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05/10/2009 - Chiariimenti sulla tassa concessioni governative per le licenze di pesca

A seguito di richiesta di chiarimenti formulata dalla Direzione Generale della Pesca la competente Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Normativa e Contenzioso, si è nuovamente espressa sulla tassa di concessione governativa con riferimento al rilascio della licenza di pesca.

I problemi interpretativi sollevati dalla Direzione Pesca rigurdavano:

  • il trattamento tributario, ai fini della tassa di concessione governativa, di alcune variazioni "sostanziali" della licenza di pesca, anche laddove dette variazioni non comportino la emissione di un nuovo atto ma la semplice annotazione sulla licenza originaria (D.M. 22 gennaio 2004).
  • il periodo di validità del pagamento della tassa di concessione governativa, per il rilascio della licenza di pesca, nelle more del rilascio del titolo stesso.

Per quanto attiene il primo quesito interpretativo la Direzione Generale della Pesca ha fatto riferimento alla fattispecie delle variazioni "sostanziali" di cui all'art. 6, comma 5, del D.M. 26 luglio 1995; trattasi di casi nei quali, per effetto delle variazioni da apportare, nasce un nuovo titolo amministrativo diverso da quello originario ( la norma in dette ipotesi parla di sostituzione della licenza). La Direzione ha fatto riferimento, in particolare, al disposto del D.M. 22 gennaio 2004 che, nell'ottica di una necessaria semplificazione delle procedure amministrative, ha previsto (art. 1) che, in aggiunta alle rettifiche di errori materiali di cui all'art. 7 del D.M. 26 luglio 1995, il Comandante dell'Ufficio di iscrizione delle navi da pesca apporta sulla licenza anche le variazioni riguardanti i dati dell'impresa, la sede, la provincia, indirizzo RIP, nome della nave, ufficio marittimo di iscrizione, proprietà. Tra le succitate variazioni, quella relativa all'ufficio di iscrizione della nave, sostiene la Direzione, deve ritenersi "sostanziale", anche se non da luogo al rilascio di nuovo titolo. La Direzione ha quindi chiesto, alla luce del mutato quadro normativo,  conferma se in detta ipotesi debba intendersi dovuta la nuova tassa di concessione amministrativa.

 L'Agenzia delle Entrate, a riguardo, ha pienamente condiviso la resi della Direzione Generale della Pesca, rivedendo in parte quanto sostenuto dal Ministero delle Finanze con circolare 27 novembre 2000 circa la sussistenza del presupposto impositivo in tutti i casi di mutamenti sostanziali che rendano necessaria la sostituzione del titolo e la conseguente emanazione di un nuovo titolo amministrativo. L'Agenzia in sostanza ha ritenuto che, nel caso di mutamento dell'ufficio di iscrizione della nave, indipendentemente dalla possibilità di non emettere un nuovo documento, possibilità questa prevista ai soli fini di semplificare ed accelerare gli adempimenti, deve intendersi dovuta la nuova tassa di concessione in quanto la norma semplificatoria non intacca la natura sostanziale della variazione e quindi il carattere di novità della licenza.

In ordine al secondo quesito posto dalla Direzione generale della Pesca l'Agenzia ha precisato che la tassa di concessione governativa è corrisposta per l'emanazione della licenza di pesca e quindi anche quando gli atti, venuti a scadenza, vengano di nuovo posti in essere. Nel caso in cui al richiedente venga rilasciata l'attestazione provvisoria, in attesa della definitiva emanazione della licenza deve ritenersi ugualmente dovuta la tassa di concessione, trattandosi comunque di rilascio di un nuovo atto. La tassa in tal caso non dovrà essere nuovamente pagata, al momento della emissione del titolo, in quanto la licenza stessa copre in sostanza anche il periodo di utilizzo di utilizzo della attestazione provvisoria. E' evidente in ogni caso  che il periodo di validità della licenza deve avere una durata tale da non superare, sommata al periodo di utilizzo della attestazione provvisoria,  gli otto anni.

 

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