.
4. Fatta salva la disciplina in materia
di concessione di beni demaniali e di servizi esplicati con mezzi navali in
regime di concessione, gli impianti portuali di raccolta fissi sono autorizzati
ai sensi degli articoli 27 e 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22,
salvo che gli stessi impianti rispettino le condizioni stabilite all'articolo 6,
comma 2, lettera m), del citato decreto.
5. L'affidamento dei lavori per la
realizzazione degli impianti portuali di raccolta, nonche' del servizio di
raccolta dei rifiuti, avviene mediante gara ad evidenza pubblica in conformita'
alla legislazione nazionale e comunitaria vigente.
6. Il gestore
dell'impianto portuale di raccolta e del servizio di raccolta di cui al comma l
provvede agli adempimenti relativi alla comunicazione annuale ed alla tenuta dei
registri previsti agli articoli 11 e 12 del decreto legislativo n. 22 del
1997.
7. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto da
adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, stabilisce, in conformita' alle procedure definite dall'Organizzazione
marittima internazionale, le modalita' di segnalazione allo Stato di approdo
delle eventuali inadeguatezze degli impianti portuali di raccolta di cui al
comma 1.
Note all'art. 4:
- Per il decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22, vedi note alle premesse. Gli articoli 27, 28, 6, comma 1, lettera
m), 11 e 12 cosi' recitano:
"Art. 27 (Approvazione del progetto di
autorizzazione alla realizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero
dei rifiuti). - 1. I soggetti che intendono realizzare nuovi impianti di
smaltimento o di recupero di rifiuti, anche pericolosi, devono presentare
apposita domanda alla regione competente per territorio, allegando il progetto
definitivo dell'impianto e la documentazione tecnica prevista per la
realizzazione del progetto stesso dalle disposizioni vigenti in materia
urbanistica, di tutela ambientale, di salute e di sicurezza sul lavoro, e di
igiene pubblica. Ove l'impianto debba essere sottoposto alla procedura di
valutazione di impatto ambientale statale ai sensi della normativa
vigente, alla domanda e' altresi' allegata la comunicazione del progetto
all'autorita' competente ai predetti fini ed il termine di cui al comma 3
resta sospeso fino all'acquisizione della pronuncia sulla
compatibilita'
ambientale ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 8 luglio 1986, n. 349, e
successive modifiche ed integrazioni.
2. Entro trenta giorni dal ricevimento
della domanda di cui al comma 1, la regione nomina un responsabile del
procedimento e convoca una apposita conferenza cui partecipano i responsabili
degli uffici regionali competenti, e i rappresentanti degli enti locali
interessati. Alla conferenza e' invitato a partecipare anche il richiedente
l'autorizzazione o un suo rappresentante al fine di acquisire informazioni e
chiarimenti.
3. Entro novanta giorni dalla sua convocazione, la
Conferenza:
a) procede alla valutazione dei progetti;
b) acquisisce e
valuta tutti gli elementi relativi alla compatibilita' del progetto con le
esigenze ambientali e territoriali;
c) acquisisce, ove previsto dalla
normativa vigente la valutazione di compatibilita' ambientale;
d) trasmette
le proprie conclusioni con i relativi atti alla giunta regionale.
4. Per
l'istruttoria tecnica della domanda la regione puo' avvalersi degli organismi
individuati ai sensi del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496 convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61.
5. Entro trenta giorni dal
ricevimento delle conclusioni della Conferenza, e sulla base delle
risultanze
della stessa, la giunta regionale approva il progetto e autorizza
la realizzazione dell'impianto. L'approvazione sostituisce ad ogni effetto
visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e
comunali. L'approvazione stessa costituisce, ove occorra, variante allo
strumento urbanistico comunale, e comporta la dichiarazione di pubblica
utilita', urgenza ed indifferibilita' dei lavori.
6. Nel caso in cui il
progetto approvato riguardi aree vincolate ai sensi della legge 29 giugno 1939,
n. 1497 e del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, si applicano le disposizioni
di cui al comma 9 dell'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica
24 luglio 1977, n. 616, come modificato dal decreto-legge 27 giugno 1985, n.
312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431.
7. Le
regioni emanano le norme necessarie per disciplinare l'intervento sostitutivo in
caso di mancato
rispetto del termine complessivo di cui ai commi 2, 3 e
5.
8. Le procedure di cui al presente articolo si applicano anche per la
realizzazione di varianti sostanziali in corso di esercizio, che comportano
modifiche a seguito delle quali gli impianti non sono piu' conformi
all'utorizzazione rilasciata.
9. Contestualmente alla domanda di cui al comma
1 puo' essere presentata domanda di autorizzazione all'esercizio delle
operazioni di smaltimento e di recupero di cui all'art. 28. In tal caso la
regione autorizza le operazioni di smaltimento e di recupero contestualmente
all'adozione del provvedimento che autorizza la realizzazione
dell'impianto.".
"Art. 28 (Aurotorizzazione all'esercizio delle operazioni di
smaltimento e recupero). - 1. L'esercizio
delle operazioni di smaltimento e
di recupero dei rifiuti e' autorizzato dalla regione competente per territorio
entro novanta giorni dalla presentazione della relativa istanza da parte
dell'interessato. L'autorizzazione individua le condizioni e le prescrizioni
necessarie per garantire l'attuazione dei principi di cui all'art. 2, ed in
particolare:
a) i tipi ed i quantitativi di rifiuti da smaltire o da
recuperare;
b) i requisiti tecnici, con particolare riferimento alla
compatibilita' del sito, alle attrezzature utilizzate,
ai tipi ed ai
quantitativi massimi di rifiuti ed alla conformita' dell'impianto al progetto
approvato;
c) le precauzioni da prendere in materia di sicurezza ed igiene
ambientale;
d) il luogo di smaltimento;
e) il metodo di trattamento e di
recupero;
f) i limiti di emissione in atmosfera, che per i processi di
trattamento termico dei rifiuti, anche
accompagnati da recupero energetico,
non possono essere meno restrittivi di quelli fissati per gli impianti di
incenerimento dalle direttive comunitarie 89/369/CEE del Consiglio dell'8 giugno
1989, 89/429/CEE del Consiglio del 21 giugno 1989, 94/67/CE del Consiglio del 16
dicembre 1994, e successive modifiche ed integrazioni;
g) le prescrizioni per
le operazioni di messa in sicurezza, chiusura dell'impianto e ripristino del
sito;
h) le garanzie finanziarie;
i) l'idoneita' del soggetto
richiedente.
2. (Comma abrogato dall'art. 17, del decreto legislativo 13
gennaio 2003, n. 36).
3. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' concessa per
un periodo di cinque anni ed e' rinnovabile. A tale fine, entro centottanta
giorni dalla scadenza dell'autorizzazione, deve essere presentata apposita
domanda alla regione che decide prima della scadenza dell'autorizzazione
stessa.
4. Quando a seguito di controlli successivi all'avviamento degli
impianti questi non risultino conformi
all'autorizzazione di cui all'art. 27,
ovvero non siano soddisfatte le condizioni e le prescrizioni contenute nell'atto
di autorizzazione all'esercizio delle operazioni di cui al comma 1, quest'ultima
e' sospesa, previa diffida, per un periodo massimo di dodici mesi. Decorso tale
termine senza che il titolare abbia provveduto a rendere quest'ultimo conforme
all'autorizzazione, l'autorizzazione
stessa e' revocata.
5. Fatti salvi
l'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico da parte dei soggetti di
cui all'art. 12, ed il divieto di miscelazione, le disposizioni del presente
articolo non si applicano al deposito temporaneo effettuato nel rispetto delle
condizioni stabilite dall'art. 6, comma 1, lettera m).
6. Il controllo e
l'autorizzazione delle operazioni di carico e scarico, trasbordo, deposito e
maneggio di rifiuti in aree portuali sono disciplinati dalle specifiche
disposizioni di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84.
L'autorizzazione delle operazioni di imbarco e di sbarco non puo'
essere rilasciata se il richiedente non dimostra di avere ottemperato agli
adempimenti di cui all'art. 16, nel caso di trasporto transfrontaliero di
rifiuti.
7. Gli impianti mobili di smaltimento o di recupero, ad esclusione
della sola riduzione volumetrica, sono autorizzati, in via definitiva dalla
regione ove l'interessato ha la sede legale o la societa' straniera proprietaria
dell'impianto ha la sede di rappresentanza. Per lo svolgimento delle singole
campagne di attivita' sul territorio nazionale interessato, almeno sessanta
giorni prima dell'installazione dell'impianto, deve comunicare alla regione nel
cui territorio si trova il sito prescelto
le specifiche dettagliate relative
alla campagna di attivita', allegando l'autorizzazione di cui al comma 1 e
l'iscrizione all'albo nazionale delle imprese di gestione dei rifiuti,
nonche' l'ulteriore documentazione richiesta. La regione puo' adottare
prescrizioni integrative oppure puo' vietare l'attivita' con provvedimento
motivato qualora lo svolgimento della stessa nello specifico sito non
sia
compatibile con la tutela dell'ambiente o della salute
pubblica.".
"Art. 6 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente decreto si
intende per:
a) - l) (omissis);
m) deposito temporaneo: il raggruppamento
dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui
sono prodotti
alle seguenti condizioni:
1) i rifiuti depositati non devono contenere policlorodibenzodiossine,
policlorodibenzofurani, policlorodibenzofenoli in quantita' superiore a 2,5 ppm
ne' policlorobifenile, policlorotrifenili in quantita'
superiore a 25
ppm;
2) i rifiuti pericolosi devono essere raccolti ed avviati alle
operazioni di recupero o di smaltimento con
cadenza almeno bimestrale
indipendentemente dalle quantita' in deposito, ovvero, in alternativa, quando il
quantitativo di rifiuti pericolosi in deposito raggiunge i 10 metri cubi;
il termine di durata del deposito temporaneo e' di un anno se il quantitativo di
rifiuti in deposito non supera i 10 metri cubi nell'anno o se, indipendentemente
dalle quantita', il deposito temporaneo e effettuato in stabilimenti localizzati
nelle isole minori;
3) i rifiuti non pericolosi devono essere raccolti ed
avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento con cadenza almeno
trimestrale indipendentemente dalle quantita' in deposito, ovvero, in
alternativa, quando il quantitativo di rifiuti non pericolosi in deposito
raggiunge i 20 metri cubi; il termine di durata del deposito temporaneo e' di un
anno se il quantitativo di rifiuti in deposito non supera i 20 metri cubi
nell'anno o se, indipendentemente dalle quantita', il deposito temporaneo e'
effettuato in stabilimenti localizzati nelle isole minori;
4) il deposito
temporaneo deve essere effettuato per tipi omogenei e nel rispetto delle
relative norme
tecniche, nonche', per i rifiuti pericolosi, nel rispetto
delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi
contenute;
5) devono essere rispettate le norme che disciplinano
l'imballaggio e l'etichettatura dei rifiuti
pericolosi;
6) (numero
soppresso dall'art. 1, del decreto legislativo 8 novembre 1997, n.
389).
"Art. 11 (Catasto dei rifiuti). - 1. Entro centoventi giorni dalla data
di entrata in vigore del presente
decreto, il Ministro dell'ambiente, sentita
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano di cui all'art. 12 della legge 23 agosto 1988, n.
400, provvede con proprio decreto alla riorganizzazione del catasto dei rifiuti
ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, e successive modificazioni,
in modo da assicurare un quadro conoscitivo completo e costantemente aggiornato,
anche ai fini della pianificazione delle connesse attivita' di gestione, sulla
base del sistema di raccolta dei dati relativi alla gestione dei rifiuti di cui
alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, utilizzando la nomenclatura prevista nel
Catalogo europeo dei rifiuti istituito con decisione della Commissione delle
Comunita' europee del 20 dicembre 1993, pubblicato nella Gazzetta ufficiale
delle Comunita' europee n. 5 del 7 gennaio 1994.
2. Il Catasto e' articolato
in una sezione nazionale che ha sede in Roma presso l'Agenzia nazionale per la
protezione dell'ambiente (ANPA) e in sezioni regionali o delle province autonome
presso le corrispondenti agenzie regionali e delle province autonome per la
protezione dell'ambiente (ARPA) e, ove tali agenzie non siano ancora costituite,
presso la regione.
3. Chiunque effettua a titolo professionale attivita' di
raccolta e di trasporto di rifiuti, compresi i
commercianti e gli
intermediari di rifiuti, ovvero svolge le operazioni di recupero e di
smaltimento dei rifiuti, nonche' le imprese e gli enti che producono rifiuti
pericolosi e le imprese e gli enti che producono rifiuti non pericolosi di cui
all'art. 7, comma 3, lettere c), d) e g), sono tenuti a comunicare annualmente
con le modalita' previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, le quantita' e le
caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto delle predette attivita'. Sono
esonerati da tale obbligo gli
imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del
codice civile con un volume di affari annuo non superiore a lire quindicimilioni
e, limitatamente alla produzione di rifiuti non pericolosi, i piccoli
imprenditori artigiani di cui all'art. 2083 del codice civile che non hanno piu'
di tre dipendenti. Nel caso in cui i produttori di rifiuti conferiscano i
medesimi al servizio pubblico di raccolta, la comunicazione e' effettuata dal
gestore del servizio limitatamente alla quantita' conferita.
