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22/06/2010 - L'Unità di Crisi approva a maggioranza l'arresto temporaneo straordinario per il 2010

L'Unità di Crisi nel corso della seduta di lunedì 21 giugno ha approvato a maggioranza il provvedimento disciplinante l'arresto temporaneo straordinario dell'attività di pesca.

Il provvedimento, inizialmente concepito come misura anticrisi, è  ora finalizzato a garantire un idoneo equilibrio tra le risorse biologiche e l'attività di pesca.

L'interruzione temporanea obbligatoria della attività di pesca, che rigurda le unità abilitate al sistema di pesca a strascico e volante, è così articolata:

  • Per le unità iscritte nei Compartimenti da Trieste a Bari, l'interruzione obbligatoria della pesca è disposta per trenta giorni consecutivi, dal 2 al 31 agosto;
  • Per le unità iscritte nei Compartimenti da Brindisi a Imperia l'interruzione di trenta giorni continuativi è disposta dal 1 al 30 settembre
  • Per le unità da pesca iscritte nei Compartimenti marittimi ricadenti nelle Regioni Sardegna e Sicilia la decorrenza della interruzione, sempre della durata di trenta giorni consecutivi, sarà disposta con provvedimento della regione, da emanarsi entro il 31 luglio e comunque la conclusione del fermo dovrà avvenire entro il 30 settembre.

Il provvedimento prevede per i marittimi imbarcati l'attivazione delle procedure per l'erogazione del trattamento di CIGS in deroga, mentre per le imprese delle unità abilitate allo strascico le compensazioni erogabili in applicazione del Reg. (CE) 1198/2006 - FEP e aiuti in regime de minimis per le imprese delle unità abilitate esclusivamente al sistema volante. Gli aiuti alle imprese saranno comunque corrisposti nelle misure indicate nella tabella già adottata in occasione del Fermo di emergenza 2008, per una durata di 15 giorni.

Il provvedimento prevede anche le solite misure tecniche del divieto di pesca, con i sistemi strascico e volante, nei giorni di sabato domenica e festivi e per le misure tecniche successive alla interruzione obbligatoria il divieto di pesca anche del venerdì, nelle otto settimane successive al fermo ed il divieto ad esercitare la pesca con i sistemi a strascico e volante, nei Compartimenti marittimi dell'Adriatico, ad eccezione di quelli di Monfalcone e Trieste, entro una distanza dalla costa inferiore alle 4 miglia ovvero con isobata inferiore a 60 metri. Detto divieto non si applica alle unità iscritte in IV categoria abilitate alla pesca locale entro sei miglia dalla costa.

Le unità che effettuano la pesca dei gamberi di profondità possono effettuare il fermo in maniera cumulativa al termine della campagna di pesca, previa comunicazione all'Autorità Marittima di iscrizione ed effettuare l'interruzione tecnica sempre al termine della campagna, in ragione dei sabati e domeniche trascorsi in mare, previa comunicazione all'Autorità Marittima dell'inizio e termine della campagna di pesca.

E' prevista infine la possibilità per le unità che operano in arre diverse dai compartimenti di iscrizione di optare per l'interruzione nel periodo previsto in tali aree, previa comunicazione scritta all'Ufficio di iscrizione dell'unità entro cinque giorni precedenti l'interruzione ivi prevista.

 

 

 

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