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14/04/2008 - Aumentate le sanzioni amministrative per violazioni in materiqa di pesca e navigazione

Aumentate le sanzioni per violazioni in materia di pesca e navigazione

 In G.U. è stato pubblicato il Decreto legge 8 aprile 2008, n. 59 contente le disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e per l’esecuzione    di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee. Il  decreto in  riferimento, all’art. 8,  contiene modifiche ai decreti legislativi 26 maggio 2004,  n. 153 e n. 154,  in materia  di pesca, e alla legge 14 luglio 1965, n. 963, in materia di pesca marittima.

In particolare si tratta di modifiche rese necessarie dalle procedure di infrazione  emesse a carico dello Stato italiano.

  • Viene integralmente sostituito l’art. 6 del decreto legislativo 153/2004, che si riporta di seguito nel nuovo testo.

Art. 6 (Tutela di esemplari di specie ittiche al di sotto della taglia minima)

1. Sono vietati lo sbarco, il trasporto, il trasbordo e la commercializzazione di esemplari   di   specie    ittiche  al  di  sotto  della  taglia  minima  prevista dai regolamenti comunitari e dalle norme nazionali applicabili".

2. Non è sanzionabile la cattura accidentale o accessoria degli esemplari sotto taglia  minima, realizzata con attrezzi conformi alle norme comunitarie e nazionali, autorizzati in licenza di pesca. Gli esemplari eventualmente catturati di dimensioni inferiori alla taglia minima devono essere rigettati in mare.

3. La commercializzazione e la somministrazione di esemplari di specie sotto taglia minima ovvero di cui è in ogni caso vietata la cattura è sanzionata con la sospensione dell’esercizio commerciale da cinque a dieci giorni".

  • All’art. 11 del decreto legislativo 154/2004 viene aggiunto il comma 2-bis, che si riporta di seguito.

Art. 11 (Statistiche della pesca e dell’acquacoltura)

  1. Il Ministero delle politiche agricole e forestali, Direzione generale per la pesca e l’acquacoltura, nell’ambito dei propri compiti istituzionali e senza nuovi o maggiori  oneri a carico del bilancio dello Stato,sentiti l’ISTAT e gli organismi nazionali e regionali competenti in materia di statistica della pesca e dell’acquacoltura, facenti parte del sistema statistico nazionale (Sistan), predispone, tenendo conto delle esigenze informative istituzionali comunitarie, nazionali e regionali, i programmi di produzione dei dati statistici riguardanti il settore della pesca e dell’acquacoltura e le relative procedure di rilevazione e ne cura la divulgazione, assicurando in particolare la fruizione delle informazioni acquisite a regioni e province autonome.
  2. L’imprenditore ittico di cui all’art. 6, titolare di licenza di pesca in qualità di armatore, è tenuto a presentare, nei tempi e nei modi previsti dalle pertinenti norme comunitarie e nazionali, le dichiarazioni concernenti le catture e gli sbarchi".

   2 bis. L’imprenditore ittico che viola le disposizioni di cui al comma 2 é punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro. Tale sanzione è triplicata nel caso di violazione di dichiarazione concernente le catture e gli sbarchi di specie  ittiche tutelate dai piani di protezione degli stock ittici o pescate fuori delle acque mediterranee.

  • Viene modificato l’articolo 15 della legge 1965/963, che si riporta di seguito.

 Art. 15  - Tutela delle risorse biologiche e di attività di pesca.

1. Al fine di tutelare le risorse biologiche delle acque marine ed assicurare il disciplinato esercizio della pesca, è fatto divieto:

a) di pescare in zone e tempi vietati dai regolamenti, decreti, ordini legittimamente emanati dall’autorità amministrativa;

b) pescare con navi o galleggianti, attrezzi o strumenti, vietati regolamenti o non espressamente permessi, o collocare apparecchi fissi o mobili ai fini di pesca senza o in difformità della necessaria autorizzazione, nonché detenere attrezzi non consentiti, non autorizzati o non conformi alla normativa vigente e detenere, trasportare e commerciare il prodotto di tale pesca;

c) pescare,  detenere,  trasportare e commerciare il  novellame di qualunque specie vivente marina oppure le specie di cui sia vietata la cattura in qualunque stadio di crescita, senza la preventiva autorizzazione del Ministero della marina mercantile;