4. I comuni, o
loro consorzi o comunita' montane ovvero aziende speciali con finalita' di
smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati comunicano annualmente secondo le
modalita' previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, le seguenti informazioni
relative all'anno precedente:
a) la quantita' dei rifiuti urbani raccolti nel
proprio territorio;
b) i soggetti che hanno provveduto alla gestione dei
rifiuti, specificando le operazioni svolte, le tipologie e la quantita' dei
rifiuti gestiti da ciascuno;
c) i costi di gestione e di ammortamento tecnico
e finanziario degli investimenti per le attivita' di gestione dei rifiuti,
nonche' i proventi della tariffa di cui all'art. 49;
d) i dati relativi alla
raccolta differenziata.
5. Le Sezioni regionali e provinciali e delle
province autonome del Catasto provvedono all'elaborazione dei dati ed alla
successiva trasmissione alla Sezione nazionale entro trenta giorni dal
ricevimento, ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge 25 gennaio 1994, n. 70,
delle informazioni di cui ai commi 3 e 4. L'ANPA elabora i dati, evidenziando le
tipologie e le quantita' dei rifiuti
prodotti, raccolti, trasportati,
recuperati e smaltiti, nonche' gli impianti di smaltimento e di recupero
in
esercizio, e ne assicura la pubblicita'.
6. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 1 continuano ad
applicarsi le disposizioni vigenti in materia.
7. La riorganizzazione del
Catasto di cui ai commi 1 e 2 non deve comportare oneri ulteriori ed aggiuntivi
per il bilancio dello Stato.".
"Art. 12 (Registri di carico e scarico). - 1.
I soggetti di cui all'art. 11, comma 3, hanno l'obbligo di
tenere un registro
di carico e scarico, con fogli numerati e vidimati dall'Ufficio del registro, su
cui devono annotare, le informazioni sulle caratteristiche qualitative e
quantitative dei rifiuti, da utilizzare ai fini della comunicazione annuale al
Catasto. Le annotazioni devono essere effettuate:
a) per i produttori
almeno entro una settimana dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del
medesimo;
b) per i soggetti che effettuano la raccolta e il trasporto almeno
entro una settimana dalla effettuazione del trasporto;
c) per i commercianti
e gli intermediari almeno entro una settimana dalla effettuazione della
transazione relativa;
d) per i soggetti che effettuano le operazioni di
ricupero e di smaltimento entro ventiquattro ore dalla
presa in carico dei
rifiuti.
2. Il registro tenuto dagli stabilimenti e dalle imprese che
svolgono attivita' di smaltimento e di recupero dei rifiuti deve, inoltre,
contenere:
a) l'origine, la quantita', le caratteristiche e la destinazione
specifica dei rifiuti;
b) la data del carico e dello scarico dei rifiuti ed
il mezzo di trasporto utilizzato;
c) il metodo di trattamento
impiegato.
3. I registri sono tenuti presso ogni impianto di produzione, di
stoccaggio, di recupero e di smaltimento di rifiuti nonche' presso la sede delle
imprese che effettuano attivita' di raccolta e trasporto, e presso la sede dei
commercianti e degli intermediari. I registri integrati con i formulari relativi
al trasporto dei rifiuti sono conservarti per cinque anni dalla data dell'ultima
registrazione, ad eccezione dei registri relativi alle operazioni di smaltimento
dei rifiuti in discarica, che devono essere conservati a tempo indeterminato ed
al termine dell'attivita' devono essere consegnati all'autorita' che ha
rilasciato l'autorizzazione.
3-bis. I registri di carico e scarico relativi ai rifiuti prodotti
dalle attivita' di manutenzione delle reti
e delle utenze diffuse svolte dai
soggetti pubblici e privati titolari di diritti speciali o esclusivi ai
sensi
della direttiva 93/38/CE attuata con il decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 158, che installano e gestiscono, direttamente o mediante appaltatori,
reti ed impianti per l'erogazione di forniture e servizi di interesse pubblico,
possono essere tenuti, nell'ambito della provincia dove l'attivita' e' svolta,
presso le sedi di coordinamento organizzativo o altro centro equivalente
comunicato preventivamente alla provincia medesima.
4. I soggetti la cui
produzione annua di rifiuti non eccede le 5 tonnellate di rifiuti non pericolosi
ed una tonnellata di rifiuti pericolosi, possono adempiere all'obbligo della
tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti anche tramite le
organizzazioni di categoria interessate o loro societa' di servizi che
provvedono ad annotare i dati previsti con cadenza mensile, mantenendo presso la
sede dell'impresa copia dei dati trasmessi.
5. Le informazioni contenute nel
registro sono rese in qualunque momento all'autorita' di controllo che ne faccia
richiesta.
6. In attesa dell'individuazione del modello uniforme di registro
di carico e scarico e degli eventuali documenti sostitutivi, nonche' delle
modalita' di tenuta degli stessi, continuano ad applicarsi le disposizioni
vigenti che disciplinano le predette modalita' di tenuta dei registri.
6-bis.
Sono esonerati dall'obbligo di cui al comma 1 i consorzi di cui agli articoli
40, 41, 47 e 48 del presente decreto e i consorzi di cui all'art. 9-quinquies
del decreto-legge 9 settembre l988, n. 397, convertito con modificazioni, dalla
legge 9 novembre 1988, n. 475, e all'art. 11 del decreto legislativo 27 gennaio
1992 n. 95.".
Art. 5.
Piano di raccolta e piano di gestione dei
rifiuti
1. Nel rispetto delle prescrizioni previste dall'Allegato I e
tenuto conto degli obblighi di cui agli articoli 4, 6, 7, 10 e 14, comma
1, l'Autorita' portuale, previa consultazione delle parti interessate e, in
particolare, degli enti locali, dell'ufficio di sanita' marittima e degli
operatori dello scalo o dei loro rappresentanti, entro un anno dalla data di
entrata in vigore del presente decreto elabora un piano di raccolta dei rifiuti
prodotti dalle navi e dei residui del carico e ne da' immediata comunicazione
alla regione competente per territorio.
2. Entro sessanta giorni
dall'avvenuta comunicazione del piano di cui al comma 1, la regione valuta ed
approva lo stesso piano, integrandolo, per gli aspetti relativi alla gestione,
con il piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 22 del
decreto legislativo n. 22 del 1997 e ne controlla lo stato di attuazione.
3.
In caso di inadempimento da parte dell'Autorita' portuale dell'obbligo di cui al
comma 1 nei termini ivi stabiliti, la regione competente per territorio nomina,
entro sessanta giorni dalla scadenza di detto termine, un commissario ad acta
per la elaborazione del piano di raccolta dei rifiuti, da approvarsi secondo
quanto previsto al comma 2.
4. Nei porti in cui l'Autorita' competente e'
l'Autorita' marittima, le prescrizioni di cui al comma 1 sono adottate, d'intesa
con la regione competente, con ordinanza che costituisce piano di
raccolta.
5. Nel caso di porti ricadenti nello stesso territorio regionale,
l'Autorita' portuale puo' elaborare un unico piano di raccolta dei rifiuti,
purche' il piano stesso indichi per ciascun porto il fabbisogno di impianti di
raccolta e l'entita' degli impianti disponibili.
6. Il piano di raccolta e di
gestione dei rifiuti e' aggiornato ed approvato in coerenza con la
pianificazione regionale in materia di rifiuti, almeno ogni tre anni e,
comunque, in presenza di significativi cambiamenti operativi nella gestione del
porto.
Note all'art. 5:
- Per il decreto legislativo n. 22 del
1997, vedi alle premesse. L'articolo 22, cosi' recita:
"Art. 22 (Piani
regionali). - 1. Le regioni, sentite le province ed i comuni, nel rispetto dei
principi e delle finalita' di cui agli articoli 1, 2, 3, 4 e 5, ed in
conformita' ai criteri stabiliti dal presente articolo,
predispongono piani
regionali di gestione dei rifiuti assicurando adeguata pubblicita' e la
massima
partecipazione dei cittadini, ai sensi dell'art. 25 della legge 7
agosto 1990, n. 241.
2. I piani regionali di gestione dei rifiuti promuovono
la riduzione delle quantita', dei volumi e della
pericolosita' dei
rifiuti.
3. Il piano regionale di gestione dei rifiuti prevede inoltre:
a)
le condizioni ed i criteri tecnici in base ai quali, nel rispetto delle
disposizioni vigenti in materia,
gli impianti per la gestione dei rifiuti, ad
eccezione delle discariche, possono essere localizzati nelle aree destinate ad
insediamenti produttivi;
b) la tipologia ed il complesso degli impianti di
smaltimento e di recupero dei rifiuti urbani da realizzare nella regione,
tenendo conto dell'obiettivo di assicurare la gestione dei rifiuti urbani non
pericolosi all'interno degli ambiti territoriali ottimali di cui all'art. 23,
nonche' dell'offerta di smaltimento e di recupero da parte del sistema
industriale;
c) il complesso delle attivita' e dei fabbisogni degli impianti
necessari a garantire la gestione dei
rifiuti urbani secondo criteri di
efficienza e di economicita', e l'autosufficienza della gestione dei
rifiuti
urbani non pericolosi all'interno di ciascuno degli ambiti territoriali ottimali
di cui all'art. 23, nonche' ad assicurare lo smaltimento dei rifiuti speciali in
luoghi prossimi a quelli di produzione al fine di favorire la riduzione della
movimentazione dei rifiuti;
d) la stima dei costi delle operazioni di
recupero e di smaltimento;
e) i criteri per l'individuazione da parte delle
province, delle aree non idonee alla localizzazione degli
impianti di
smaltimento e recupero dei rifiuti, nonche' per l'individuazione dei luoghi o
impianti adatti allo smaltimento dei rifiuti;
f) le iniziative dirette a
limitare la produzione dei rifiuti ed a favorire il riutilizzo, il riciclaggio
ed il
recupero dei rifiuti;
g) le iniziative dirette a favorire il recupero dei rifiuti di
materiali e di energia;
h) le misure atte a promuovere la regionalizzazione
della raccolta, della cernita e dello smaltimento dei rifiuti urbani;
h-bis)
i tipi, le quantita' e l'origine dei rifiuti da recuperare o da
smaltire;
h-ter) la determinazione, nel rispetto delle norme tecniche di cui
all'art. 18, comma 2, lettera a), di
disposizioni speciali per rifiuti di
tipo particolare.
4. Il piano regionale di gestione dei rifiuti e' coordinato
con gli altri piani di competenza regionale
previsti dalla normativa vigente,
ove adottati.
5. Costituiscono parte integrante del piano regionale i piani
per la bonifica delle aree inquinate che devono prevedere:
a) l'ordine di
priorita' degli interventi, basato su un criterio di valutazione del rischio
elaborato dall'ANPA;
b) l'individuazione dei siti da bonificare e delle
caratteristiche generali degli inquinamenti presenti;
c) le modalita' degli
interventi di bonifica e risanamento ambientale, che privilegino
prioritariamente
l'impiego di materiali provenienti da attivita' di recupero
di rifiuti urbani;
d) la stima degli oneri finanziari;
e) le modalita' di
smaltimento dei materiali da asportare.
6. L'approvazione del piano regionale
o il suo adeguamento e' condizione necessaria per accedere ai
finanziamenti
nazionali.
7. La regione approva o adegua il piano entro due anni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto; in attesa restano in vigore i piani
regionali vigenti.
8. In caso di inutile decorso del termine di cui al comma
7 e di accertata inattivita', il Ministro
dell'ambiente diffida gli organi
regionali competenti ad adempiere entro un congruo termine e, in caso di
protrazione dell'inerzia, adotta, in via sostitutiva, i provvedimenti necessari
alla elaborazione del piano regionale.
9. Qualora le autorita' competenti non
realizzino gli interventi previsti dal piano regionale nei termini e con le
modalita' stabiliti, e tali omissioni possono arrecare un grave pregiudizio
all'attuazione del piano medesimo il Ministro dell'ambiente diffida le autorita'
inadempienti a provvedere entro un termine non inferiore a centottanta giorni.
Decorso inutilmente detto termine, il Ministro dell'ambiente puo' adottare, in
via sostitutiva tutti i provvedimenti necessari ed idonei per l'attuazione degli
interventi contenuti nel piano. A tal fine puo' avvalersi anche di commissari
delegati.