d) danneggiare le risorse biologiche delle acque marine con l’uso di materie esplodenti, dell’energia elettrica o di sostanze tossiche atte ad intorpidire, stordire o uccidere i pesci e gli altri organismi acquatici, nonché raccogliere, trasportare o mettere in commercio pesci ed altri organismi acquatici così intorpiditi, storditi o uccisi;

e) sottrarre o esportare, senza il consenso dell’avente diritto, gli organismi acquatici oggetto della altrui attività di pesca, esercitata mediante attrezzi o strumenti fissi o mobili, sia quando il fatto si commetta con azione diretta su tali attrezzi o strumenti fissi o mobili, sia esercitando la pesca con violazione delle distanze di rispetto stabilite dai regolamenti; nonché sottrarre o asportare, senza l’anzidetto consenso, gli organismi acquatici che si trovano in spazi acquei sottratti al libero uso e riservati agli stabilimenti di pesca e, comunque, detenere, trasportare e fare commercio di detti organismi, senza il consenso dell’avente diritto;

f) pescare in acque sottoposte alla sovranità di altri Stati, salvo che nelle zone, nei tempi e nei modi previsti dagli accordi internazionali, ovvero sulla base delle autorizzazioni rilasciate dagli Stati interessati.

2. Gli anzidetti divieti  non  riguardano la pesca scientifica e le altre attività espressamente autorizzate.

  • Viene integralmente sostituito l’art. 26 che si riporta nella nuova formulazione:

Art. 26 (Sanzioni amministrative)

1. Chiunque contravvenga ai divieti posti dall’art. 15, comma 1, lettere a) e b). è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 6.000 euro.

2. E’ punito con la sanzione amministrativa da 1.000 a 3.000 euro chiunque eserciti la pesca marittima senza la preventiva iscrizione nel registro dei pescatori marittimi .

3. E’ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 3.000 euro chiunque viola le norme del regolamento per l’esercizio della pesca sportiva e subacquea.

4. E’ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 6.000 euro chiunque venda o commerci i prodotti della pesca esercitata a scopo ricreativo o sportivo.

5. E’ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.000 euro chiunque ceda un fucile subacqueo o altro attrezzo simile a persona minore degli anni sedici; alla stessa sanzione soggiace chi affida un fucile subacqueo o altro attrezzo similare a persona minore degli anni sedici, qualora questa ne faccia uso.

6. E’ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 6.000 euro, salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque non consenta o impedisca l’ispezione da parte degli addetti alla vigilanza della pesca, prevista dal precedente articolo 23.

7. E’ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 12.000 euro il comandante di una unità da pesca che navighi con l’apparecchiatura blue box, di cui al regolamento (CE) n. 2244/2003 della Commissione, del 18 dicembre 2003, manomessa o alterata. Alla medesima sanzione è soggetto chiunque ponga in essere atti diretti alla modifica o alla interruzione del segnale trasmesso dal sistema VMS o violi le norme che ne disciplinano il corretto funzionamento. Si applica la sanzione accessoria di cui all’articolo 27, comma 1, lettera c-bis

8. E’ punito con la sanzione  amministrativa pecuniaria da 2.000 a 12.000 euro chiunque violi le norme relative ai piani di ricostituzione di specie ittiche previste da normative nazionali e comunitarie.

  • Viene modificato ed integrato l’art. 27 che si riporta nella nuova formulazione:

Art. 27 (Sanzioni amministrative accessorie)

Alle violazioni dell’articolo 15, lettere a) e b), sono applicate le seguenti sanzioni accessorie:

a) La confisca del pescato;

b) La confisca degli strumenti, degli attrezzi e degli apparecchi da pesca usati, in contrasto con le norme della presente legge, escluse le navi. Gli attrezzi confiscati, non consentiti, non autorizzati o non conformi alla normativa vigente sono distrutti e le spese relative alla custodia e demolizione sono poste a carico del contravventore;

c) l’obbligo di rimettere in pristino, entro un termine prestabilito, le zone in cui sono stati costruiti opere o impianti non autorizzati.

c-bis) la sospensione della licenza di pesca, in caso di recidiva della violazione, per un periodo compreso tra 10 giorni e 30 giorni.

                                          a cura drll'Ufficio Studi e Ricerca Assopesca

 

 

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