10. I provvedimenti di cui al comma 9 possono riguardare interventi
finalizzati a:
a) attuare la raccolta differenziata dei rifiuti;
b)
provvedere al reimpiego, al recupero e al riciclaggio degli imballaggi conferiti
al servizio
pubblico;
c) introdurre sistemi di deposito cauzionale
obbligatorio sui contenitori;
d) favorire operazioni di trattamento dei
rifiuti urbani ai fini del riciclaggio e recupero degli stessi;
e) favorire
la realizzazione e l'utilizzo di impianti per il recupero dei rifiuti solidi
urbani.
11. Sulla base di appositi accordi di programma stipulati con il
Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, d'intesa con la regione, possono essere
autorizzati, ai sensi degli articoli 31 e 33, la costituzione e l'esercizio o il
solo esercizio all'interno di insediamenti industriali esistenti di impianti per
il recupero di rifiuti urbani non previsti dal piano regionale qualora ricorrano
le seguenti condizioni:
a) siano riciclati e recuperati come materia prima
rifiuti provenienti da raccolta differenziata, sia prodotto composto da rifiuti
oppure sia utilizzato combustibile da rifiuti;
b) siano rispettate le norme
tecniche di cui agli articoli 31 e 33;
c) siano utilizzate le migliori
tecnologie di tutela dell'ambiente,
d) sia garantita una diminuzione delle
emissioni inquinanti.
Art. 6.
Notifica
1. Il comandante
della nave diretta verso un porto situato nel territorio nazionale adempie agli
obblighi di notifica di cui agli articoli 11, comma 3, 12 e 15, comma 1, del
decreto legislativo n. 22 del 1997 con la compilazione del modulo di cui
all'Allegato III e con la trasmissione delle informazioni in esso riportate
all'Autorita' marittima da effettuarsi:
a) almeno 24 ore prima dell'arrivo
nel porto di scalo, se detto porto e' noto;
b) non appena il porto di scalo
e' noto, qualora conosciuto a meno di 24 ore dall'arrivo;
c) prima della
partenza dal porto di scalo precedente, se la durata del viaggio e' inferiore a
24 ore.
2. L'Autorita' competente trasmette le informazioni di cui al comma 1
all'Autorita' portuale, ove istituita, ai gestori dell'impianto di raccolta,
agli uffici di sanita' marittima ed agli uffici veterinari di porto, di
aeroporto e di confine.
3. Le informazioni di cui al comma 1 sono conservate
a bordo almeno fino al successivo porto di scalo e sono messe a disposizione
dell'Autorita' competente, qualora richieste.
4. Le disposizioni di cui ai
commi 1 e 2 non si applicano ai pescherecci e alle imbarcazioni da diporto
omologate per un massimo di dodici passeggeri. Le navi in servizio di linea con
scali frequenti e regolari, che ai sensi dell'articolo 7, comma 1, non hanno
l'obbligo di conferire i rifiuti prodotti dalla nave prima di lasciare ciascuno
dei porti di approdo, forniscono le informazioni di cui al comma 1 in forma
cumulativa all'Autorita' marittima del porto di scalo presso il quale
conferiscono i rifiuti prodotti dalla nave ed i residui del carico.
5. I
mezzi che svolgono attivita' di raccolta e di trasporto di rifiuti nell'ambito e
per conto del proprio impianto portuale di raccolta e che ne costituiscono parte
integrante ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera e), non sono tenuti agli
adempimenti di cui al comma 1.
Nota all'art. 6:
- Per il decreto
legislativo n. 22 del 1997 e gli articoli 11, comma 3, e 12 vedi note all'art.
4. L'art. 15,
comma 1, cosi' recita:
"1. Durante il trasporto effettuato
da enti o imprese i rifiuti sono accompagnati da un formulario
di
identificazione dal quale devono risultare, in particolare, i seguenti
dati:
a) nome ed indirizzo del produttore e del detentore;
b) origine,
tipologia e quantita' del rifiuto;
c) impianto di destinazione;
d) data e
percorso dell'istradamento;
e) nome ed indirizzo del
destinatario.".
Art. 7.
Conferimento dei rifiuti prodotti dalla
nave
1. Il comandante della nave, ogniqualvolta lascia il porto di
approdo, conferisce i rifiuti prodotti dalla nave all'impianto portuale di
raccolta prima di lasciare il porto. Detta disposizione non si applica alle navi
in servizio di linea con scali frequenti e regolari.
2. In deroga alle
disposizioni di cui al comma 1, la nave puo' proseguire verso il successivo
porto di scalo senza avere adempiuto alle disposizioni di cui allo stesso comma
1, previa autorizzazione dell'Autorita' marittima, che avvalendosi
dell'Autorita' sanitaria marittima e del chimico del porto, ove presenti, ha
accertato, sulla base delle informazioni fornite a norma dell'articolo 6 e
dell'Allegato III, che la stessa nave ha una capacita' di stoccaggio sufficiente
per i rifiuti gia' prodotti e accumulati e per quelli che saranno prodotti fino
al momento dell'arrivo presso il successivo porto di conferimento. L'Autorita'
competente, qualora ritiene che nel porto di conferimento previsto non sono
disponibili impianti adeguati o nel caso in cui detto porto non e' conosciuto e
sussiste il rischio che i rifiuti vengano scaricati in mare, richiede alla nave
di conferire i rifiuti prodotti prima di lasciare il porto.
3. Sono fatte
salve le prescrizioni piu' rigorose in materia di conferimento adottate in base
al diritto internazionale.
4. Ai rifiuti sanitari ed ai rifiuti alimentari
prodotti a bordo di mezzi di trasporto che effettuano tragitti internazionali si
applicano le disposizioni vigenti in materia.
5. Il conferimento dei rifiuti
prodotti dalle navi e' considerato immissione in libera pratica ai sensi
dell'articolo 79 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del 12 ottobre 1992, che
istituisce un codice doganale comunitario. Le autorita' doganali non esigono la
presentazione della dichiarazione sommaria di cui all'articolo 45 del codice
doganale comunitario.
Note all'art. 7:
- Il regolamento (CEE) n.
2913/92 del 12 ottobre 1992 e' pubblicato in GUCE n. L 302 del 19 ottobre 1992.
L'art. 79, cosi' recita:
"Art. 79. - L'immissione in libera pratica
attribuisce la posizione doganale di merce comunitaria ad una merce non
comunitaria.
Essa implica l'applicazione delle misure di politica
commerciale, l'espletamento delle altre formalita' previste per l'importazione
di una merce, nonche' l'applicazione dei dazi legalmente
dovuti.".
Art. 8.
Regime tariffario applicabile ai rifiuti
prodotti dalla nave
1. Gli oneri relativi all'impianto portuale di
raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi, ivi compresi quelli di investimento e
quelli relativi al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti stessi, sono
coperti da tariffa a carico delle navi che approdano nel porto, tenuto conto di
quanto previsto all'articolo 4, comma 5.
2. La tariffa di cui al comma 1 e'
determinata dall'Autorita' competente ed e' calcolata in conformita' alle
disposizioni dell'Allegato IV.
3. Nel caso di navi in servizio di linea che
effettuano scali frequenti e regolari, le Autorita' competenti definiscono
specifici criteri per la determinazione della tariffa di cui al comma 2, da
applicare su base portuale o regionale, in modo tale da assicurare il
conferimento dei rifiuti prodotti in un porto lungo la rotta nonche',
eventualmente, adeguati meccanismi di ripartizione dei proventi tra gli impianti
portuali interessati.
4. Nel caso di pescherecci ed imbarcazioni da diporto
omologate per un massimo di dodici passeggeri l'Autorita' competente, in
considerazione della ridotta quantita' e della particolarita' dei rifiuti
prodotti da dette imbarcazioni, definisce una tariffa piu' favorevole non
correlata alla quantita' di rifiuti conferiti, in deroga alle disposizioni di
cui all'Allegato IV.
5. Il conferimento dei rifiuti accidentalmente raccolti
durante l'attivita' di pesca non comporta l'obbligo della corresponsione della
tariffa di cui al comma 2.
Art. 9.
Esenzioni
1. Il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti comunica alla Commissione europea, almeno
una volta all'anno, le esenzioni rilasciate alle navi in servizio di linea con
scali frequenti e regolari di cui all'articolo 6, comma 4, all'articolo 7, comma
1, ed all'articolo 8, comma 3.
Art. 10.
Conferimento dei residui
del carico
1. Il comandante della nave che fa scalo nel porto conferisce
i residui del carico ad un impianto di raccolta di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera e), in base alle disposizioni della convenzione Marpol 73/78.
2. I
residui del carico sono in via prioritaria avviati al riciclaggio ed al recupero
nel rispetto della normativa vigente.
3. Le tariffe per il conferimento dei residui del carico, di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera d), sono poste a carico esclusivamente delle
navi che utilizzano gli impianti ed i servizi di raccolta e sono determinate
dall'Autorita' competente in conformita' alle disposizioni di cui all'Allegato
IV.
4. Il conferimento dei residui del carico e' considerato come immissione
in libera pratica ai sensi dell'articolo 79 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del
Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario.
Le autorita' doganali non esigono la presentazione della dichiarazione sommaria
di cui all'articolo 45 del codice doganale comunitario.
Nota all'art.
10:
- Per il regolamento (CEE) n. 2913/92 vedi note all'art.
7.
Art. 11.
Ispezioni
1. L'Autorita' marittima esegue le
ispezioni ai fini della verifica dell'osservanza degli articoli 7 e 10, anche
applicando le disposizioni di cui al decreto del Ministro dei trasporti e della
navigazione 19 aprile 2000, n. 432, ed assicurando il rispetto della percentuale
minima delle ispezioni da effettuare prevista nello stesso decreto.
2. Nella
scelta delle navi da ispezionare, l'Autorita' marittima si interessa in
particolare:
a) della nave che non ha adempiuto agli obblighi di notifica di
cui all'articolo 6;
b) della nave per la quale le informazioni fornite dal
comandante, ai sensi dell'articolo 6, possano far ritenere l'inosservanza delle
disposizioni di cui agli articoli 7 e 10.
3. L'Autorita' marittima che
accerti la violazione degli articoli 7 e 10 provvede affinche' la nave non lasci
il porto fino al conferimento dei rifiuti e dei residui del carico all'impianto
di raccolta, in misura tale da ottemperare ai citati articoli.
4. L'Autorita'
marittima che accerta che la nave ha lasciato il porto in violazione degli
articoli 7 e 10, informa immediatamente l'Autorita' marittima del successivo
porto di scalo che vieta alla nave stessa di lasciare il porto fino alla
verifica dell'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 6, 7 e 10. E'
fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 13.
5.
L'Autorita' marittima definisce le procedure di controllo atte a verificare il
rispetto degli articoli 7 e 10 anche da parte dei pescherecci e delle
imbarcazioni da diporto omologate per un massimo di dodici
passeggeri.
Nota all'art. 11:
- Per il decreto del Ministro dei
trasporti e della navigazione aprile 2000, n. 432, vedi note alle
premesse.
Art. 12.
Procedura di modifica degli
allegati
1. Gli Allegati I, II e III sono modificati, con decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, in conformita' alle
variazioni intervenute in sede di comunitaria. L'Allegato IV e' modificato con
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto
con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle
finanze, in conformita' alle variazioni intervenute in sede
comunitaria.
Art. 13.
Sanzioni
1. Al gestore dell'impianto e
del servizio portuale di raccolta di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e),
che non provvede agli adempimenti di cui all'articolo 4, comma 6, si applicano
le sanzioni previste dall'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22.
2. Il comandante della nave che non ottempera agli
obblighi di cui all'articolo 6, comma 1, e' punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro tremila a euro trentamila.
3. Il comandante
di una nave, diversa da un peschereccio o da un'imbarcazione da diporto che,
approdando in un porto, non conferisce i rifiuti prodotti dalla nave ed i
residui del carico, in violazione degli articoli 7 comma 1, e 10 comma 1, e'
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro tremila a euro
trentamila.
4. Il comandante di un peschereccio o di un'imbarcazione da
diporto che non conferisce i rifiuti prodotti ad un sistema di raccolta e'
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro centotre a euro
cinquecento.
Note all'art. 13:
- Per il decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22, vedi note alle premesse. L'art. 52, commi 1 e 2, cosi'
recitano:
1. Chiunque non effettua la comunicazione di cui all'art. 11, comma
3, ovvero la effettua in modo incompleto o inesatto e' punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da lire cinque milioni a lire trenta milioni. Se la
comunicazione e' effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del
termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la
sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquantamila a lire
trecentomila.
2. Chiunque omette di tenere ovvero tiene in modo incompleto il
registro di carico e scarico di cui all'art. 12, comma 1, e' punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinque milioni a lire trenta milioni.
Se il registro e' relativo a rifiuti pericolosi si applica la sanzione
amministrativa pecuniaria da lire trenta milioni a lire centottanta milioni,
nonche' la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese ad un
anno dalla carica rivestita dal soggetto responsabile
dell'infrazione e
dall'amministratore. Le sanzioni di cui sopra sono ridotte rispettivamente da
lire duemilioni a lire dodicimilioni per i rifiuti non pericolosi, da lire
quattromilioni a lire ventiquattromilioni per i rifiuti pericolosi, nel caso di
imprese che occupano un numero di unita' lavorative inferiore a quindici
dipendenti calcolate con riferimento al numero di dipendenti occupati a tempo
pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali
rappresentano frazioni di unita'
lavorative annue; ai predetti fini l'anno da
prendere in considerazione e' quello dell'ultimo esercizio contabile
approvato."
Art. 14.
Informazione
1. L'Autorita'
competente, in conformita' alle disposizioni di cui all'Allegato II, informa il
comandante della nave, il gestore degli impianti portuali di raccolta e gli
utenti in merito agli obblighi previsti dal presente decreto.
2. La
violazione da parte del comandante di una nave, diversa da un peschereccio o da
un'imbarcazione da diporto, delle disposizioni di cui agli articoli 7, comma 1,
e 10, comma 1, punita con la sanzione prevista all'articolo 13, comma 3, e'
segnalata dall'Autorita' marittima al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti.
3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti trasmette
alla Commissione europea ed al Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio copia dei rapporti relativi alle inadeguatezze rilevate negli
impianti di raccolta, di cui all'articolo 4, comma 7, e, con cadenza annuale,
l'elenco delle navi di cui al comma 2 che non hanno proceduto al conferimento
dei rifiuti prodotti e dei residui del carico a norma del presente
decreto.
4. Entro il 31 dicembre 2005 e, successivamente, con cadenza
triennale, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio invia alla
Commissione europea una relazione sullo stato di attuazione del presente
decreto.
Art. 15.
Oneri finanziari
1. Le amministrazioni
pubbliche, ivi incluse le regioni interessate, provvedono all'attuazione del
presente decreto legislativo nell'ambito delle proprie attivita' istituzionali e
delle risorse di bilancio allo scopo finalizzate.
Art. 16.
Norme
transitorie e finali
1. L'articolo 19, comma 4-bis, del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, come modificato dal decreto legislativo 8
novembre 1997, n. 389, e' abrogato.
2. In relazione a quanto disposto
dall'articolo 117, quinto comma della Costituzione, le norme del presente
decreto afferenti a materie di competenza legislativa delle regioni e delle
province autonome di Trento e di Bolzano, che non abbiano ancora provveduto al
recepimento della direttiva 2000/59/CE, si applicano fino alla data di entrata
in vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia
autonoma, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dei
principi fondamentali desumibili dal presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a
Roma, addi' 24 giugno 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del
Consiglio dei Ministri
Buttiglione, Ministro per le politiche
comunitarie
Matteoli, Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio
Frattini, Ministro degli affari esteri
Sirchia, Ministro della salute
Castelli, Ministro della giustizia
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Lunardi, Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti
Martino, Ministro della difesa
Pisanu, Ministro
dell'interno
Marzano, Ministro delle attivita' produttive
La Loggia,
Ministro per gli affari regionali
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Note all'art. 16:
-
Per il decreto 5 febbraio 1997, n. 22, vedi note alle premesse. L'art. 19, come
modificato dal decreto qui pubblicato, cosi' recita:
"Art. 19 (Competenze
delle regioni). - 1. Sono di competenza delle regioni, nel rispetto dei
principi
previsti dalla normativa vigente e dal presente decreto:
a) la
predisposizione, l'adozione e l'aggiornamento, sentiti le province ed i comuni,
dei piani regionali di gestione dei rifiuti di cui all'art. 22;
b) la
regolamentazione delle attivita' di gestione dei rifiuti, ivi compresa la
raccolta differenziata dei
rifiuti urbani, anche pericolosi, con l'obiettivo
prioritario della separazione dei rifiuti di provenienza
alimentare, degli
scarti di prodotti vegetali e animali, o comunque ad alto tasso di umidita', dai
restanti rifiuti;
c) l'elaborazione, l'approvazione e l'aggiornamento dei piani per la
bonifica di aree inquinate;
d) l'approvazione dei progetti di nuovi impianti
per la gestione dei rifiuti, anche pericolosi, e
l'autorizzazione alle
modifiche degli impianti esistenti;
e) l'autorizzazione all'esercizio delle
operazioni di smaltimento e di recupero dei rifiuti, anche pericolosi;
f) le
attivita' in materia di spedizioni transfrontaliere dei rifiuti che il
regolamento CEE n.
259/93 attribuisce alle autorita' competenti di spedizione
e di destinazione;
g) la delimitazione, in deroga all'ambito provinciale,
degli ambiti ottimali per la gestione dei
rifiuti urbani e assimilati;
h)
le linee guida ed i criteri per la predisposizione e l'approvazione dei progetti
di bonifica e di messa in sicurezza, nonche' l'individuazione delle tipologie di
progetti non soggetti ad autorizzazione;
i) la promozione della gestione
integrata dei rifiuti, intesa come il complesso delle attivita' volte
ad
ottimizzare il riutilizzo, il riciclaggio, il recupero e lo smaltimento
dei rifiuti;
l) l'incentivazione alla riduzione della produzione dei rifiuti
ed al recupero degli stessi;
m) la definizione dei contenuti della relazione
da allegare alla comunicazione di cui agli articoli 31, 32 e 33;
n) la
definizione dei criteri per l'individuazione, da parte delle Province, delle
aree non idonee alla
localizzazione degli impianti di smaltimento e di
recupero dei rifiuti;
n-bis) la definizione dei criteri per l'individuazione
dei luoghi o impianti adatti allo smaltimento e la determinazione, nel rispetto
delle norme tecniche di cui all'art. 18, comma 2, lettera a), di disposizioni
speciali per rifiuti di tipo particolare.
2. Per l'esercizio delle funzioni
di cui al comma 1, le regioni si avvalgono anche degli organismi individuati ai
sensi del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61.
3. Le regioni privilegiano la
realizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti in aree
industriali, compatibilmente con le caratteristiche delle aree medesime,
incentivando le iniziative di autosmaltimento. Tale disposizione non si applica
alle discariche.
4. Le regioni, sulla base di metodologie di calcolo e della
definizione di materiale riciclato stabilite da
apposito decreto del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i
Ministeri delle attivita' produttive e della salute, sentito il Ministro per gli
affari regionali, adottano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore del suddetto decreto, le disposizioni occorrenti affinche' gli uffici e
gli enti pubblici, e le societa' a prevalente capitale pubblico, anche di
gestione dei servizi, coprano il fabbisogno annuale dei manufatti e beni,
indicati nel medesimo decreto, con una quota di prodotti ottenuti da materiale
riciclato non inferiore al 30 per cento del fabbisogno medesimo.".
4-bis.
(Comma abrogato).
- L'art. 117, quinto comma della Costituzione, cosi'
recita:
"Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle
materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione
degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione
degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto
delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le
modalita' di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.".
-
Per la direttiva 2000/59/CE vedi note alle premesse.
Allegato
I
(Art. 5)
Prescrizioni relative al piano di raccolta e di gestione dei
rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico.
1. Il piano di
raccolta e di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico
riguarda tutte le categorie di rifiuti prodotti dalle navi e di residui del
carico provenienti dalle navi che approdano in via ordinaria nel porto ed e'
elaborato tenendo conto delle dimensioni dello scalo e della tipologia delle
unita' che vi approdano. Detto piano comprende:
a) la valutazione del
fabbisogno di impianti portuali di raccolta in relazione alle esigenze delle
navi che approdano in via ordinaria nel porto;
b) la descrizione della
tipologia e della capacita' degli impianti portuali di raccolta;
c)
l'indicazione dell'area portuale riservata alla localizzazione degli impianti di
raccolta esistenti ovvero dei nuovi impianti eventualmente previsti dal piano,
nonche' l'indicazione delle aree non idonee;
d) la descrizione dettagliata
delle procedure di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del
carico;
e) la stima di massima dei costi degli impianti portuali di raccolta
dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico, compresi quelli
relativi al trattamento e allo smaltimento degli stessi, ai fini della
predisposizione del bando di gara;
f) la descrizione del sistema per la determinazione delle tariffe;
g)
le procedure per la segnalazione delle eventuali inadeguatezze rilevate negli
impianti portuali di raccolta;
h) le procedure relative alle consultazioni
permanenti con gli utenti dei porti, con i gestori degli impianti di raccolta,
con gli operatori dei terminali di carico e scarico e dei depositi costieri e
con le altre parti interessate;
i) la tipologia e la quantita' dei rifiuti
prodotti dalle navi e dei residui del carico ricevuti e gestiti;
l) la
sintesi della pertinente normativa e delle formalita' per il conferimento;
m)
l'indicazione di una o piu' persone responsabili dell'attuazione del
piano;
n) le iniziative dirette a promuovere l'informazione agli utenti del
porto al fine di ridurre i rischi di inquinamento dei mari dovuto allo scarico
in mare dei rifiuti ed a favorire forme corrette di raccolta e trasporto;
o)
la descrizione, se del caso, delle attrezzature e dei procedimenti di
pretrattamento effettuati nel porto;
p) la descrizione delle modalita' di
registrazione dell'uso effettivo degli impianti portuali di raccolta;
q) la
descrizione delle modalita' di registrazione dei quantitativi dei rifiuti
prodotti dalle navi e dei residui del carico conferiti;
r) la descrizione
delle modalita' di smaltimento dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del
carico.
Allegato II
(Art. 14, comma 1)
Informazioni sul sistema
di raccolta e gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui di carico
da fornire agli utenti del porto.
1. L'Autorita' competente fornisce al
comandante della nave, al gestore dell'impianto portuale di raccolta ed agli
altri utenti del porto un documento informativo contenente:
a) un breve
accenno sulla fondamentale importanza del corretto conferimento dei rifiuti
prodotti dalle navi e dei residui del carico;
b) l'ubicazione degli impianti
portuali di raccolta per ogni banchina di ormeggio con diagramma e
cartina;
c) l'elenco dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico
trattati in via ordinaria;
d) l'elenco dei gestori delle attivita' di
raccolta e di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui di
carico;
e) l'elenco dei punti di contatto, degli operatori e dei servizi
offerti;
f) la descrizione delle procedure per il conferimento;
g)
descrizione delle tariffe e del sistema di tariffazione;
h) le procedure per
la segnalazione delle inadeguatezze rilevate negli impianti portuali di
raccolta.
Allegato III
(Art. 6)
Modulo di dichiarazione
contenente le informazioni da notificare prima dell'entrata nel porto.
1.
Nome della nave, indicativo radio della nave ed, eventualmente, numero
d'identificazione IMO.
2. Stato di bandiera.
3. Ora presunta di arrivo
(ETA).
4. Ora presunta di partenza (ETD).
5. Precedente porto di
scalo.
6. Porto di scalo successivo.
7. Ultimo porto di scalo e data in
cui sono stati conferiti i rifiuti prodotti dalla nave.
8. Intendete
conferire tutti ..../ alcuni ..../ nessuno ..../(*) dei vostri rifiuti in
impianti portuali di raccolta?
9. Tipo e quantitativo di rifiuti e di residui
da conferire o trattenuti a bordo e percentuale della capacita' massima di
stoccaggio della nave.
Nel caso in cui intendiate scaricare tutti i rifiuti,
compilate la seconda colonna come occorre.
Se intendete scaricare alcuni
rifiuti o nessun rifiuto, completae tutte le colonne.
(Modulo
omesso)
Allegato IV
(Articoli 8 e 10)
Criteri per
la determinazione della tariffa di cui agli articoli 8 e 10
1. Nel caso
di conferimento dei rifiuti prodotti dalla nave di cui all'art. 7, l'Autorita'
competente determina l'importo della tariffa prevedendo:
a) una quota fissa,
indipendente dall'effettivo utilizzo degli impianti portuali di raccolta,
commisurata in modo da coprire almeno il 35% dei costi di cui all'art. 8, comma
1. Detta tariffa puo' essere incorporata nei diritti portuali o costituire una
tariffa standard distinta per i rifiuti, nonche' essere differenziata in
funzione della categoria, del tipo e della dimensione della nave;
b) una quota correlata al quantitativo ed al tipo di rifiuti prodotti ed
effettivamente conferiti dalla nave agli impianti portuali di raccolta,
commisurata in modo da coprire la parte dei costi non coperta dalla quota di cui
alla lettera a).
2. Nel caso di conferimento dei residui del carico di cui
all'art. 10, la tariffa e' posta a carico esclusivamente delle navi che
utilizzano gli impianti ed i servizi di raccolta.
3. Le tariffe di cui ai
numeri 1 e 2 possono essere ridotte se la gestione ambientale, la concezione, le
attrezzature ed il funzionamento della nave sono tali che il comandante della
nave stessa puo' dimostrare che essa produce quantita' ridotte di rifiuti e
residui.
4. Per garantire l'equita' e la trasparenza delle tariffe di cui ai
punti 1 e 2, il loro importo e i criteri sulla base dei quali sono state
calcolate sono portati a conoscenza degli utenti del porto attraverso la
documentazione prevista all'Allegato II.